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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 giugno 2025

Cassazione n. 35848/2025

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la seguente Ordinanza sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 16 maggio 2025 con la quale il Tribunale del riesame di Milano ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza della Corte di appello di Milano del 16 maggio 2025 depositata in data 3/06/2025 di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Si deduce ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. la violazione degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che gli avvisi di deposito dell'ordinanza impugnata sono stati notificati all'indagato in data 7 luglio ed al difensore il 5 luglio 2025 e che, pertanto il I termine di 10 giorni previsto dall'art. 311 cod. proc. pen. scadeva ga faxi - giovedi 17 luglio 2025.

Rilevato che il ricorso, inviato per posta elettronica certificata è pervenuto al Tribunale del riesame in data 23 luglio 2025; La inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. 2.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 17/09/2025 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Ordinanza sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 16 maggio 2025 con la quale il Tribunale del riesame di Milano ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza della Corte di appello di Milano del 16 maggio 2025 depositata in data 3/06/2025 di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Si deduce ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. la violazione degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che gli avvisi di deposito dell'ordinanza impugnata sono stati notificati all'indagato in data 7 luglio ed al difensore il 5 luglio 2025 e che, pertanto il I termine di 10 giorni previsto dall'art. 311 cod. proc. pen. scadeva ga faxi - giovedi 17 luglio 2025. Rilevato che il ricorso, inviato per posta elettronica certificata è pervenuto al Tribunale del riesame in data 23 luglio 2025; La inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 17/09/2025 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 35848/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris