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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 35100/2021

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__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 36233 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54P53 F585R) PALLADINI Paolo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73R18 A488R) rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70E26 A488U) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Domenico (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53T17 A488F) rappresentato e difeso, giusta procura in calce allegata in cal- ce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53T07 A488B) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di L’Aquila n. 1621/2018, pubblicata in data 10 settembre 2018 (e notificata in data 8 ottobre 2018); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 ottobre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza n. 737 del 2013, ha confermato la statuizione del Tribunale di Teramo di rigetto di una opposizione all’esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Ric. n. 36233/2018 – Sez. 3 – Ad. 28 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 1 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 36233/2018 Numero sezionale 2509/2021 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto istanza di revoca-Numero di raccolta generale 35100/2021Data pubblicazione 17/11/2021 zione, ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che sussistesse un precedente giudicato contrario, costituito da altra sentenza del Tribunale di Teramo (n. 131 del 2007).

La domanda di revocazione è stata rigettata dalla Corte di Ap- pello di L’Aquila.

Ricorrono il Palladini e la [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324, 395 n. 5 e 615 c.p.c. e 2909 cc in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc».

Con il secondo motivo si denunzia «Violazione di legge e/o fal- sa applicazione degli artt. 324 e 395 n. 5 cpc e art. 2909 cc in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc».

I due motivi del ricorso esprimono una complessiva censura nella sostanza unitaria e sono, comunque, logicamente con- nessi; possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Si tratta di censure inammissibili, ancor prima che infondate. 1.1 La Corte di Appello di L’Aquila ha respinto l’opposizione avanzata dal Palladini e dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso l’esecuzione forzata promossa dal Pisciello nei loro confronti sulla base di un atto di precetto notificato in data 22 febbraio 2001, affer- mando che l’azione esecutiva era fondata, oltre che su una scrittura privata – che non si poteva ritenere costituire titolo esecutivo – anche su titoli di credito di per sé idonei a soste- nerla.

Secondo i ricorrenti, sussisterebbe sul punto un precedente giudicato contrario, costituito da una decisione del Tribunale di Teramo, relativa ad una successiva esecuzione forzata pro- mossa dai medesimi creditori, sulla base di un diverso atto di Ric. n. 36233/2018 – Sez. 3 – Ad. 28 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 36233/2018 Numero sezionale 2509/2021 precetto intimato per il medesimo credito, notificato in data Numero di raccolta generale 35100/2021Data pubblicazione 17/11/2021 16 marzo 2004: la corte di appello avrebbe, a loro avviso, er- rato nell’escludere che il precedente giudicato coprisse effetti- vamente l’oggetto del giudizio definito con la pronuncia impu- gnata per revocazione. 1.2 Nella decisione impugnata si afferma che non può ritener- si, nella specie, sussistere il dedotto vincolo del precedente giudicato, in quanto le due decisioni hanno oggetto differente, e ciò non solo perché si tratta di opposizioni relative a diversi processi esecutivi, ma anche perché la decisione che ha defi- nito il giudizio di opposizione all’esecuzione iniziata sulla base dell’atto di precetto del 2004 ha riguardato esclusivamente l’efficacia di titolo esecutivo della scrittura privata pacifica- mente posta a base di entrambi gli atti di precetto (ed esclusa in entrambi i giudizi), non anche l’efficacia esecutiva dei titoli di credito, i quali sono stati ritenuti posti a base dell’atto di precetto notificato nel 2001 e non invece a base della succes- siva esecuzione di cui all’atto di precetto del 2004.

Secondo i ricorrenti, i due atti di precetto sarebbero in realtà sostanzialmente identici ed entrambi fondati sia sulla scrittura privata che sui titoli di credito; inoltre, la decisione del Tribu- nale di Teramo passata in giudicato, relativa all’esecuzione fondata sull’atto di precetto del 2004, avrebbe avuto ad og- getto, quanto meno in via implicita, anche l’efficacia esecutiva dei titoli di credito e, comunque, il relativo giudicato coprireb- be in ogni caso l’unico rapporto sostanziale dedotto in giudi- zio, che non poteva quindi essere posto nuovamente in conte- stazione. 1.3 Le censure non risultano formulate in modo sufficiente- mente specifico e nel rispetto dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto nel ricorso non vi è un adeguato, puntuale ed esaustivo richiamo del contenuto degli atti su cui esse si fon- dano, né diretto (mediante trascrizione) né quanto meno indi- Ric. n. 36233/2018 – Sez. 3 – Ad. 28 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 36233/2018 Numero sezionale 2509/2021 retto (mediante precisa indicazione dei passaggi rilevanti dei Numero di raccolta generale 35100/2021Data pubblicazione 17/11/2021 relativi atti allegati al ricorso).

