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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 maggio 2022

Cassazione n. 37708/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica di Torino ricorre avverso il provvedimento del Tribunale di Torino che, dopo aver convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di cui agli artt. 635, secondo comma, 337, 582 e 585 cod. pen., fatti commessi in Torino il 7 maggio 2022, ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero senza procedere alla celebrazione del giudizio direttissimo richiesto contestualmente alla istanza di convalida.

2. Il ricorrente censura l'abnormità del provvedimento del Tribunale di Torino che, ritenendo un necessario un preliminare accertamento in ordine alle capacità UÀ1 di intendere e di volere, ritenuto quale indefettibile presupposto ai fini della "praticabilità" del giudizio direttissimo sulla base di pretese finalità di immediata e celere celebrazione del giudizio anche nel merito.

Secondo il ricorrente, quindi, avendo il Tribunale restituito gli atti, nonostante avesse provveduto a convalidare l'arresto, senza celebrare il richiesto giudizio direttissimo sulle palesate perplessità in ordine alle capacità di intendere e volere, il cui accertamento sarebbe stato possibile effettuare in sede di giudizio ex art.220 cod. proc. pen., avrebbe operato una indebita retrocessione del procedimento sulla base di un motivo normativamente non previsto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in ragione dell'abnormità del procedimento di restituzione degli atti disposto dal Tribunale di Torino.

2. Deve premettersi che l'autonoma impugnazione di atti del procedimento innanzi al Giudice di legittimità - quale che ne sia il peculiare contenuto - costituisce tendenzialmente eccezione in quanto deroga al generale principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.

Una lunga e diffusa elaborazione giurisprudenziale ha condotto a meglio definire l'inquadramento dogmatico della categoria dell'abnorrnità, intesa quale vizio che connota in radice un provvedimento, senza però identificarsi nella sua nullità o inesistenza giuridica.

Questa Corte a Sezioni Unite ha affermato che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

Il carattere abnorme dell'atto processuale si è ulteriormente precisato - può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo ovvero determini la sua inammissibile regressione, in grado di alterare l'ordinata sequenza logico-cronologica, ad una fase processuale ormai esaurita (così, Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez.

U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238239 - 01; Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez.

U, n. 17 del 10/12/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603).P

3. Proprio con riferimento alla strutturale incidenza dell'atto, specie quando la legge neppure preveda tale ipotesi di regressione in astratto, questa Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento con cui il giudice, investito della richiesta di giudizio direttissimo ex art. 558 cod. proc. pen., dopo aver provveduto alla convalida dell'arresto per il delitto di furto aggravato, avendo escluso le aggravanti contestate, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per la mancanza di querela, in quanto la carenza istruttoria, che non rientra tra i presupposti del rito direttissimo, ben può essere colmata nel corso del giudizio, nel quale il pubblico ministero può far valere la sussistenza delle circostanze escluse dal giudice (Sez. 5, n. 34320 del 02/10/2020, PMT c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279976).

Pertinente risulta l'arresto di questa Corte che, in linea con tale filone interpretativo afferente il carattere dell'atto abnorme, proprio in costanza di richiesta di giudizio direttissimo formulata in occasione della richiesta di convalida dell'arresto e di emissione della misura cautelare, ha ritenuto abnorme la restituzione degli atti al P.M. sul presupposto dell'incompletezza dell'attività investigativa, tenuto conto che l'eventuale esistenza di carenze investigative non rientra tra i presupposti del rito direttissimo e, anche qualora' sussistente, può essere colmata dal giudice all'esito dell'istruttoria dibattimentale (Sez. 6, n. 7933 del 08/02/2012, P.M. in proc.

Gynaoe, Rv. 252079).

Il legislatore disciplina adeguatamente l'ordinario esercizio dell'azione penale, che risponde a funzionali esigenze di definizione del processo in tempi accelerati in considerazione delle specifiche modalità di accertamento del fatto penalmente rilevante.

4. Fondata, pertanto, si rivela la censura formulata dal Procuratore ricorrente che ha osservato che la restituzione degli atti al pubblico ministero sul presupposto di necessarie verifiche in ordine alle prospettate deficienze cognitive (non rileva se esistenti o meno) dell'imputato abbia comportato un'indebita regressione del procedimento al di fuori delle ipotesi normativamente previste in considerazione del chiaro tenore dell'art. 449, comma 3, cod. proc. pen. che prevede, in ipotesi di convalida dell'arresto, che il Giudice proceda immediatamente al giudizio, senza che la necessità di eventuali accertamenti concernenti alla capacità di intendere di volere implichi un'incompatibilità con il rito direttissimo in ordine al quale è stata formulata richiesta, giudizio non incompatibile con la possibilità, qualora necessario, di disporre specifica perizia.

5. Da quanto sopra discende che l'abnormità, nel caso di specie, va colta nell'imposizione al Pubblico ministero, in presenza dei presupposti di cui all'art.P 449, comma 4, cod. proc. peri. di un diverso e non consentito modo di esercizio dell'azione penale, visto che la norma sopra citata non evidenzia, quale presupposto per la celebrazione del giudizio direttissimo da parte del giudice, la necessità di una supposta completezza delle risultanze istruttorie che potranno, se del caso, essere integrate in sede di giudizio.

6. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio e la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica di Torino ricorre avverso il provvedimento del Tribunale di Torino che, dopo aver convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di cui agli artt. 635, secondo comma, 337, 582 e 585 cod. pen., fatti commessi in Torino il 7 maggio 2022, ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero senza procedere alla celebrazione del giudizio direttissimo richiesto contestualmente alla istanza di convalida. 2. Il ricorrente censura l'abnormità del provvedimento del Tribunale di Torino che, ritenendo un necessario un preliminare accertamento in ordine alle capacità UÀ1 di intendere e di volere, ritenuto quale indefettibile presupposto ai fini della "praticabilità" del giudizio direttissimo sulla base di pretese finalità di immediata e celere celebrazione del giudizio anche nel merito. Secondo il ricorrente, quindi, avendo il Tribunale restituito gli atti, nonostante avesse provveduto a convalidare l'arresto, senza celebrare il richiesto giudizio direttissimo sulle palesate perplessità in ordine alle capacità di intendere e volere, il cui accertamento sarebbe stato possibile effettuare in sede di giudizio ex art.220 cod. proc. pen., avrebbe operato una indebita retrocessione del procedimento sulla base di un motivo normativamente non previsto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in ragione dell'abnormità del procedimento di restituzione degli atti disposto dal Tribunale di Torino. 2. Deve premettersi che l'autonoma impugnazione di atti del procedimento innanzi al Giudice di legittimità - quale che ne sia il peculiare contenuto - costituisce tendenzialmente eccezione in quanto deroga al generale principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. Una lunga e diffusa elaborazione giurisprudenziale ha condotto a meglio definire l'inquadramento dogmatico della categoria dell'abnorrnità, intesa quale vizio che connota in radice un provvedimento, senza però identificarsi nella sua nullità o inesistenza giuridica. Questa Corte a Sezioni Unite ha affermato che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Il carattere abnorme dell'atto processuale si è ulteriormente precisato - può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo ovvero determini la sua inammissibile regressione, in grado di alterare l'ordinata sequenza logico-cronologica, ad una fase processuale ormai esaurita (così, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238239 - 01; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603).P 3. Proprio con riferimento alla strutturale incidenza dell'atto, specie quando la legge neppure preveda tale ipotesi di regressione in astratto, questa Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento con cui il giudice, investito della richiesta di giudizio direttissimo ex art. 558 cod. proc. pen., dopo aver provveduto alla convalida dell'arresto per il delitto di furto aggravato, avendo escluso le aggravanti contestate, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per la mancanza di querela, in quanto la carenza istruttoria, che non rientra tra i presupposti del rito direttissimo, ben può essere colmata nel corso del giudizio, nel quale il pubblico ministero può far valere la sussistenza delle circostanze escluse dal giudice (Sez. 5, n. 34320 del 02/10/2020, PMT c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279976). Pertinente risulta l'arresto di questa Corte che, in linea con tale filone interpretativo afferente il carattere dell'atto abnorme, proprio in costanza di richiesta di giudizio direttissimo formulata in occasione della richiesta di convalida dell'arresto e di emissione della misura cautelare, ha ritenuto abnorme la restituzione degli atti al P.M. sul presupposto dell'incompletezza dell'attività investigativa, tenuto conto che l'eventuale esistenza di carenze investigative non rientra tra i presupposti del rito direttissimo e, anche qualora' sussistente, può essere colmata dal giudice all'esito dell'istruttoria dibattimentale (Sez. 6, n. 7933 del 08/02/2012, P.M. in proc. Gynaoe, Rv. 252079). Il legislatore disciplina adeguatamente l'ordinario esercizio dell'azione penale, che risponde a funzionali esigenze di definizione del processo in tempi accelerati in considerazione delle specifiche modalità di accertamento del fatto penalmente rilevante. 4. Fondata, pertanto, si rivela la censura formulata dal Procuratore ricorrente che ha osservato che la restituzione degli atti al pubblico ministero sul presupposto di necessarie verifiche in ordine alle prospettate deficienze cognitive (non rileva se esistenti o meno) dell'imputato abbia comportato un'indebita regressione del procedimento al di fuori delle ipotesi normativamente previste in considerazione del chiaro tenore dell'art. 449, comma 3, cod. proc. pen. che prevede, in ipotesi di convalida dell'arresto, che il Giudice proceda immediatamente al giudizio, senza che la necessità di eventuali accertamenti concernenti alla capacità di intendere di volere implichi un'incompatibilità con il rito direttissimo in ordine al quale è stata formulata richiesta, giudizio non incompatibile con la possibilità, qualora necessario, di disporre specifica perizia. 5. Da quanto sopra discende che l'abnormità, nel caso di specie, va colta nell'imposizione al Pubblico ministero, in presenza dei presupposti di cui all'art.P 449, comma 4, cod. proc. peri. di un diverso e non consentito modo di esercizio dell'azione penale, visto che la norma sopra citata non evidenzia, quale presupposto per la celebrazione del giudizio direttissimo da parte del giudice, la necessità di una supposta completezza delle risultanze istruttorie che potranno, se del caso, essere integrate in sede di giudizio. 6. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio e la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi g
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