CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024
Cassazione n. 14776/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto il delitto di lesioni è procedibile d'ufficio in ragione dell'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis cod. pen.; ritenuto che il secondo motivo, oltre che reiterativo di doglianze già formulate ed esaminate, è manifestamente infondato, avendo i Giudici di merito dato conto del fatto che i militari erano intervenuti per sottrarre la bimba dalle braccia del ricorrente e che subito dopo, nella fase in cui avrebbe dovuto essere completata l'attività di polizia giudiziaria, il ricorrente aveva cominciato a dimenarsi facendo cadere a terra uno degli degli operanti, che riportava lesioni, risultando dunque configurabile una condotta violenta e oppositiva idonea ad integrare il delitto di resistenza; Ritenuto che per le stesse ragioni risulta manifestamente infondato il terzo motivo, essendo stato dato conto della finalizzazione della condotta oppositiva, tale da integrare il coefficiente psicologico; Ritenuto che il quarto e il quinto motivo sono preclusi, in quanto riferiti a temi non dedotti con l'atto di appello; Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il Consigliere estensor D E l' O C-T—A T. 5, fl PrØid1te