Non è infatti richiamato nel ricorso, in modo specifico e pun- tuale, l’effettivo e preciso contenuto dei due atti di precetto intimati dai creditori, che si assumono del tutto equivalenti, nonché dei relativi atti di pignoramento, né il contenuto delle opposizioni proposte dai debitori e della decisione del Tribuna- le di Teramo passata in giudicato sull’esecuzione del 2004, come sarebbe stato necessario per consentire a questa Corte di valutare nel merito la fondatezza dell’assunto per cui i due giudizi avevano identico oggetto e, soprattutto, quello per cui la decisione sulla seconda esecuzione (passata in giudicato prima della definizione dell’opposizione relativa a quella pre- cedente) avrebbe riguardato anche l’efficacia esecutiva dei ti- toli di credito posti a base, secondo la sentenza impugnata, esclusivamente della prima esecuzione.

Il ricorso è quindi inammissibile. 1.4 Per chiarezza e completezza di esposizione, va comunque osservato che risulta manifestamente infondato, in diritto, l’assunto che pure i ricorrenti sembrano intendere in qualche modo sostenere, secondo cui il giudicato sull’opposizione all’esecuzione coprirebbe in ogni caso il rapporto sostanziale sottostante, anche a prescindere dai motivi dedotti a fonda- mento della stessa.

Al contrario, deve ribadirsi il principio di diritto per cui l’oggetto del giudizio di opposizione all’esecuzione è sempre limitato dai motivi posti alla sua base.

Di conseguenza, come deve in ogni caso escludersi che l’opposizione possa essere accolta sulla base di motivi diversi da quelli posti alla sua base e rilevati di ufficio dal giudice dell’opposizione, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l’insussistenza del diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata (cfr., da ultimo, Ric. n. 36233/2018 – Sez. 3 – Ad. 28 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 36233/2018 in proposito: Cass., Sez.

U, Sentenza n. 25478 Numero sezionale 2509/2021Numero di raccolta generale 35100/2021 del 21/09/2021, Rv. 662368 – 01), così deve del pari escludersi Data pubblicazione 17/11/2021 che l’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione, per la rite- nuta fondatezza di uno o più dei motivi dedotti a base della stessa, determini un giudicato esteso al rapporto sostanziale sottostante, che vada al di là dei motivi specificamente esa- minati ed accolti, impedendo quindi in ogni caso al creditore di promuovere una ulteriore esecuzione per il medesimo credito, anche laddove il nuovo esercizio dell’azione esecutiva non presenti i medesimi vizi che avevano condotto alla dichiara- zione di inefficacia della precedente.

Va, dunque, in particolare ribadito che, anche una volta di- chiarata insussistente (con sentenza passata in giudicato) l’efficacia esecutiva di un determinato titolo, in relazione ad un determinato credito, potrà per il medesimo credito essere sempre promossa nuova azione esecutiva sulla base di un di- verso titolo esecutivo, senza vincoli derivanti dalla decisione sulla precedente opposizione, laddove quest’ultima non con- tenga una pronuncia sull’efficacia esecutiva di tale diverso ti- tolo, e ciò indipendentemente dalla circostanza che tale effica- cia fosse stata o meno oggetto della precedente domanda di opposizione (cioè anche laddove sia eventualmente stata omessa la pronuncia su tale domanda e non sia stata proposta impugnazione dall’opponente per far valere tale omissione).

