CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 23655/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 24 maggio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 16 novembre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di truffa aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che i motivi di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza sia delle aggravanti di cui all'art. 61 n. 5 e n. 7 cod. pen. sia dell'elemento oggettivo del delitto contestato, sono reiterativi di censure già adeguatamente disattese dalla Corte territoriale, che: 1) quanto all'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., ha rilevato che la persona offesa era, per età e condizioni personali e psicologiche, soggetto vulnerabile, come si evinceva dall'assoluta e incondizionata fiducia che ella aveva riposto nei fantasiosi racconti dell'imputata; 2) quanto all'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., ha evidenziato che era risultato provato dalle dichiarazioni della persona offesa, confortate dai prelievi risultanti documentalmente e dalle altre testimonianze, che la somma elargita era pari a circa 50.00,00 euro; 3) quanto all'elemento oggettivo della truffa, ha rilevato che l'imputata, presentandosi con un falso nome, aveva rappresentato alla persona offesa falsi motivi per cui ella e la ragazza, da lei accudita, avevano bisogno di aiuto: circostanza che aveva spinto la persona offesa ad elargire somme di denaro all'imputata; rilevato che le deduzioni, formulate dalla ricorrente, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis: Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074 -01) a fronte della sentenza impugnata che, nel valutare le condizioni concrete in cui si trovava la persona offesa, ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Rv. 282095 - 02), secondo cui, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso; rilevato, altresì, che nel tener conto dell'entità oggettiva del danno, il Collegio territoriale si è conformato all'insegnamento di questa Corte (Sez. 2, n. 48734 del 6/10/2016, Rv. 268446 - OD, secondo cui, nel valutare l'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]