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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 06876/2024

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84), essendosi anche ritenuto che sia da valutare come antisindacale una condotta del datore di lavoro che, lecita nella sua obiettività, presenti i caratteri dell'abuso del diritto (Cass. 7 luglio 1987, n. 5922);

4. la Corte d’Appello ha in sostanza ritenuto che l’avere inteso trattare e, poi, stipulare l’accordo con una RSU incompleta abbia alterato la normalità delle relazioni sindacali, evidenziando come non vi fossero ragioni di necessità od urgenza, in quanto il contratto integrativo precedente si era rinnovato ed era dunque efficace;

5. in un tale contesto, la stipula del contratto integrativo non doveva essere perseguita dalla P.A.,in presenza di un’evidente incompletezza in concreto della rappresentanza di parte sindacale, perché in tal modo si è forzato il negoziato al fine di ottenere copertura collettiva a nuove regole per la cui adozione la Corte di merito ha accertato non esservi ragioni d‘urgenza, in quanto il precedente contratto si era rinnovato e non sono stati neanche indicati motiviper cui fosse impellente una nuova disciplina ; la forzatura - può qui aggiungersi - sta altresì nel fatto che addivenire alla conclusione del contratto con una RSU fortemente compromessa (un solo membro residuo sui tre componenti) è condotta che, in assenza di ragioni di urgenza, inevitabilmente crea ingiustificate alterazioni rispetto ad una normale conduzione della rappresentanza dei lavoratori, creando o giovandosi di possibili divergenze all’interno di essa; la contrattazione è una delle sedi di massima espressione della libertà sindacale e dunque l’inutile forzatura realizzata esprime una indebita compressione rispetto alla controparte collettiva che giustamente è stata giudizialmente sanzionata, oltre che con l’inibitoria tipica, anche con la declaratoria di inapplicabilità del contratto integrativo così stipulato;

6. l’assetto giuridico come sopra ricostruito rende infine evidente come la Corte territoriale, nel richiamare la norma collettiva che regola il caso della decadenza della RSU e poi concludere che la condotta tenuta era comunque antisindacale, non ha per nulla reso una motivazione contraddittoria, inserendo invece il ragionamento a pieno titolo nell’assetto giurisprudenziale quale sopra ricostruito;

5. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione;

6. non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002 (Cass.

S.U. n. 4315/2020; Cass.

S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e, di recente, Cass.n. 24286/2022).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 2.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi

84), essendosi anche ritenuto che sia da valutare come antisindacale una condotta del datore di lavoro che, lecita nella sua obiettività, presenti i caratteri dell'abuso del diritto (Cass. 7 luglio 1987, n. 5922); 4. la Corte d’Appello ha in sostanza ritenuto che l’avere inteso trattare e, poi, stipulare l’accordo con una RSU incompleta abbia alterato la normalità delle relazioni sindacali, evidenziando come non vi fossero ragioni di necessità od urgenza, in quanto il contratto integrativo precedente si era rinnovato ed era dunque efficace; 5. in un tale contesto, la stipula del contratto integrativo non doveva essere perseguita dalla P.A.,in presenza di un’evidente incompletezza in concreto della rappresentanza di parte sindacale, perché in tal modo si è forzato il negoziato al fine di ottenere copertura collettiva a nuove regole per la cui adozione la Corte di merito ha accertato non esservi ragioni d‘urgenza, in quanto il precedente contratto si era rinnovato e non sono stati neanche indicati motiviper cui fosse impellente una nuova disciplina ; la forzatura - può qui aggiungersi - sta altresì nel fatto che addivenire alla conclusione del contratto con una RSU fortemente compromessa (un solo membro residuo sui tre componenti) è condotta che, in assenza di ragioni di urgenza, inevitabilmente crea ingiustificate alterazioni rispetto ad una normale conduzione della rappresentanza dei lavoratori, creando o giovandosi di possibili divergenze all’interno di essa; la contrattazione è una delle sedi di massima espressione della libertà sindacale e dunque l’inutile forzatura realizzata esprime una indebita compressione rispetto alla controparte collettiva che giustamente è stata giudizialmente sanzionata, oltre che con l’inibitoria tipica, anche con la declaratoria di inapplicabilità del contratto integrativo così stipulato; 6. l’assetto giuridico come sopra ricostruito rende infine evidente come la Corte territoriale, nel richiamare la norma collettiva che regola il caso della decadenza della RSU e poi concludere che la condotta tenuta era comunque antisindacale, non ha per nulla reso una motivazione contraddittoria, inserendo invece il ragionamento a pieno titolo nell’assetto giurisprudenziale quale sopra ricostruito; 5. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione; 6. non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002 (Cass. S.U. n. 4315/2020; Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e, di recente, Cass.n. 24286/2022). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 2.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi
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