CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23868/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ssandro [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 09/10/2025 del TRIBUNALE di Lucca;Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata;letta la memoria del difensore dell’imputato che ha concluso per l’inammissibilitào il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 9 ottobre 2025, il Tribunale di Lucca assolveva AlessandroBerti perché il fatto non costituisce reato dal delitto ascrittogli ai sensi dell’art. 483cod. pen., per avere sottoscritto una autocertificazione - consegnata ai carabinieridi Gramolazzo che l’avevano sorpreso alla guida di un’autovettura, il 13 marzo2020 (ai sensi della legislazione di emergenza a seguito della pandemia di Covid19) – in cui attestava che stava lavorando per una cooperativa, una circostanzache era risultata non corrispondere al vero.Il giudice aveva ritenuto il falso in questione privo di rilevanza penale, postoche i DPCM emanati nel corso del periodo pandemico – e che richiedevano leautocertificazioni, come quella in oggetto - non erano legittimati, alla luce dellenorme costituzionali in materia, a porre limiti alla libertà personale.2. Propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenzededucendo, con l’unico motivo, la violazione di legge ed in particolare degli artt.483 cod. pen. e 46 e 47 d.P.R. n. 447/2000.La Corte costituzionale, in plurime pronunce, aveva già precisato come i DPCMnn. 6 e 19 del 2020 che avevano imposto misure di contenimento della libertà dicircolazione fossero compatibili con le norma della Costituzione.La Corte di cassazione aveva già affermato la manifesta infondatezza dellaquestione con sentenza Sez 5 n. 36912 del 24/10/2025 e con sentenza n. 35276del 31/05/2023.Quanto alla prova del fatto, l’operante aveva riferito quanto affermatodall’amministratore della cooperativa e da altro dipendente, testi che, non indicatinella lista, ben potevano essere escussi ai sensi dell’art. 195 cod. proc. pen.3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella personadel sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto, con memoria scritta, l’annullamento dellasentenza impugnata.4. Il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria con laquale ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso della pubblica accusa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. Fin dalla sentenza n. 198 del 2021, la Corte costituzionale aveva dichiaratonon fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenzaepidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio2020, n. 35, sollevate in riferimento agli artt. 76, 77 e 78 Cost.Per poi aggiungere, con la sentenza del 15 novembre 2025, n. 199, che eranoparimenti non fondate:- le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 21settembre 2021, n. 127 (Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezzadel lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo dellacertificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening),convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 2021, n. 165, sollevate, inriferimento agli artt. 2, 3, 4, 32, commi primo e secondo, 32, e 36 dellaCostituzione;- le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 7gennaio 2022, n. 1 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, inparticolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazionesuperiore), convertito, con modificazioni, nella legge 4 marzo 2022, n. 18,sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32, commi primo e secondo, e 36 Cost.In altri termini, la Corte costituzionale ha costantemente che affermato che lemisure limitative della libertà di circolazione, adottate con i DPCM (delegati, perragioni di salute pubblica) non contrastassero il dettato di alcuna normacostituzionale né in tema di autorità deputata ad emanarli, né in riferimento alleconcrete misure adottate.2. Sulla scia della interpretazione del giudice delle leggi, questa Corte ha cosìaffermato che:- in caso di compilazione mendace di autocertificazione prevista per ilcontenimento del contagio da Covid-19, è configurabile il delitto di falsitàideologica commesso da privato non trovando applicazione il principio processualedel "nemo tenetur se detegere" trattandosi di dichiarazione di rilievo meramenteamministrativo che non costituisce una denuncia a proprio carico e alla quale soloin via eventuale potranno seguire accertamenti in merito alla veridicità di quantoivi attestato (Sez. 5, n. 35276 del 31/05/2023, PMT/Pintilie, Rv. 285293 – 01);ed ha anche ulteriormente precisato che:- è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, percontrasto con gli artt. 13 e 16 Cost., dell'art. 1, comma 3, d.l. 14 gennaio 2021,n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, nella partein cui, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemiada Covid-19, ha previsto il divieto di transito tra Regioni, salvi gli spostamentimotivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi disalute, in quanto l'imposizione risulta estranea al principio di inviolabilità dellalibertà personale ed è classificabile, piuttosto, quale compressione della libertà dilocomozione che prevede solo che la legge possa comprimere la stessa "per motividi sanità e salute" (Sez. 5, n. 36912 del 24/10/2025, Ammari, Rv. 288942 – 01).2. E’, di conseguenza, evidente come la motivazione in diritto della sentenzaimpugnata, in cui si disapplica il DPCM del 9 marzo 2020 perché ritenuto (dalTribunale stesso) in contrasto con la norma costituzionale che impone la riserva dilegge in tema di limitazione della libertà personale, si pone essa sì in contrastocon la giurisprudenza costituzionale e di legittimità penale sopra ricordata.Quanto poi alla circostanza che non fossero state indicati come testimoni isoggetti che avevano riferito agli operanti, escussi, le ragioni della falsità dell’atto,era del tutto evidente come gli stessi avrebbero potuto essere citati, qualoraritenuto necessario (come emerge con tutta evidenza dalla motivazione dellasentenza del Tribunale), o ai sensi dell’art. 195 cod. proc. pen. (se ne esistevanoi presupposti) o ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen.Si è infatti affermato (ex plurimis Sez. 2, n. 46147 del 10/10/2019,Jammoune, Rv. 277591 – 01) che il giudice ha il potere di disporre d'ufficiol'assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen. anche conriferimento a prove testimoniali indicate in liste depositate tardivamente (o anchein riferimento a prove dichiarative neppure richieste: Sez. U, n. 41281 del17/10/2006, Pm/Greco, Rv. 234907 – 01), trattandosi di potere funzionale agarantire il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale e sul suo sviluppoprocessuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui devefondarsi la decisione.La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al medesimoTribunale di Lucca, in diversa persona fisica, che dovrà giudicare tenendo presentii ricordati principi di diritto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diLucca, in diversa persona fisica.Così deciso, in Roma l’11 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA]