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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20421/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 20650/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , ed elettivamente domiciliata pressola Cancelleria della Corte di Cassazione ; –controricorrente – Oggetto:appalto/sommi- nistrazionemanodopera – certificazioneleggeBiagi –principio di diritto avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna n. 1115 / 8 /20 22 depositata il 3 ottobre 20 22 , nonnotificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 maggio 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia - Ro- magnaveniva accolto l’ appell o propost o dalla società [OSCURATO:SOCIETA] , av- verso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Mo- denan. 346 / 2 /20 21 di rigetto del ricorso introduttivo avente ad og- getto l’avviso di accertamento n.

THH033E00466/2020 relativo ad II.DD.,IVA e accessori per l’ ann o di imposta 201 5 .

L’atto impositivo traeva origine da due contratt i d'appalto stipulat i dalla contribuente con le cooperativ e New generation autotrasporti e RCA e riqualificat i come di somministrazione di manodopera , in ragione della rilevata assenza di autonomia organizzativa, nonché della riscontrata mancata assunzione del rischio di impresa .

I rap- portiintrattenuti dalla contribuente venivano così ritenuti riconduci- bilinon a prestazioni di servizi e come tali fatturate dall e cooperativ e afini IVA, bensì a semplici somministrazioni di manodopera da parte deidipendenti della cooperativa.

Per l’effetto, l’Amministrazione fi- nanziariariteneva che le prestazioni fatturate andassero qualificate comeriferite ad un mero rimborso dei costi relativi al personale im- piegato dall e cooperativ e , e non fossero soggette ad IVA per man- canzadel presupposto oggettivo di imposta ai sensi dell’art. 3 del d.P.R.633/1972.

Venivano, quindi, recuperate a tassazione le dedu- zioni dalla base imponibile IRAP dei costi per il personale fittizia- mente configurati quali prestazioni di servizi, nonché la detrazione dellarelativa IVA L’aditaCommissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso , rite- nendolegittimi i recuperi a tassazione , decisione riformata dal giu- diced’appello.

In buona sosta n za , la CTR affermava che la questione principaleattineva alla sindacabilità o meno del contratto certificato ai sensi degli artt. 75 e segg. del d.lgs. 276/03 il quale spiegava effetti verso i terzi, tra cui anche l’amministrazione finanziaria , la qualeaveva l’onere di impugnare la certificazione davanti al giudice ordinarioin funzione di giudice del lavoro , sia ai fini della corretta qualificazione giuridica sia ai fini di accerta re l’eventuale difformità tra l’oggetto del contratto e la sua esecuzione , adempimento non compiuto dall’Agenzia nel caso di specie .

Il giudice annullava così l’avvisodi accertamento.

Avversola sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agen- zia,affidato a due motivi, cui replica la società con controricorso , che illustracon memoria .

Consideratoche:

1. In primo luogo va disattesa la richiesta di riunione, avanzata dall’Agenzia delle Entrate, del presente processo con quello pen- dente tra le parti iscritto all’RGN 22719/19.

Non sussistono i pre- suppostiex art.274 cod. proc. civ. in quanto il processo da ultimo menzionatonon solo è relativo a diverso anno di imposta, ma anche ariprese parzialmente diverse ed ha ad oggetto una sentenza che haespresso una ratio decidendi non pienamente sovrapponibile a quella impugnata in questa sede, come peraltro confermato dal fattoche i motivi di censura sono solo in parte i medesimi . 2.Preliminarmente, va dato atto dell’eccezione sollevata dalla con- troricorrente di inammissibilità del ricorso per assenza di esposi- zionesommaria dei fatti oggetto del processo.

L’eccezione non può essere accolta dal momento che la lettura del ricorso permette un’esattaidentificazione della pretesa impositiva, incluse le ragioni chehanno determinato l’Agenzia a riqualificare i contratti di appalto in illecita somministrazione di manodopera.

Si tratta, essenzial- mente,della rilevata assenza di autonomia organizzativa, nonché dellariscontrata mancata assunzione del rischio di impresa.3.Con il primo motivo di ricorso, ai fini dell’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ., la ricorrente prospetta violazione e falsa appli- cazionedegli articoli 75,78 79 e 80 d.lgs . n. 276/2003, laddove la decisione impugnata esclude l’autonoma riqualificazione del con- tratto certificato da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] in as- senzadi attivazione delle speciali procedure previste dalla cd. legge Biagi. 4.Il motivo non è inammissibile in quanto è specifico, a differenza diquanto ritenuto dalla controricorrente, ed è fondato. 4.1.Ai fini della ricostruzione della fattispecie, il Collegio rammenta inlinea generale il potere - dovere in capo al giudice ( ex multis , v.

Cass.n.5253 del 26.2.2021) di dare una qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all’azione esercitata in causa,ricercando, a tal fine, le norme giuridiche applicabili alla vi- cendadescritta in giudizio e ponendo a fondamento della sua deci- sione disposizioni e principi di diritto eventualmente anche diversi daquelli erroneamente richiamati dalle parti (cfr., da ultimo, Cass.n.29334 del 28.12.2023) , con il solo limite dell’immutazione della fattispecie.

Ilgiudice tributario è dunque investito dal potere - dovere di qualifi- careil rapporto dedotto in giudizio, eventualmente anche in modo diversorispetto a quanto prospettato dalle parti, entro il perimetro della domanda, ossia purché non introduca nel tema controverso nuovielementi di fatto , lasci inalterati il petitum e la causa petendi edeserciti tale potere - dovere nell'ambito delle questioni. 4.2.Ciò premesso , la CTR ha ritenuto che tale potere - dovere fosse nellospecifico inibito dall’effetto preclusivo alla riqualificazione dei contrattidi appalto, oggetto di certificazione ex artt.75 e ss. d.lgs.a dell'accertamentodell'organo prepostoalla certificazione del contratto di lavoro permangono, an- cheverso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sen- tenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo80, fatti salvi i provvedimenti cautelari ( cfr. art.79 d.lgs. n.273/ ).

Ilprimo comma dell’art.80 precisa poi che nei confronti dell'atto di certificazione,le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso èdestinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l'au- toritàgiudiziaria ordinaria in funzione di giudice del lavoro, per er- ronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il pro- grammanegoziale certificato e la sua successiva attuazione.

Sem- pre presso la medesima autorità giudiziaria, le parti del contratto certificatopossono impugnare l'atto di certificazione anche per vizi delconsenso.

Lacertificazione può riguardare tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamenteo indirettamente, una prestazione lavorativa, inclusi i contratticommerciali, come il contratto di somministrazione di la- voroo il contratto di appalto (cfr. l’art. 75, come modificato dall’art. 30,l. n. 183/2010, e l’art. 84 d.lgs . n. 276/2003).

5. Orbene, il Collegio ritiene che il quadro normativo sopra rico- struitonon abbia inteso introdurre una deroga ai poteri ordinari del giudicetributario di qualificazione del rapporto controverso inerente all’obbligazionetributaria.5.1.Tanto si desume sia dall’interpretazione letterale della legge sia dauna lettura sistemica e topografica delle singole previsioni sopra riassunte,tutte incentrate sulla qualificazione del contratto di lavoro ai fini civili e sul ruolo del giudice ordinario ai fini dell’eventuale impugnazione della certificazione, né vi è traccia di riferimenti al rapportotributario e al giudice tributario nella legge delega 14 feb- braio2003, n. 30, dettata specificamente in materia di occupazione emercato del lavoro.

Unpiano è quello della qualificazione civilistica del contratto, in que- sto caso di appalto, oggetto di certificazione e di azione presso il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro individuato ex art.413 cod. proc. civ., i cui effetti sono regolati dal d.lgs . n. 276/2003 per espressa ratio legis .

A ltro piano riguarda l’obbliga- zione tributaria, di diritto pubblico, e la qualificazione del l’opera- zioneeconomica sottostante e la pronuncia sull’obbligazione tribu- taria generata.

Della questione il giudice tributario è pienamente investito, dovendo tener conto della certificazione in quanto fatto dedottodel processo ed elemento che compone il quadro probatorio complessivo,ma senza essere vincolato in punto di qualificazione delrapporto d agli artt.75 e ss. d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.deld.lgs. n. 276/2003 6.Dev’essere così affermato il seguente principio di diritto: « ,non è precluso dalla certificazione del contratto di cui agliartt.75 e ss. del d.lgs. ».

Lasentenza impugnata non è in linea con il principio sopra espresso, ela questione della qualificazione dovrà essere riesaminata dal giu- dicedel rinvio . 7.L’accoglimento del primo motivo porta con sé l’assorbimento del secondo,sempre relativo alla questione della certificazione dei con- tratti,censura declinata sotto l’angolo della violazione di legge, con laquale viene prospettata la violazione e falsa applicazione di legge daparte della CTR anche per non aver tenuto conto del fatto che l’Agenziaaveva dedotto tempestivamente anche la circostanza se- condola quale non tutti i contratti alla base delle riprese sono stati oggetto di certificazione ai sensi del d.lgs.

8. In accoglimento del primo motivo, assorbit o il secondo, l a sen- tenzaimpugnata va perciò cassata , con rinvio alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado dell ’Emilia - Romagna , in diversa compo- sizione, per ulteriore esame in relazione a i profil i accolt i , oltre che perla liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 20650/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , ed elettivamente domiciliata pressola Cancelleria della Corte di Cassazione ; –controricorrente – Oggetto:appalto/sommi- nistrazionemanodopera – certificazioneleggeBiagi –principio di diritto avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna n. 1115 / 8 /20 22 depositata il 3 ottobre 20 22 , nonnotificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 maggio 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia - Ro- magnaveniva accolto l’ appell o propost o dalla società [OSCURATO:SOCIETA] , av- verso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Mo- denan. 346 / 2 /20 21 di rigetto del ricorso introduttivo avente ad og- getto l’avviso di accertamento n. THH033E00466/2020 relativo ad II.DD.,IVA e accessori per l’ ann o di imposta 201 5 . L’atto impositivo traeva origine da due contratt i d'appalto stipulat i dalla contribuente con le cooperativ e New generation autotrasporti e RCA e riqualificat i come di somministrazione di manodopera , in ragione della rilevata assenza di autonomia organizzativa, nonché della riscontrata mancata assunzione del rischio di impresa . I rap- portiintrattenuti dalla contribuente venivano così ritenuti riconduci- bilinon a prestazioni di servizi e come tali fatturate dall e cooperativ e afini IVA, bensì a semplici somministrazioni di manodopera da parte deidipendenti della cooperativa. Per l’effetto, l’Amministrazione fi- nanziariariteneva che le prestazioni fatturate andassero qualificate comeriferite ad un mero rimborso dei costi relativi al personale im- piegato dall e cooperativ e , e non fossero soggette ad IVA per man- canzadel presupposto oggettivo di imposta ai sensi dell’art. 3 del d.P.R.633/1972. Venivano, quindi, recuperate a tassazione le dedu- zioni dalla base imponibile IRAP dei costi per il personale fittizia- mente configurati quali prestazioni di servizi, nonché la detrazione dellarelativa IVA L’aditaCommissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso , rite- nendolegittimi i recuperi a tassazione , decisione riformata dal giu- diced’appello. In buona sosta n za , la CTR affermava che la questione principaleattineva alla sindacabilità o meno del contratto certificato ai sensi degli artt. 75 e segg. del d.lgs. 276/03 il quale spiegava effetti verso i terzi, tra cui anche l’amministrazione finanziaria , la qualeaveva l’onere di impugnare la certificazione davanti al giudice ordinarioin funzione di giudice del lavoro , sia ai fini della corretta qualificazione giuridica sia ai fini di accerta re l’eventuale difformità tra l’oggetto del contratto e la sua esecuzione , adempimento non compiuto dall’Agenzia nel caso di specie . Il giudice annullava così l’avvisodi accertamento. Avversola sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agen- zia,affidato a due motivi, cui replica la società con controricorso , che illustracon memoria . Consideratoche: 1. In primo luogo va disattesa la richiesta di riunione, avanzata dall’Agenzia delle Entrate, del presente processo con quello pen- dente tra le parti iscritto all’RGN 22719/19. Non sussistono i pre- suppostiex art.274 cod. proc. civ. in quanto il processo da ultimo menzionatonon solo è relativo a diverso anno di imposta, ma anche ariprese parzialmente diverse ed ha ad oggetto una sentenza che haespresso una ratio decidendi non pienamente sovrapponibile a quella impugnata in questa sede, come peraltro confermato dal fattoche i motivi di censura sono solo in parte i medesimi . 2.Preliminarmente, va dato atto dell’eccezione sollevata dalla con- troricorrente di inammissibilità del ricorso per assenza di esposi- zionesommaria dei fatti oggetto del processo. L’eccezione non può essere accolta dal momento che la lettura del ricorso permette un’esattaidentificazione della pretesa impositiva, incluse le ragioni chehanno determinato l’Agenzia a riqualificare i contratti di appalto in illecita somministrazione di manodopera. Si tratta, essenzial- mente,della rilevata assenza di autonomia organizzativa, nonché dellariscontrata mancata assunzione del rischio di impresa.3.Con il primo motivo di ricorso, ai fini dell’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ., la ricorrente prospetta violazione e falsa appli- cazionedegli articoli 75,78 79 e 80 d.lgs . n. 276/2003, laddove la decisione impugnata esclude l’autonoma riqualificazione del con- tratto certificato da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] in as- senzadi attivazione delle speciali procedure previste dalla cd. legge Biagi. 4.Il motivo non è inammissibile in quanto è specifico, a differenza diquanto ritenuto dalla controricorrente, ed è fondato. 4.1.Ai fini della ricostruzione della fattispecie, il Collegio rammenta inlinea generale il potere - dovere in capo al giudice ( ex multis , v. Cass.n.5253 del 26.2.2021) di dare una qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all’azione esercitata in causa,ricercando, a tal fine, le norme giuridiche applicabili alla vi- cendadescritta in giudizio e ponendo a fondamento della sua deci- sione disposizioni e principi di diritto eventualmente anche diversi daquelli erroneamente richiamati dalle parti (cfr., da ultimo, Cass.n.29334 del 28.12.2023) , con il solo limite dell’immutazione della fattispecie. Ilgiudice tributario è dunque investito dal potere - dovere di qualifi- careil rapporto dedotto in giudizio, eventualmente anche in modo diversorispetto a quanto prospettato dalle parti, entro il perimetro della domanda, ossia purché non introduca nel tema controverso nuovielementi di fatto , lasci inalterati il petitum e la causa petendi edeserciti tale potere - dovere nell'ambito delle questioni. 4.2.Ciò premesso , la CTR ha ritenuto che tale potere - dovere fosse nellospecifico inibito dall’effetto preclusivo alla riqualificazione dei contrattidi appalto, oggetto di certificazione ex artt.75 e ss. d.lgs.a dell'accertamentodell'organo prepostoalla certificazione del contratto di lavoro permangono, an- cheverso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sen- tenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo80, fatti salvi i provvedimenti cautelari ( cfr. art.79 d.lgs. n.273/ ). Ilprimo comma dell’art.80 precisa poi che nei confronti dell'atto di certificazione,le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso èdestinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l'au- toritàgiudiziaria ordinaria in funzione di giudice del lavoro, per er- ronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il pro- grammanegoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sem- pre presso la medesima autorità giudiziaria, le parti del contratto certificatopossono impugnare l'atto di certificazione anche per vizi delconsenso. Lacertificazione può riguardare tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamenteo indirettamente, una prestazione lavorativa, inclusi i contratticommerciali, come il contratto di somministrazione di la- voroo il contratto di appalto (cfr. l’art. 75, come modificato dall’art. 30,l. n. 183/2010, e l’art. 84 d.lgs . n. 276/2003). 5. Orbene, il Collegio ritiene che il quadro normativo sopra rico- struitonon abbia inteso introdurre una deroga ai poteri ordinari del giudicetributario di qualificazione del rapporto controverso inerente all’obbligazionetributaria.5.1.Tanto si desume sia dall’interpretazione letterale della legge sia dauna lettura sistemica e topografica delle singole previsioni sopra riassunte,tutte incentrate sulla qualificazione del contratto di lavoro ai fini civili e sul ruolo del giudice ordinario ai fini dell’eventuale impugnazione della certificazione, né vi è traccia di riferimenti al rapportotributario e al giudice tributario nella legge delega 14 feb- braio2003, n. 30, dettata specificamente in materia di occupazione emercato del lavoro. Unpiano è quello della qualificazione civilistica del contratto, in que- sto caso di appalto, oggetto di certificazione e di azione presso il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro individuato ex art.413 cod. proc. civ., i cui effetti sono regolati dal d.lgs . n. 276/2003 per espressa ratio legis . A ltro piano riguarda l’obbliga- zione tributaria, di diritto pubblico, e la qualificazione del l’opera- zioneeconomica sottostante e la pronuncia sull’obbligazione tribu- taria generata. Della questione il giudice tributario è pienamente investito, dovendo tener conto della certificazione in quanto fatto dedottodel processo ed elemento che compone il quadro probatorio complessivo,ma senza essere vincolato in punto di qualificazione delrapporto d agli artt.75 e ss. d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.deld.lgs. n. 276/2003 6.Dev’essere così affermato il seguente principio di diritto: « ,non è precluso dalla certificazione del contratto di cui agliartt.75 e ss. del d.lgs. ». Lasentenza impugnata non è in linea con il principio sopra espresso, ela questione della qualificazione dovrà essere riesaminata dal giu- dicedel rinvio . 7.L’accoglimento del primo motivo porta con sé l’assorbimento del secondo,sempre relativo alla questione della certificazione dei con- tratti,censura declinata sotto l’angolo della violazione di legge, con laquale viene prospettata la violazione e falsa applicazione di legge daparte della CTR anche per non aver tenuto conto del fatto che l’Agenziaaveva dedotto tempestivamente anche la circostanza se- condola quale non tutti i contratti alla base delle riprese sono stati oggetto di certificazione ai sensi del d.lgs. 8. In accoglimento del primo motivo, assorbit o il secondo, l a sen- tenzaimpugnata va perciò cassata , con rinvio alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado dell ’Emilia - Romagna , in diversa compo- sizione, per ulteriore esame in relazione a i profil i accolt i , oltre che perla liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte accoglie il primo m
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