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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38518/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo in merito al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza, avendone la Corte di appello fornito adeguata motivazione evidenziando che la pluralità e reiterazione delle condotte illecite di spaccio, non consente di ritenere particolarmente tenue il fatto, né minima l'offesa arrecata al bene giuridico; ritenuto, quanto al secondo motivo, che in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, ai fini della formulazione del giudizio prognostico di cui all'art. 164 comma primo cod. pen., non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi a far menzione di quelli ritenuti prevalenti, sia per negare che per concedere il beneficio; nel caso in esame la valutazione negativa espressa sulla personalità dell'imputato è stata adeguatamente motivata con riguardo oltre che alle modalità del fatto, con specifico riferimento ai precedenti penali, considerati in modo non illogico indici di una maggiore capacità a delinquere. rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo in merito al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza, avendone la Corte di appello fornito adeguata motivazione evidenziando che la pluralità e reiterazione delle condotte illecite di spaccio, non consente di ritenere particolarmente tenue il fatto, né minima l'offesa arrecata al bene giuridico; ritenuto, quanto al secondo motivo, che in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, ai fini della formulazione del giudizio prognostico di cui all'art. 164 comma primo cod. pen., non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi a far menzione di quelli ritenuti prevalenti, sia per negare che per concedere il beneficio; nel caso in esame la valutazione negativa espressa sulla personalità dell'imputato è stata adeguatamente motivata con riguardo oltre che alle modalità del fatto, con specifico riferimento ai precedenti penali, considerati in modo non illogico indici di una maggiore capacità a delinquere. rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 38518/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris