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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 20119/2023

Testo disponibile della fonte

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sigliere Rel.

ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 4581 /2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (COVAT) S.R.L., qualeincorporante [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rap- presentantepro tempore, rappresentata e difesa dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] rielloe dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studi o inRoma, via XXIV Maggio n. 43; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall ’ Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Emi- liaRomagna n.1212/9/2019 depositata il 20 giugno 2019.

Udita la relazione svolta nella adunanza camerale del 20 aprile 2023 dalConsigliere Pier paolo Gori; Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell ’ [OSCURATO:PERSONA]- magnaveniva disatteso l ’ appello proposto dalla societ à [OSCURATO:PERSONA] (COVAT) S.R.L., quale incor- porante [OSCURATO:SOCIETA]. , contro la sentenza della Commis- sioneTributaria Provinciale di Ferrara n.388/1/16 che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo proposto dalla contribuenteavverso l ’ a vviso di pagamento 4979/A/2015 emesso il 2.4.2015dall’AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA]. 2.Con tale atto l ’ Amministrazione finanziaria territoriale procedeva all’accertamento della maggiore accisa energia elettrica relativa agli annidi imposta 2009 - 201 3, disponendo nello stesso atto la sospen- sionein autotutela dell ’ efficacia ai sensi dell ’ art.2 quater d.l. n.564/94 inattesa di chiarimenti da parte della Direzione centrale sulla spet- tanza dell ’ esenzione da accise ex art.52 comma 3 lett. b) d.lgs. n.504/95e con la specifica che, nelle more, l ’ atto non era autonoma- menteimpugnabile davanti al giudice tributario.

L ’ atto veniva nondi- menoimpugnato. 3.Il giudice di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso introdut- tivoex art.19 d.lgs. n.546/1992 in qu anto atto emesso con espressa indicazione di sospensione degli effetti sino alla successiva notifica dell’atto confermativo, nelle more intervenuto il 28.8.2015 prot. n.10974/A/2015e non autonomamente impugnato.

La CTR, pur rite- nendo che la societ à avesse un interesse originario ad impugnare l’atto, dichiarava a sua volta improcedibile il ricorso introduttivo per assenzadi impugnazione dell ’ atto confermativo. 4.Avverso la sentenza della CTR propone ricorso la contribuente affi- datoa quattro motivi, cui l ’ Agenzia replica con controricorso .

Consideratoche: 5.Con il primo motivo di ricorso - ex articolo 360 primo comma n. 3 cod.proc. civ. - la ricorrente prosp etta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2 quater comma 1 quinquies del d.l. n.564/1994 e 24 Cost.per aver la CTR erroneamente accolto l ’ interpretazione dell ’ Agen- ziasecondo cui l ’ impugnazione dell ’ avviso di pagamento 4979/A/2015 emessoil 2.4.2015 dall ’ Amministrazione non sarebbe stata utile, in as- senzadi impugnazione dell ’ atto confermativo dell ’ efficacia nelle more intervenutoil 28.8.2015.

Con il secondo motivo di ricorso - in relazione all ’ articolo 360 primo comman. 3 cod. proc. civ. - la societ à prospetta la violazione ed errata applicazione deqli artt. 52 comma 3 lett. b) del d.lgs. 504/1995, 2 comma2 d.lgs. n.79/1999 e 2602 e ss. cod. civ. per non esserle stata riconosciutala qualifica di “ autopro duttore ” , ritenendo che r icorressero nella fattispecie i presupposti dell ’ art.52 TUA per fruire dell ’ agevola- zionenonostante l ’ energia elettrica in contestazione fosse stata consu- matadai soci consorziati.

Con i successivi motivi terzo e quarto, in relazio ne all ’ art.360 primo comman. 3 cod. proc. civ. la ricorrente lamenta la violazione del legit- timoaffidamento, idoneo a determinare l ’ esenzione non solo dalle san- zionie dagli interessi, ma anche dal tributo, in violazione dell ’ art. 11 dellal. n. 212 del 2000 data la presenza di risposta fornita dall ’ Ammi- nistrazionefinanziaria alla societ à all ’ esito di una regolare procedura di interpelloe, in ogni caso, affidamento specificamente tutelato dall ’ art. 10,comma 2, della l. n. 212 del 2000. 6.Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti.

