CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42072/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.MIGLIORATI Monia ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Brescia che l'aveva ricono- sciuta colpevole dei reati di detenzione e cessione in concorso di modeste quantità di stupefacente del tipo cocaina e di alcune cessioni della me- desima sostanza e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti ge- neriche dichiarate equivalenti alla contestata recidiva, l'aveva condan- nata alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.200 di multa. 2. La ricorrente deduce difetto di motivazione in punto di afferma- zione di penale responsabilità contestando la univocità del patrimonio indiziario utilizzato. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugna- zione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. Il giudice distrettuale ha infatti adeguatamente motivato sulle ragioni per cui aveva ravvisato la responsabilità della prevenuta in ordine alle cessioni operate in favore del CARRERA, sia in ragione delle propalazioni da questo as- sunte, sia in ragione del rinvenimento di una dose di stupefacente sulla persona del CARRERA, che era appena uscito dall'abitazione della preve- nuta, tenuto conto del più ampio quantitativo rinvenuto nell'abitazione. Le censure sono in fatto e aggrediscono in misura del tutto generica una trama argomentativa congrua che sfugge al sindacato di legittimità. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. Pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 Settembre 2