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi Ric. n. 36233/2018 – Sez. 3 – Ad. 28 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 36233/2018 Numero sezionale 2509/2021 La Corte: Numero di raccolta generale 35100/2021Data pubblicazione 17/11/2021 - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 1.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 28 ottobre 2021.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. n. 36233/2018 – Sez. 3 – Ad. 28 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 36233 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54P53 F585R) PALLADINI Paolo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73R18 A488R) rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70E26 A488U) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Domenico (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53T17 A488F) rappresentato e difeso, giusta procura in calce allegata in cal- ce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53T07 A488B) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di L’Aquila n. 1621/2018, pubblicata in data 10 settembre 2018 (e notificata in data 8 ottobre 2018); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 ottobre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza n. 737 del 2013, ha confermato la statuizione del Tribunale di Teramo di rigetto di una opposizione all’esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 36233/2018 – Sez. 3 – Ad. 28 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 1 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 36233/2018 Numero sezionale 2509/2021 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto istanza di revoca-Numero di raccolta generale 35100/2021Data pubblicazione 17/11/2021 zione, ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che sussistesse un precedente giudicato contrario, costituito da altra sentenza del Tribunale di Teramo (n. 131 del 2007). La domanda di revocazione è stata rigettata dalla Corte di Ap- pello di L’Aquila. Ricorrono il Palladini e la [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324, 395 n. 5 e 615 c.p.c. e 2909 cc in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc». Con il secondo motivo si denunzia «Violazione di legge e/o fal- sa applicazione degli artt. 324 e 395 n. 5 cpc e art. 2909 cc in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc». I due motivi del ricorso esprimono una complessiva censura nella sostanza unitaria e sono, comunque, logicamente con- nessi; possono quindi essere esaminati congiuntamente. Si tratta di censure inammissibili, ancor prima che infondate. 1.1 La Corte di Appello di L’Aquila ha respinto l’opposizione avanzata dal Palladini e dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso l’esecuzione forzata promossa dal Pisciello nei loro confronti sulla base di un atto di precetto notificato in data 22 febbraio 2001, affer- mando che l’azione esecutiva era fondata, oltre che su una scrittura privata – che non si poteva ritenere costituire titolo esecutivo – anche su titoli di credito di per sé idonei a soste- nerla. Secondo i ricorrenti, sussisterebbe sul punto un precedente giudicato contrario, costituito da una decisione del Tribunale di Teramo, relativa ad una successiva esecuzione forzata pro- mossa dai medesimi creditori, sulla base di un diverso atto di Ric. n. 36233/2018 – Sez. 3 – Ad. 28 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 36233/2018 Numero sezionale 2509/2021 precetto intimato per il medesimo credito, notificato in data Numero di raccolta generale 35100/2021Data pubblicazione 17/11/2021 16 marzo 2004: la corte di appello avrebbe, a loro avviso, er- rato nell’escludere che il precedente giudicato coprisse effetti- vamente l’oggetto del giudizio definito con la pronuncia impu- gnata per revocazione. 1.2 Nella decisione impugnata si afferma che non può ritener- si, nella specie, sussistere il dedotto vincolo del precedente giudicato, in quanto le due decisioni hanno oggetto differente, e ciò non solo perché si tratta di opposizioni relative a diversi processi esecutivi, ma anche perché la decisione che ha defi- nito il giudizio di opposizione all’esecuzione iniziata sulla base dell’atto di precetto del 2004 ha riguardato esclusivamente l’efficacia di titolo esecutivo della scrittura privata pacifica- mente posta a base di entrambi gli atti di precetto (ed esclusa in entrambi i giudizi), non anche l’efficacia esecutiva dei titoli di credito, i quali sono stati ritenuti posti a base dell’atto di precetto notificato nel 2001 e non invece a base della succes- siva esecuzione di cui all’atto di precetto del 2004. Secondo i ricorrenti, i due atti di precetto sarebbero in realtà sostanzialmente identici ed entrambi fondati sia sulla scrittura privata che sui titoli di credito; inoltre, la decisione del Tribu- nale di Teramo passata in giudicato, relativa all’esecuzione fondata sull’atto di precetto del 2004, avrebbe avuto ad og- getto, quanto meno in via implicita, anche l’efficacia esecutiva dei titoli di credito e, comunque, il relativo giudicato coprireb- be in ogni caso l’unico rapporto sostanziale dedotto in giudi- zio, che non poteva quindi essere posto nuovamente in conte- stazione. 1.3 Le censure non risultano formulate in modo sufficiente- mente specifico e nel rispetto dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto nel ricorso non vi è un adeguato, puntuale ed esaustivo richiamo del contenuto degli atti su cui esse si fon- dano, né diretto (mediante trascrizione) né quanto meno indi- Ric. n. 36233/2018 – Sez. 3 – Ad. 28 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 36233/2018 Numero sezionale 2509/2021 retto (mediante precisa indicazione dei passaggi rilevanti dei Numero di raccolta generale 35100/2021Data pubblicazione 17/11/2021 relativi atti allegati al ricorso). Non è infatti richiamato nel ricorso, in modo specifico e pun- tuale, l’effettivo e preciso contenuto dei due atti di precetto intimati dai creditori, che si assumono del tutto equivalenti, nonché dei relativi atti di pignoramento, né il contenuto delle opposizioni proposte dai debitori e della decisione del Tribuna- le di Teramo passata in giudicato sull’esecuzione del 2004, come sarebbe stato necessario per consentire a questa Corte di valutare nel merito la fondatezza dell’assunto per cui i due giudizi avevano identico oggetto e, soprattutto, quello per cui la decisione sulla seconda esecuzione (passata in giudicato prima della definizione dell’opposizione relativa a quella pre- cedente) avrebbe riguardato anche l’efficacia esecutiva dei ti- toli di credito posti a base, secondo la sentenza impugnata, esclusivamente della prima esecuzione. Il ricorso è quindi inammissibile. 1.4 Per chiarezza e completezza di esposizione, va comunque osservato che risulta manifestamente infondato, in diritto, l’assunto che pure i ricorrenti sembrano intendere in qualche modo sostenere, secondo cui il giudicato sull’opposizione all’esecuzione coprirebbe in ogni caso il rapporto sostanziale sottostante, anche a prescindere dai motivi dedotti a fonda- mento della stessa. Al contrario, deve ribadirsi il principio di diritto per cui l’oggetto del giudizio di opposizione all’esecuzione è sempre limitato dai motivi posti alla sua base. Di conseguenza, come deve in ogni caso escludersi che l’opposizione possa essere accolta sulla base di motivi diversi da quelli posti alla sua base e rilevati di ufficio dal giudice dell’opposizione, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l’insussistenza del diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata (cfr., da ultimo, Ric. n. 36233/2018 – Sez. 3 – Ad. 28 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 36233/2018 in proposito: Cass., Sez. U, Sentenza n. 25478 Numero sezionale 2509/2021Numero di raccolta generale 35100/2021 del 21/09/2021, Rv. 662368 – 01), così deve del pari escludersi Data pubblicazione 17/11/2021 che l’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione, per la rite- nuta fondatezza di uno o più dei motivi dedotti a base della stessa, determini un giudicato esteso al rapporto sostanziale sottostante, che vada al di là dei motivi specificamente esa- minati ed accolti, impedendo quindi in ogni caso al creditore di promuovere una ulteriore esecuzione per il medesimo credito, anche laddove il nuovo esercizio dell’azione esecutiva non presenti i medesimi vizi che avevano condotto alla dichiara- zione di inefficacia della precedente. Va, dunque, in particolare ribadito che, anche una volta di- chiarata insussistente (con sentenza passata in giudicato) l’efficacia esecutiva di un determinato titolo, in relazione ad un determinato credito, potrà per il medesimo credito essere sempre promossa nuova azione esecutiva sulla base di un di- verso titolo esecutivo, senza vincoli derivanti dalla decisione sulla precedente opposizione, laddove quest’ultima non con- tenga una pronuncia sull’efficacia esecutiva di tale diverso ti- tolo, e ciò indipendentemente dalla circostanza che tale effica- cia fosse stata o meno oggetto della precedente domanda di opposizione (cioè anche laddove sia eventualmente stata omessa la pronuncia su tale domanda e non sia stata proposta impugnazione dall’opponente per far valere tale omissione). 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi Ric. n. 36233/2018 – Sez. 3 – Ad. 28 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 36233/2018 Numero sezionale 2509/2021 La Corte: Numero di raccolta generale 35100/2021Data pubblicazione 17/11/2021 - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 1.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 28 ottobre 2021. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. n. 36233/2018 – Sez. 3 – Ad. 28 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4