6.1. In generale, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impu- gnabili,contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude alcontribuente la facolt à di impugnare atti impositivi atipici, che por- tinoa conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 11481 del 08/04/2022).

Inparticolare, l ’ art.19 cit. pur avendo natura tassativa, non preclude la facolt à di impugnare anche altri atti, con i quali l'Amministrazione portia conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tribu- taria,esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, dovendo intendersi latassatività riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente in- dicatima alle categorie a cui questi ultimi sono astrattamente ricondu- cibili, nelle quali vanno ricompresi gli atti atipici o con "nomen iuris" diversida quelli indicati, che per ò producono gli stessi effetti giuridici, edanche gli atti prodromici deg li atti impositivi (Cass. Sez. 5 - , Ordi- nanzan. 2144 del 30/01/2020). 6.2.E’ stato cos ì ad esempio ritenuto che anche la risposta negativa delfisco a un interpello disapplicativo è atto impugnabile, anche se non rientratra quelli elencati dall'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992: l'ente im- positore, infatti, attraverso tale atto porta a conoscenza del contri- buenteuna pretesa tributaria ben individuata e quest'ultimo, senza ne- cessitàche la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiaratiespressamente impugnabili dal citato art. 19, gi à al momento della ricezione della notizia, è portatore di un interesse, ex art. 100 cod.proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non piùmodificabili, la sua posizione in ordine a lla stessa e, quindi, ad in- vocare una tutela giurisdizionale di controllo della legittimit à sostan- zialedella pretesa impositiva (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 2634 del 27/01/2023,Rv. 666761 - 01).

7. Il caso in esame riguarda un atto, l ’ avviso di pagamen to 4979/A/2015emesso il 2.4.2015, che pacificamente ha portato a co- noscenza della contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandonele ragioni fattuali e giuridiche e, dunque, è un atto au- tonomamente impugnabile.

Del resto, la stessa CTR ha riconosciuto che al momento della sua adozione sussisteva un interesse alla sua impugnazione.La particolarit à della fattispecie sta nel fatto che l ’ atto èstato emesso dall ’ Agenzia con indicazione di sospensione degli effetti sinoalla successiva notifica dell ’ atto confermativo. 8.Al proposito, l ’ art. 2 quater comma 1 - quinquies introdotto dall ’ art. 11d.lgs. del 24/09/2015 n. 159 al d.l. del 30/09/1994 n. 564, conver- tito con legge n. 656 del 30/11/1994, recita: « La sospensione degli effettidell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giu- risdizionalecessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di unnuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contri- buentepuo' impugnare, insieme a quest'u ltimo, anche l'atto modificato oconfermato.» .

9. Nelle more, la conferma dell ’ efficacia è anche intervenuta il 28.8.2015,con l ’ atto prot. n.10974/A/2015, ma erra la CTR a ritenere che,per la mancata impugnazione anche di quest ’ ultimo, il ricorso in- troduttivo che tempestivamente ha impugnato l ’ avviso di pagamento siadivenuto improcedibile.

Infatti, il 28.8.2015 è intervenuta solo la confermadell’efficacia dell ’ avviso, perfettamente valido e completo in ognisua parte e correttamente oggetto di ricorso a vanti al giudice tri- butario, pacificamente proposto nel termine di 60 giorni.

La sospen- sionedell’efficacia non ha inciso sulla natura dell ’ avviso di pagamento, cheè atto impositivo, come pure il sopravvenuto verificarsi della con- dizionedi efficacia per effetto della successiva conferma, dal momento chela contribuente aveva, al momento della notifica dell ’ avviso, ed ha, dopola notifica della conferma della sua efficacia, un interesse attuale all’impugnazione davanti al giudice dell ’ individuata pretesa t ributaria conla quale le è stato chiesto il pagamento di accise per energia elet- tricanon versate pari ad euro 169.852,44, relativamente agli anni di imposta2009-13.

10. L ’ accoglimento del primo motivo determina l ’ assorbimento degli ulterioritre motivi tutti attinenti al merito della pretesa fiscale e non esaminatidal giudice d ’ appello e, per ci ò solo, va disposta la cassazione dellasentenza impugnata con rinvio, ai sensi della legge n.130/2022, allaCorte di giustizia tributaria di secondo grad o dell ’ [OSCURATO:PERSONA], indiversa composizione, in relazione al profilo, oltre che per la liquida- zionedelle spese di lite.

P.Q.M.

LaCorte: accoglie il prim

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere Rel. ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 4581 /2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (COVAT) S.R.L., qualeincorporante [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rap- presentantepro tempore, rappresentata e difesa dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] rielloe dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studi o inRoma, via XXIV Maggio n. 43; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall ’ Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Emi- liaRomagna n.1212/9/2019 depositata il 20 giugno 2019. Udita la relazione svolta nella adunanza camerale del 20 aprile 2023 dalConsigliere Pier paolo Gori; Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell ’ [OSCURATO:PERSONA]- magnaveniva disatteso l ’ appello proposto dalla societ à [OSCURATO:PERSONA] (COVAT) S.R.L., quale incor- porante [OSCURATO:SOCIETA]. , contro la sentenza della Commis- sioneTributaria Provinciale di Ferrara n.388/1/16 che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo proposto dalla contribuenteavverso l ’ a vviso di pagamento 4979/A/2015 emesso il 2.4.2015dall’AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA]. 2.Con tale atto l ’ Amministrazione finanziaria territoriale procedeva all’accertamento della maggiore accisa energia elettrica relativa agli annidi imposta 2009 - 201 3, disponendo nello stesso atto la sospen- sionein autotutela dell ’ efficacia ai sensi dell ’ art.2 quater d.l. n.564/94 inattesa di chiarimenti da parte della Direzione centrale sulla spet- tanza dell ’ esenzione da accise ex art.52 comma 3 lett. b) d.lgs. n.504/95e con la specifica che, nelle more, l ’ atto non era autonoma- menteimpugnabile davanti al giudice tributario. L ’ atto veniva nondi- menoimpugnato. 3.Il giudice di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso introdut- tivoex art.19 d.lgs. n.546/1992 in qu anto atto emesso con espressa indicazione di sospensione degli effetti sino alla successiva notifica dell’atto confermativo, nelle more intervenuto il 28.8.2015 prot. n.10974/A/2015e non autonomamente impugnato. La CTR, pur rite- nendo che la societ à avesse un interesse originario ad impugnare l’atto, dichiarava a sua volta improcedibile il ricorso introduttivo per assenzadi impugnazione dell ’ atto confermativo. 4.Avverso la sentenza della CTR propone ricorso la contribuente affi- datoa quattro motivi, cui l ’ Agenzia replica con controricorso . Consideratoche: 5.Con il primo motivo di ricorso - ex articolo 360 primo comma n. 3 cod.proc. civ. - la ricorrente prosp etta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2 quater comma 1 quinquies del d.l. n.564/1994 e 24 Cost.per aver la CTR erroneamente accolto l ’ interpretazione dell ’ Agen- ziasecondo cui l ’ impugnazione dell ’ avviso di pagamento 4979/A/2015 emessoil 2.4.2015 dall ’ Amministrazione non sarebbe stata utile, in as- senzadi impugnazione dell ’ atto confermativo dell ’ efficacia nelle more intervenutoil 28.8.2015. Con il secondo motivo di ricorso - in relazione all ’ articolo 360 primo comman. 3 cod. proc. civ. - la societ à prospetta la violazione ed errata applicazione deqli artt. 52 comma 3 lett. b) del d.lgs. 504/1995, 2 comma2 d.lgs. n.79/1999 e 2602 e ss. cod. civ. per non esserle stata riconosciutala qualifica di “ autopro duttore ” , ritenendo che r icorressero nella fattispecie i presupposti dell ’ art.52 TUA per fruire dell ’ agevola- zionenonostante l ’ energia elettrica in contestazione fosse stata consu- matadai soci consorziati. Con i successivi motivi terzo e quarto, in relazio ne all ’ art.360 primo comman. 3 cod. proc. civ. la ricorrente lamenta la violazione del legit- timoaffidamento, idoneo a determinare l ’ esenzione non solo dalle san- zionie dagli interessi, ma anche dal tributo, in violazione dell ’ art. 11 dellal. n. 212 del 2000 data la presenza di risposta fornita dall ’ Ammi- nistrazionefinanziaria alla societ à all ’ esito di una regolare procedura di interpelloe, in ogni caso, affidamento specificamente tutelato dall ’ art. 10,comma 2, della l. n. 212 del 2000. 6.Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti. 6.1. In generale, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impu- gnabili,contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude alcontribuente la facolt à di impugnare atti impositivi atipici, che por- tinoa conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 11481 del 08/04/2022). Inparticolare, l ’ art.19 cit. pur avendo natura tassativa, non preclude la facolt à di impugnare anche altri atti, con i quali l'Amministrazione portia conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tribu- taria,esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, dovendo intendersi latassatività riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente in- dicatima alle categorie a cui questi ultimi sono astrattamente ricondu- cibili, nelle quali vanno ricompresi gli atti atipici o con "nomen iuris" diversida quelli indicati, che per ò producono gli stessi effetti giuridici, edanche gli atti prodromici deg li atti impositivi (Cass. Sez. 5 - , Ordi- nanzan. 2144 del 30/01/2020). 6.2.E’ stato cos ì ad esempio ritenuto che anche la risposta negativa delfisco a un interpello disapplicativo è atto impugnabile, anche se non rientratra quelli elencati dall'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992: l'ente im- positore, infatti, attraverso tale atto porta a conoscenza del contri- buenteuna pretesa tributaria ben individuata e quest'ultimo, senza ne- cessitàche la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiaratiespressamente impugnabili dal citato art. 19, gi à al momento della ricezione della notizia, è portatore di un interesse, ex art. 100 cod.proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non piùmodificabili, la sua posizione in ordine a lla stessa e, quindi, ad in- vocare una tutela giurisdizionale di controllo della legittimit à sostan- zialedella pretesa impositiva (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 2634 del 27/01/2023,Rv. 666761 - 01). 7. Il caso in esame riguarda un atto, l ’ avviso di pagamen to 4979/A/2015emesso il 2.4.2015, che pacificamente ha portato a co- noscenza della contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandonele ragioni fattuali e giuridiche e, dunque, è un atto au- tonomamente impugnabile. Del resto, la stessa CTR ha riconosciuto che al momento della sua adozione sussisteva un interesse alla sua impugnazione.La particolarit à della fattispecie sta nel fatto che l ’ atto èstato emesso dall ’ Agenzia con indicazione di sospensione degli effetti sinoalla successiva notifica dell ’ atto confermativo. 8.Al proposito, l ’ art. 2 quater comma 1 - quinquies introdotto dall ’ art. 11d.lgs. del 24/09/2015 n. 159 al d.l. del 30/09/1994 n. 564, conver- tito con legge n. 656 del 30/11/1994, recita: « La sospensione degli effettidell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giu- risdizionalecessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di unnuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contri- buentepuo' impugnare, insieme a quest'u ltimo, anche l'atto modificato oconfermato.» . 9. Nelle more, la conferma dell ’ efficacia è anche intervenuta il 28.8.2015,con l ’ atto prot. n.10974/A/2015, ma erra la CTR a ritenere che,per la mancata impugnazione anche di quest ’ ultimo, il ricorso in- troduttivo che tempestivamente ha impugnato l ’ avviso di pagamento siadivenuto improcedibile. Infatti, il 28.8.2015 è intervenuta solo la confermadell’efficacia dell ’ avviso, perfettamente valido e completo in ognisua parte e correttamente oggetto di ricorso a vanti al giudice tri- butario, pacificamente proposto nel termine di 60 giorni. La sospen- sionedell’efficacia non ha inciso sulla natura dell ’ avviso di pagamento, cheè atto impositivo, come pure il sopravvenuto verificarsi della con- dizionedi efficacia per effetto della successiva conferma, dal momento chela contribuente aveva, al momento della notifica dell ’ avviso, ed ha, dopola notifica della conferma della sua efficacia, un interesse attuale all’impugnazione davanti al giudice dell ’ individuata pretesa t ributaria conla quale le è stato chiesto il pagamento di accise per energia elet- tricanon versate pari ad euro 169.852,44, relativamente agli anni di imposta2009-13. 10. L ’ accoglimento del primo motivo determina l ’ assorbimento degli ulterioritre motivi tutti attinenti al merito della pretesa fiscale e non esaminatidal giudice d ’ appello e, per ci ò solo, va disposta la cassazione dellasentenza impugnata con rinvio, ai sensi della legge n.130/2022, allaCorte di giustizia tributaria di secondo grad o dell ’ [OSCURATO:PERSONA], indiversa composizione, in relazione al profilo, oltre che per la liquida- zionedelle spese di lite. P.Q.M. LaCorte: accoglie il prim
Sentenza Cassazione n. 20119/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris