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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23645/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'appello di CaltanissettaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria del Ministero dell’Economia e delle Finanze e la nota spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’impugnata ordinanza, la Corte d’appello di Caltanissetta, quale giudicedella riparazione in sede di rinvio, pronunciandosi a seguito di sentenza diannullamento n. 33000/2025 della Corte di cassazione, ha rigettato la domandadi riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in relazionealla privazione della libertà personale subita nell'ambito di un procedimento nelquale, per quanto qui di rilievo, era stato destinatario di una misura cautelare inrelazione al reato di cui all’art. 416 bis cod.pen. per i quali era stata condannatoin primo grado e successivamente assolto in appello con sentenza divenutairrevocabile e con formula liberatoria perché il fatto non sussiste.2.

Avverso l’ordinanza emessa dal giudice del rinvio ha presentato ricorso percassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiestol’annullamento deducendo, quale unico motivo di ricorso, il vizio di violazione dilegge in relazione all’art. 314 cod. proc. pen. e di motivazione.La corte territoriale avrebbe reso una motivazione che contraddice la sentenza diassoluzione e la prima ordinanza che aveva riconosciuto l’ingiusta detezione.Il giudice della riparazione aveva demandato la valutazione di comportamenti delNicosia rimproverabili dal punto di vista della colpa, ancorchè privi di valenza sottoil profilo della responsabilità e la loro concausalità rispetto all’adozione della misuracautelare.

In particolare, la corte territoriale avrebbe evocato quegli stessielementi che erano stati ritenuti dalla medesima Corte inidonei all'adozione dellamisura in sede di accoglimento della domanda di indennizzo, per escludere lariparazione.

Ci riferì si riferisce, in particolare, alla pregressa condanna perl'operazione Scarface in materia di stupefacenti e alle dichiarazioni di FrancescoCostanzo, nel procedimento per usura, elementi questi che non potevano ritenersipredittivi della dimensione diffusa di quell'esercizio potere di intimidazione tale daintegrare la condizione normativa descritta dall'articolo 416 bis cod.pen.

La corteterritoriale li avrebbe ritenuti idonei, invece, per fondare un giudizio di colpa gravea carico del ricorrente con argomentazioni illogiche e contraddittorie.

Sotto unprimo profilo l'ordinanza gravata avrebbe richiamato il contenuto delledichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia che avevano reso al riguardodichiarazioni confluite nel processo Scarface per il reato di associazione adelinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, commesse dal 1997 al 1999, privedi alcun riferimento specifico a comportamenti posti in essere dal [OSCURATO:PERSONA] dopo lasuddetta data di commissione del reato già giudicato nel processo Scarface.

Di poi,l'ordinanza impugnata avrebbe evocato una precedente condanna per usura delfratello [OSCURATO:PERSONA] valorizzando un incontro finalizzato ad affrontare problematicheriguardanti la restituzione degli interessi relativi a prestiti usurari, qualificato qualeindice di frequentazione ambigue e di connivenza senza considerare il contestofamiliare.

Avrebbe infine valorizzato la vicenda [OSCURATO:PERSONA] senza spiegareconcretamente come detta vicenda si ponga in rapporto di causa effetto conl'adozione della misura.3.

Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.4.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanza ha depositato memoria scrittacon cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO5.

Il ricorso non mostra ragioni di fondatezza e va pertanto rigettato.La corte territoriale ha puntualmente esposto le ragioni per le quali, sullascorta delle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento della Corte diCassazione a cui doveva attenersi quale giudice del rinvio, non sussistono ipresupposti per il diritto alla riparazione dell’ingiusta detenzione ricorrendo unasituazione di colpa grave sinergica rispetto all’adozione della misura cautelare eostativa all’indennizzo.La sentenza di annullamento, dopo avere rilevato che l’ordinanza diaccoglimento dell’istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione si era limitata ariprodurre lo schema argomentativo usato dalla sentenza assolutoria, senzaoperare un autonomo accertamento dell'eventuale concorso di colpadell'interessato, valutazione che contraddice i principi della giurisprudenza, nelsolco dei quali, il giudice della riparazione, pur dovendo operare sullo stessomateriale probatorio del giudice del merito, deve seguire un iter logicomotivazionale del tutto autonomo nel quale ha libertà di valutazione del materialeprobatorio e, nell’ambito della valutazione autonoma, il giudice della riparazionepuò giungere a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materialeprobatorio acquisito agli atti, con il limite, tuttavia, di ritenere provati fatti che talinon sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provatecircostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate, in quanto l’operazione logicapropria del giudice del processo penale è distinta da quella cui è chiamato il giudicedella riparazione il quale ha il compito di stabilire «non se determinate condottecostituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattorecondizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, alla produzione dell'evento"detenzione", ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampialibertà di valutare il materiale acquisito nel processo» (così in motivazione Sez.Un., n. 51779 del 28/11/2013, [OSCURATO:PERSONA], pag. 8), aveva demandato al giudice dellariparazione di valutare se condotte antecedenti all’emissione della ordinanza dicustodia cautelare e poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA], evidenziassero, per macroscopicaimprudenza e superficialità, una situazione tale da costituire una prevedibileragione di intervento dell’A.G., concretatasi nell’adozione del provvedimentorestrittivo della libertà personale.6.

L’ordinanza impugnata ha reso una motivazione che, applicando i principireiteratamente espressi in tema e sopra richiamati, con autonoma valutazione, haindividuato quelle condotte colpose, anteriori al momento dell’adozione dellamisura che, in via sinergica, hanno avuto incidenza sull’adozione della misura.In particolare, la condanna nel processo Scarface per traffico di stupefacentinell’arco temporale 1997-1999, anteriore alla contestazione di cui all’art. 416 biscod.pen. per la quale era stato attinto da misura cautelare, e poi assolto in viadefinitiva, aveva comunque rivelato l’esistenza di una rete relazione tra gliimputati, tra cui [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del narcotraffico, circostanzaoggettiva e causalmente incidente nel giudizio cautelare, avendo avuto efficaciaeziologica all’applicazione della misura cautelare.

Parimenti incidente, per quantorileva in questa sede, la vicenda che coinvolge il fratello [OSCURATO:PERSONA], condannato peril reato di usura, e in particolare l’incontro tra costoro e la vittima, incontrofinalizzato, come si legge nell’ordinanza impugnata, ad affrontare problematicheriguardanti la restituzione degli interessi relativi a prestiti usurari al netto delsilenzio serbato nell'occasione dall'odierno ricorrente non può che essere indicequantomeno di frequentazioni ambigue e di connivenza sia pure con un familiare(cfr. pag. 6), conclusione rafforzata dal contenuto dichiarativo reso dalla vittima eriportato nell’ordinanza.

Infine, anche la c.d. vicenda [OSCURATO:PERSONA] evidenziava unquadro di elementi ostativi al riconoscimento dell’indennizzo.

In particolare,[OSCURATO:PERSONA] aveva reso circostanziate dichiarazioni riferendo che, nel 1999,[OSCURATO:PERSONA] lo aveva incaricato di prelevare alcune armi da un villino dicampagna del fratello [OSCURATO:PERSONA], arrestato pochi giorni prima, e di portarle in unasua masseria e che, in alcune occasioni, aveva visto [OSCURATO:PERSONA] far uso diarmi.Per quanto i giudici del merito non abbiano ritenuto provata la dimensionemafiosa di quel sodalizio criminale destinato ad operare nel settore degli omicidi,dell'usura, del narcotraffico, avendo assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art.416 bis cod.pen., l’ordinanza impugnata ha evidenziato, in osservanza di quantole era demandato dalla sentenza rescindente, la ricorrenza di plurime condotteanteriori all’adozione della misura, come sopra evidenziate, che, sebbenepenalmente insufficienti a fondare un’affermazione di responsabilità per il reatocontestato, hanno determinato “una situazione di ambiguità e di apparenza dicontinuità all’ambiente cui si riferiva la contestazione”, condizione che hacertamente concorso ad ingenerare nell’autorità procedente, la falsa apparenzadella configurabilità della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al reato contestato insede cautelare ed ha quindi svolto una efficacia causale rispetto all’adozionedell’ordinanza cautelare ed al suo mantenimento.7.

L’ordinanza impugnata ha, dunque, fatto corretta applicazione deiprincipi di cui sopra avendo esplicitato le condotte aventi valenza sinergica rispettoall’applicazione della misura cautelare, essendo state le stesse oggettivamenteidonee a indurre in errore l’A.G. in ordine alla sua non estraneità ai reati contestatisecondo i principi reiteratamente espressi per cui le frequentazioni ambiguepossono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo alriconoscimento del diritto all'indennizzo, anche nel caso in cui intervengano conpersone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dallaconsapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non sianoassolutamente necessitate (Sez. 3 n. 29550 del 05/07/2019, Rv. 277475 -01).Si tratta di una motivazione puntuale e logica e giuridicamente corretta.8.

Si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.Alla condanna segue l’obbligo del pagamento delle spese di rappresentanzae difesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in ragione dello svolgimentodi attività difensiva dell’Avvocatura dello Stato, che si liquidano in complessivi €1.500,00 oltre accessori di legge.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, cheliquida in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di CaltanissettaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria del Ministero dell’Economia e delle Finanze e la nota spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata ordinanza, la Corte d’appello di Caltanissetta, quale giudicedella riparazione in sede di rinvio, pronunciandosi a seguito di sentenza diannullamento n. 33000/2025 della Corte di cassazione, ha rigettato la domandadi riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in relazionealla privazione della libertà personale subita nell'ambito di un procedimento nelquale, per quanto qui di rilievo, era stato destinatario di una misura cautelare inrelazione al reato di cui all’art. 416 bis cod.pen. per i quali era stata condannatoin primo grado e successivamente assolto in appello con sentenza divenutairrevocabile e con formula liberatoria perché il fatto non sussiste.2. Avverso l’ordinanza emessa dal giudice del rinvio ha presentato ricorso percassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiestol’annullamento deducendo, quale unico motivo di ricorso, il vizio di violazione dilegge in relazione all’art. 314 cod. proc. pen. e di motivazione.La corte territoriale avrebbe reso una motivazione che contraddice la sentenza diassoluzione e la prima ordinanza che aveva riconosciuto l’ingiusta detezione.Il giudice della riparazione aveva demandato la valutazione di comportamenti delNicosia rimproverabili dal punto di vista della colpa, ancorchè privi di valenza sottoil profilo della responsabilità e la loro concausalità rispetto all’adozione della misuracautelare. In particolare, la corte territoriale avrebbe evocato quegli stessielementi che erano stati ritenuti dalla medesima Corte inidonei all'adozione dellamisura in sede di accoglimento della domanda di indennizzo, per escludere lariparazione. Ci riferì si riferisce, in particolare, alla pregressa condanna perl'operazione Scarface in materia di stupefacenti e alle dichiarazioni di FrancescoCostanzo, nel procedimento per usura, elementi questi che non potevano ritenersipredittivi della dimensione diffusa di quell'esercizio potere di intimidazione tale daintegrare la condizione normativa descritta dall'articolo 416 bis cod.pen. La corteterritoriale li avrebbe ritenuti idonei, invece, per fondare un giudizio di colpa gravea carico del ricorrente con argomentazioni illogiche e contraddittorie. Sotto unprimo profilo l'ordinanza gravata avrebbe richiamato il contenuto delledichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia che avevano reso al riguardodichiarazioni confluite nel processo Scarface per il reato di associazione adelinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, commesse dal 1997 al 1999, privedi alcun riferimento specifico a comportamenti posti in essere dal [OSCURATO:PERSONA] dopo lasuddetta data di commissione del reato già giudicato nel processo Scarface. Di poi,l'ordinanza impugnata avrebbe evocato una precedente condanna per usura delfratello [OSCURATO:PERSONA] valorizzando un incontro finalizzato ad affrontare problematicheriguardanti la restituzione degli interessi relativi a prestiti usurari, qualificato qualeindice di frequentazione ambigue e di connivenza senza considerare il contestofamiliare. Avrebbe infine valorizzato la vicenda [OSCURATO:PERSONA] senza spiegareconcretamente come detta vicenda si ponga in rapporto di causa effetto conl'adozione della misura.3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanza ha depositato memoria scrittacon cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO5. Il ricorso non mostra ragioni di fondatezza e va pertanto rigettato.La corte territoriale ha puntualmente esposto le ragioni per le quali, sullascorta delle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento della Corte diCassazione a cui doveva attenersi quale giudice del rinvio, non sussistono ipresupposti per il diritto alla riparazione dell’ingiusta detenzione ricorrendo unasituazione di colpa grave sinergica rispetto all’adozione della misura cautelare eostativa all’indennizzo.La sentenza di annullamento, dopo avere rilevato che l’ordinanza diaccoglimento dell’istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione si era limitata ariprodurre lo schema argomentativo usato dalla sentenza assolutoria, senzaoperare un autonomo accertamento dell'eventuale concorso di colpadell'interessato, valutazione che contraddice i principi della giurisprudenza, nelsolco dei quali, il giudice della riparazione, pur dovendo operare sullo stessomateriale probatorio del giudice del merito, deve seguire un iter logicomotivazionale del tutto autonomo nel quale ha libertà di valutazione del materialeprobatorio e, nell’ambito della valutazione autonoma, il giudice della riparazionepuò giungere a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materialeprobatorio acquisito agli atti, con il limite, tuttavia, di ritenere provati fatti che talinon sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provatecircostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate, in quanto l’operazione logicapropria del giudice del processo penale è distinta da quella cui è chiamato il giudicedella riparazione il quale ha il compito di stabilire «non se determinate condottecostituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattorecondizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, alla produzione dell'evento"detenzione", ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampialibertà di valutare il materiale acquisito nel processo» (così in motivazione Sez.Un., n. 51779 del 28/11/2013, [OSCURATO:PERSONA], pag. 8), aveva demandato al giudice dellariparazione di valutare se condotte antecedenti all’emissione della ordinanza dicustodia cautelare e poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA], evidenziassero, per macroscopicaimprudenza e superficialità, una situazione tale da costituire una prevedibileragione di intervento dell’A.G., concretatasi nell’adozione del provvedimentorestrittivo della libertà personale.6. L’ordinanza impugnata ha reso una motivazione che, applicando i principireiteratamente espressi in tema e sopra richiamati, con autonoma valutazione, haindividuato quelle condotte colpose, anteriori al momento dell’adozione dellamisura che, in via sinergica, hanno avuto incidenza sull’adozione della misura.In particolare, la condanna nel processo Scarface per traffico di stupefacentinell’arco temporale 1997-1999, anteriore alla contestazione di cui all’art. 416 biscod.pen. per la quale era stato attinto da misura cautelare, e poi assolto in viadefinitiva, aveva comunque rivelato l’esistenza di una rete relazione tra gliimputati, tra cui [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del narcotraffico, circostanzaoggettiva e causalmente incidente nel giudizio cautelare, avendo avuto efficaciaeziologica all’applicazione della misura cautelare. Parimenti incidente, per quantorileva in questa sede, la vicenda che coinvolge il fratello [OSCURATO:PERSONA], condannato peril reato di usura, e in particolare l’incontro tra costoro e la vittima, incontrofinalizzato, come si legge nell’ordinanza impugnata, ad affrontare problematicheriguardanti la restituzione degli interessi relativi a prestiti usurari al netto delsilenzio serbato nell'occasione dall'odierno ricorrente non può che essere indicequantomeno di frequentazioni ambigue e di connivenza sia pure con un familiare(cfr. pag. 6), conclusione rafforzata dal contenuto dichiarativo reso dalla vittima eriportato nell’ordinanza. Infine, anche la c.d. vicenda [OSCURATO:PERSONA] evidenziava unquadro di elementi ostativi al riconoscimento dell’indennizzo. In particolare,[OSCURATO:PERSONA] aveva reso circostanziate dichiarazioni riferendo che, nel 1999,[OSCURATO:PERSONA] lo aveva incaricato di prelevare alcune armi da un villino dicampagna del fratello [OSCURATO:PERSONA], arrestato pochi giorni prima, e di portarle in unasua masseria e che, in alcune occasioni, aveva visto [OSCURATO:PERSONA] far uso diarmi.Per quanto i giudici del merito non abbiano ritenuto provata la dimensionemafiosa di quel sodalizio criminale destinato ad operare nel settore degli omicidi,dell'usura, del narcotraffico, avendo assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art.416 bis cod.pen., l’ordinanza impugnata ha evidenziato, in osservanza di quantole era demandato dalla sentenza rescindente, la ricorrenza di plurime condotteanteriori all’adozione della misura, come sopra evidenziate, che, sebbenepenalmente insufficienti a fondare un’affermazione di responsabilità per il reatocontestato, hanno determinato “una situazione di ambiguità e di apparenza dicontinuità all’ambiente cui si riferiva la contestazione”, condizione che hacertamente concorso ad ingenerare nell’autorità procedente, la falsa apparenzadella configurabilità della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al reato contestato insede cautelare ed ha quindi svolto una efficacia causale rispetto all’adozionedell’ordinanza cautelare ed al suo mantenimento.7. L’ordinanza impugnata ha, dunque, fatto corretta applicazione deiprincipi di cui sopra avendo esplicitato le condotte aventi valenza sinergica rispettoall’applicazione della misura cautelare, essendo state le stesse oggettivamenteidonee a indurre in errore l’A.G. in ordine alla sua non estraneità ai reati contestatisecondo i principi reiteratamente espressi per cui le frequentazioni ambiguepossono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo alriconoscimento del diritto all'indennizzo, anche nel caso in cui intervengano conpersone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dallaconsapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non sianoassolutamente necessitate (Sez. 3 n. 29550 del 05/07/2019, Rv. 277475 -01).Si tratta di una motivazione puntuale e logica e giuridicamente corretta.8. Si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.Alla condanna segue l’obbligo del pagamento delle spese di rappresentanzae difesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in ragione dello svolgimentodi attività difensiva dell’Avvocatura dello Stato, che si liquidano in complessivi €1.500,00 oltre accessori di legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, cheliquida in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]
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