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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 febbraio 2021

Cassazione n. 12567/2026

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esi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bozzi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoErnesto Cacciuttolo-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RossiEugenia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] RenatoAngelo-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 593/2021depositata il 23/02/2021.Numero registro generale 25567/2021Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 12567/2026Data pubblicazione 04/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La presente causa riguarda la lite promossa dinanzi al Tribunale diMonza dagli aventi causa di [OSCURATO:PERSONA] (Alessandro GiovanniBozzi e [OSCURATO:PERSONA]) contro gli eredi di [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), fratello diGiuseppe e come lui avente causa del padre [OSCURATO:PERSONA], il qualeaveva trasferito ai due figli la proprietà di un appartamento ciascuno,compresi in una palazzina in [OSCURATO:PERSONA].

A Giuseppe il genitoreaveva inoltre trasferito, per quanto ancora interessa, la quota di 1/3del piano solaio, in comproprietà con altri per i restanti due terzi.

Nel1993, i proprietari del solaio trasformarono il sottotetto, ricavandonedelle mansarde, due delle quali furono assegnate a Giuseppe.La lite riguarda appunto una delle mansarde assegnate a Giuseppe,rispetto alla quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chenel frattempo l’avevano acquistata da [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’appartamento, ne denunziarono l’occupazione abusiva da parte deiAndrea [OSCURATO:PERSONA], al quale il fratello Giuseppe aveva consentito iltemporaneo utilizzo.

Nel denunziare tale occupazione, AlessandroGiovanni Bozzi e [OSCURATO:PERSONA] chiesero la condanna degli eredi diAndrea al rilascio dell’immobile e al pagamento di una indennità perl’abusiva occupazione.

I convenuti si costituirono nel giudizio dinanzial Tribunale di Monza e proposero domanda riconvenzionale diusucapione e, in via subordinata, chiesero la condanna degli attori alpagamento di una indennità per i miglioramenti.

La domanda diusucapione fu estesa anche al 50% del locale cantina e del locale usoautorimessa, rimaste di proprietà del medesimo [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25567/2021Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 12567/2026Data pubblicazione 04/05/2026Il Tribunale, con la sentenza n. 3272/2009, ha accolto la domanda dirilascio degli attori, disconoscendo l’usucapione fatta valere daiconvenuti; ha accolto inoltre la domanda degli attori di pagamento diuna indennità per l’occupazione, quantificata nell’importo di € 335,00mensili a far data dal 15 febbraio 2004 fino all’effettivo rilascio; haaccolto la domanda subordinata dei convenuti e ha condannatiAlessandro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dellasomma di € 24.298,47 a titolo di indennità per i miglioramenti, parialla metà dell’intero aumento di valore della cosa.

L’indennità è stataaccordata in tale misura, avendo il Tribunale riconosciuto il concorsoparitario nella spesa dei due fratelli Andrea a Giuseppe.

Nel giudizio èstato chiamato in causa [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto ilrigetto delle domande svolte dai convenuti, eredi del fratello Andrea.Avverso tale sentenza hanno proposto appello i sig.ri Vignali-[OSCURATO:PERSONA](eredi di Andrea), con il quale hanno insistito nella domandaprincipale di usucapione; in via subordinata, fermo il diritto diritenzione già accordato dal primo giudice, hanno chiesto la condannadei sig.ri Bozzi e Pezzani e del loro dante causa [OSCURATO:PERSONA], alpagamento dell’indennità per le migliorie apportate ai beni nellamisura accertata dal consulenza in primo grado, pari al doppio diquanto liquidato dal giudice in sentenza.La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 3761/2013, hariformato la decisione di primo grado, accogliendo la domanda diusucapione così come proposta, sia della mansarda, sia del locale aduso cantina e autorimessa.La Corte di cassazione, sul ricorso proposto degli eredi di Giuseppe,con ordinanza n. 11315 del 2018, ha cassato la sentenza d’appellolimitatamente all’usucapione della mansarda; ha dichiaratoNumero registro generale 25567/2021Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 12567/2026Data pubblicazione 04/05/2026inammissibile il motivo di ricorso relativo all’usucapione del 50% dellocale cantina e autorimessa, per difetto di interesse, trattandosi dibeni intestati non ai ricorrenti, ma a [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Milano, adita in sede di rinvio, ha rigettato ladomanda di usucapione, riconoscendo che [OSCURATO:PERSONA] nonpoteva ritenersi possessore dell’immobile.

Essa ha argomentato inproposito che il concorso di Andrea nelle spese di ristrutturazione sigiustificava per riconoscenza verso il fratello per l’ospitalità ricevuta;ha condannato i convenuti al rilascio dell’immobile e al pagamentodell’indennità come già quantificata dal giudice di primo grado.

Ilgiudice di rinvio ha inoltre rilevato che, in assenza di impugnazione, siera formato il giudicato sulla condanna degli attori al pagamentodell’indennità per i miglioramenti, e che lo stesso doveva dirsi per ilriconoscimento del diritto di ritenzione.

Ha rigettato la domandasubordinata dei convenuti, eredi di [OSCURATO:PERSONA], al pagamentodell’intero aumento del valore dell’immobile quantificato dalconsulente, e ciò «in difetto di una puntuale prova degli entità degliesborsi sopportati da [OSCURATO:PERSONA] al riguardo: considerato chepacificamente alla spesa ha partecipato anche [OSCURATO:PERSONA], laliquidazione al 50% effettuata dal Tribunale appare del tuttocondivisibile».La Corte di rinvio ha compensato per ¼ le spese del giudizio di primogrado fra attori e convenuti, con condanna dei convenuti alpagamento dei residui ¾; ha condannato inoltre i convenuti perl’intero, in favore degli attori, al pagamento delle spese del giudiziod’appello, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio.Per la cassazione della decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAntonietta Vignali hanno proposto ricorso, sulla base di tre motivi.Numero registro generale 25567/2021Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 12567/2026Data pubblicazione 04/05/2026Alessandro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito concontroricorso, depositando anche la memoria.Gloi eredi di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto, restanointimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione la falsa applicazionedell’art. 1150 c.c., co. 3: il diritto del possessore all’aumento di valoredella cosa, conseguito per effetto dei miglioramenti, non èsubordinato alla prova degli esborsi, che potrebbero avere rilievo solonella diversa ipotesi in cui agli odierni ricorrenti non potessericonoscersi la qualifica di possessori di buona fede.Il secondo motivo denunzia violazione e la falsa applicazione dell’art.324 c.p.c., in relazione all’art. 2909 c.c.: la Corte d’appello non hatenuto conto, in violazione del giudicato, che [OSCURATO:PERSONA] nonaveva concorso alle spese per la ristrutturazione della porzione dimansarda al possesso di Andrea, che aveva sostenuto le spese perintero, avendo quindi diritto all’indennità per i miglioramentinell’esatto importo individuato dal consulente nominato in primogrado.In relazione a tali motivi, da esaminare congiuntamente, si deveinnanzitutto precisare che la Corte d’appello ha riconosciuto che sullaqualificazione giuridica della domanda relativa ai miglioramenti,operata dal primo giudice in relazione all’art. 1150 c.c., si era formatoil giudicato, in assenza di impugnazione da parte degli originari attori.Lo stesso rilievo la Corte di rinvio ha fatto per il riconoscimento deldiritto di ritenzione.

Vale pertanto la regola secondo cui«Il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dalgiudice all'azione, quando essa abbia condizionato l'impostazione e laNumero registro generale 25567/2021Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 12567/2026Data pubblicazione 04/05/2026definizione dell'indagine di merito e la parte interessata abbia omessodi proporre specifica impugnazione sul punto (Cass.n. 34026 del 19/12/2019; n. 18427 del 01/08/2013)».I motivi di ricorso, quindi, debbono essere valutati in questaprospettiva, che suppone il possesso, e non invece, come si sostieneda parte dei controricorrenti, nella diversa prospettiva delladetenzione.2.

I motivi sono comunque infondati.

È innanzitutto infondato il primomotivo, perché l’aumento di valore è riconosciuto al possessore inconseguenza di miglioramenti recati alla cosa, mentre la tesi deiricorrenti finisce per riconoscere il diritto del possessore all’indennitàin conseguenza del solo dato oggettivo costituito dall’aumento divalore, anche se questo sia conseguenza di miglioramenti di cui ilpossessore non ne sia stato l’autore.Il secondo motivo è parimenti infondato.

Il credito è statoriconosciuto in quella misura dal giudice di primo grado, sulpresupposto di fatto che i due fratelli avessero concorso in misuraparitaria alle spese.

I ricorrenti, con il motivo in esame, pretendono discindere tale concorso, in base al rilievo che la pari misura sarebbeda riferire al concorso nell’intera ristrutturazione nel rapporto con glialtri comproprietari del sottotetto, mentre nel rapporto fra i duefratelli ognuno ha pagato le spese per la porzione oggetto delseparato godimento, e ciò risulterebbe da statuizioni coperte dagiudicato.

La tesi, secondo cui il sostenimento delle spese nei terminisopra indicati risulterebbe dalle pronunzie già emesse, non impugnatesu questo specifico punto, costituisce petizione di principio. [OSCURATO:PERSONA] ha recepito e confermato la quantificazione fatta dal primogiudice, che aveva rigettato la domanda principale di usucapione eNumero registro generale 25567/2021Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 12567/2026Data pubblicazione 04/05/2026accolto la domanda subordinate nella misura del 50% dell’aumento divalore conseguito dalla cosa.

La sentenza fu impugnata su questopunto, ma l’impugnazione rimase assorbita in conseguenzadell’accoglimento della domanda principale di usucapione.

Ladomanda subordinate, quindi, è divenuta attuale in sede di rinvio, aseguito del rigetto della domanda principale di usucapione.

Del resto,i ricorrenti pretendono di far discendere la maggiore misura dellespese dal riconoscimento, operato dai giudici di merito, del possessodella cosa in capo ad Andrea.

In questo senso, il motivo non poneuna questione procedurale, ma pretende una diversa valutazione delfatto.

Si legge infatti nella sentenza impugnata: «considerato chepacificamente alla spesa ha partecipato anche [OSCURATO:PERSONA], laliquidazione al 50% effettuata dal Tribunale appare del tuttocondivisibile».3.

Con il terzo motivo di ricorso si denunzia la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

Si pone in luce che, nei rapporticon i sig.ri Bozzi e Pezzani, gli attuali ricorrenti furono soccombentisulla domanda di usucapione, ma vittoriosi sulla domandasubordinata di pagamento dell’indennità, che si assume di pari valore.Occorrerebbe poi considerare la particolare natura della controversiadimostrata dall’esistenza di pronunce giurisprudenziali antitetiche leune rispetto alle altre in punto di usucapione.

In ragione di ciò, sigiustificava la compensazione integrale delle spese di lite e comunqueuna diversa regolazione delle spese stesse.

La Corte d’appello ha poiomesso la regolamentazione delle spese nei rapporti fra i ricorrenti eCavozza Giuseppe, soccombente sulla domanda di usucapione dellocale a uso autorimessa e cantina.Numero registro generale 25567/2021Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 12567/2026Data pubblicazione 04/05/2026Il motivo è infondato con riferimento agli attuali controricorrenti.

Lavalutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e ladeterminazione delle quote in cui le spese processuali debbonoripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2,c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, cheresta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto arispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e lamisura delle spese poste a carico del soccombente (Cass.n. 30592 del 20/12/2017; n. 14459 del 26/05/2021).In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa siastata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio dilegittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicatoall'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi delgiudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese conriferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazioneall'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad unprovvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale,ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio dicassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - alrimborso delle stesse in favore della controparte(Cass. n. 32906 del 08/11/2022).Quanto a [OSCURATO:PERSONA], come riconosce la Corte d’appello a pag.4, la sola domanda proposta nei confronti del medesimo, e cioè«l’accertamento dell’usucapione a favore di [OSCURATO:PERSONA], CavozzaStefano e [OSCURATO:PERSONA] della proprietà della cantina e del boxnello stabile di [OSCURATO:PERSONA] n. 26 è tuttavia passata in giudicato,Numero registro generale 25567/2021Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 12567/2026Data pubblicazione 04/05/2026carenza di interesse) il motivo di ricorso formulato dai soli Bozzi ePezzani».Non sussiste, pertanto, la denunziata omissione di pronunzia, avendola Corte riconosciuto che la lite, nei rapporti fra gli attuali ricorrenti eGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], non costituitosi a seguito della riassunzione, fossestata già definita con la precedente sentenza, non cassatarelativamente all’usucapione della cantina e del box.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e i ricorrenticondannati al pagamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese di lite in favore dei controricorrenti, liquidate in € 6.500,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quellorichiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, il 10 febbraio 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bozzi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoErnesto Cacciuttolo-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RossiEugenia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] RenatoAngelo-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 593/2021depositata il 23/02/2021.Numero registro generale 25567/2021Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 12567/2026Data pubblicazione 04/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La presente causa riguarda la lite promossa dinanzi al Tribunale diMonza dagli aventi causa di [OSCURATO:PERSONA] (Alessandro GiovanniBozzi e [OSCURATO:PERSONA]) contro gli eredi di [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), fratello diGiuseppe e come lui avente causa del padre [OSCURATO:PERSONA], il qualeaveva trasferito ai due figli la proprietà di un appartamento ciascuno,compresi in una palazzina in [OSCURATO:PERSONA]. A Giuseppe il genitoreaveva inoltre trasferito, per quanto ancora interessa, la quota di 1/3del piano solaio, in comproprietà con altri per i restanti due terzi. Nel1993, i proprietari del solaio trasformarono il sottotetto, ricavandonedelle mansarde, due delle quali furono assegnate a Giuseppe.La lite riguarda appunto una delle mansarde assegnate a Giuseppe,rispetto alla quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chenel frattempo l’avevano acquistata da [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’appartamento, ne denunziarono l’occupazione abusiva da parte deiAndrea [OSCURATO:PERSONA], al quale il fratello Giuseppe aveva consentito iltemporaneo utilizzo. Nel denunziare tale occupazione, AlessandroGiovanni Bozzi e [OSCURATO:PERSONA] chiesero la condanna degli eredi diAndrea al rilascio dell’immobile e al pagamento di una indennità perl’abusiva occupazione. I convenuti si costituirono nel giudizio dinanzial Tribunale di Monza e proposero domanda riconvenzionale diusucapione e, in via subordinata, chiesero la condanna degli attori alpagamento di una indennità per i miglioramenti. La domanda diusucapione fu estesa anche al 50% del locale cantina e del locale usoautorimessa, rimaste di proprietà del medesimo [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25567/2021Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 12567/2026Data pubblicazione 04/05/2026Il Tribunale, con la sentenza n. 3272/2009, ha accolto la domanda dirilascio degli attori, disconoscendo l’usucapione fatta valere daiconvenuti; ha accolto inoltre la domanda degli attori di pagamento diuna indennità per l’occupazione, quantificata nell’importo di € 335,00mensili a far data dal 15 febbraio 2004 fino all’effettivo rilascio; haaccolto la domanda subordinata dei convenuti e ha condannatiAlessandro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dellasomma di € 24.298,47 a titolo di indennità per i miglioramenti, parialla metà dell’intero aumento di valore della cosa. L’indennità è stataaccordata in tale misura, avendo il Tribunale riconosciuto il concorsoparitario nella spesa dei due fratelli Andrea a Giuseppe. Nel giudizio èstato chiamato in causa [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto ilrigetto delle domande svolte dai convenuti, eredi del fratello Andrea.Avverso tale sentenza hanno proposto appello i sig.ri Vignali-[OSCURATO:PERSONA](eredi di Andrea), con il quale hanno insistito nella domandaprincipale di usucapione; in via subordinata, fermo il diritto diritenzione già accordato dal primo giudice, hanno chiesto la condannadei sig.ri Bozzi e Pezzani e del loro dante causa [OSCURATO:PERSONA], alpagamento dell’indennità per le migliorie apportate ai beni nellamisura accertata dal consulenza in primo grado, pari al doppio diquanto liquidato dal giudice in sentenza.La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 3761/2013, hariformato la decisione di primo grado, accogliendo la domanda diusucapione così come proposta, sia della mansarda, sia del locale aduso cantina e autorimessa.La Corte di cassazione, sul ricorso proposto degli eredi di Giuseppe,con ordinanza n. 11315 del 2018, ha cassato la sentenza d’appellolimitatamente all’usucapione della mansarda; ha dichiaratoNumero registro generale 25567/2021Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 12567/2026Data pubblicazione 04/05/2026inammissibile il motivo di ricorso relativo all’usucapione del 50% dellocale cantina e autorimessa, per difetto di interesse, trattandosi dibeni intestati non ai ricorrenti, ma a [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Milano, adita in sede di rinvio, ha rigettato ladomanda di usucapione, riconoscendo che [OSCURATO:PERSONA] nonpoteva ritenersi possessore dell’immobile. Essa ha argomentato inproposito che il concorso di Andrea nelle spese di ristrutturazione sigiustificava per riconoscenza verso il fratello per l’ospitalità ricevuta;ha condannato i convenuti al rilascio dell’immobile e al pagamentodell’indennità come già quantificata dal giudice di primo grado. Ilgiudice di rinvio ha inoltre rilevato che, in assenza di impugnazione, siera formato il giudicato sulla condanna degli attori al pagamentodell’indennità per i miglioramenti, e che lo stesso doveva dirsi per ilriconoscimento del diritto di ritenzione. Ha rigettato la domandasubordinata dei convenuti, eredi di [OSCURATO:PERSONA], al pagamentodell’intero aumento del valore dell’immobile quantificato dalconsulente, e ciò «in difetto di una puntuale prova degli entità degliesborsi sopportati da [OSCURATO:PERSONA] al riguardo: considerato chepacificamente alla spesa ha partecipato anche [OSCURATO:PERSONA], laliquidazione al 50% effettuata dal Tribunale appare del tuttocondivisibile».La Corte di rinvio ha compensato per ¼ le spese del giudizio di primogrado fra attori e convenuti, con condanna dei convenuti alpagamento dei residui ¾; ha condannato inoltre i convenuti perl’intero, in favore degli attori, al pagamento delle spese del giudiziod’appello, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio.Per la cassazione della decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAntonietta Vignali hanno proposto ricorso, sulla base di tre motivi.Numero registro generale 25567/2021Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 12567/2026Data pubblicazione 04/05/2026Alessandro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito concontroricorso, depositando anche la memoria.Gloi eredi di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto, restanointimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione la falsa applicazionedell’art. 1150 c.c., co. 3: il diritto del possessore all’aumento di valoredella cosa, conseguito per effetto dei miglioramenti, non èsubordinato alla prova degli esborsi, che potrebbero avere rilievo solonella diversa ipotesi in cui agli odierni ricorrenti non potessericonoscersi la qualifica di possessori di buona fede.Il secondo motivo denunzia violazione e la falsa applicazione dell’art.324 c.p.c., in relazione all’art. 2909 c.c.: la Corte d’appello non hatenuto conto, in violazione del giudicato, che [OSCURATO:PERSONA] nonaveva concorso alle spese per la ristrutturazione della porzione dimansarda al possesso di Andrea, che aveva sostenuto le spese perintero, avendo quindi diritto all’indennità per i miglioramentinell’esatto importo individuato dal consulente nominato in primogrado.In relazione a tali motivi, da esaminare congiuntamente, si deveinnanzitutto precisare che la Corte d’appello ha riconosciuto che sullaqualificazione giuridica della domanda relativa ai miglioramenti,operata dal primo giudice in relazione all’art. 1150 c.c., si era formatoil giudicato, in assenza di impugnazione da parte degli originari attori.Lo stesso rilievo la Corte di rinvio ha fatto per il riconoscimento deldiritto di ritenzione. Vale pertanto la regola secondo cui«Il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dalgiudice all'azione, quando essa abbia condizionato l'impostazione e laNumero registro generale 25567/2021Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 12567/2026Data pubblicazione 04/05/2026definizione dell'indagine di merito e la parte interessata abbia omessodi proporre specifica impugnazione sul punto (Cass.n. 34026 del 19/12/2019; n. 18427 del 01/08/2013)».I motivi di ricorso, quindi, debbono essere valutati in questaprospettiva, che suppone il possesso, e non invece, come si sostieneda parte dei controricorrenti, nella diversa prospettiva delladetenzione.2. I motivi sono comunque infondati. È innanzitutto infondato il primomotivo, perché l’aumento di valore è riconosciuto al possessore inconseguenza di miglioramenti recati alla cosa, mentre la tesi deiricorrenti finisce per riconoscere il diritto del possessore all’indennitàin conseguenza del solo dato oggettivo costituito dall’aumento divalore, anche se questo sia conseguenza di miglioramenti di cui ilpossessore non ne sia stato l’autore.Il secondo motivo è parimenti infondato. Il credito è statoriconosciuto in quella misura dal giudice di primo grado, sulpresupposto di fatto che i due fratelli avessero concorso in misuraparitaria alle spese. I ricorrenti, con il motivo in esame, pretendono discindere tale concorso, in base al rilievo che la pari misura sarebbeda riferire al concorso nell’intera ristrutturazione nel rapporto con glialtri comproprietari del sottotetto, mentre nel rapporto fra i duefratelli ognuno ha pagato le spese per la porzione oggetto delseparato godimento, e ciò risulterebbe da statuizioni coperte dagiudicato. La tesi, secondo cui il sostenimento delle spese nei terminisopra indicati risulterebbe dalle pronunzie già emesse, non impugnatesu questo specifico punto, costituisce petizione di principio. [OSCURATO:PERSONA] ha recepito e confermato la quantificazione fatta dal primogiudice, che aveva rigettato la domanda principale di usucapione eNumero registro generale 25567/2021Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 12567/2026Data pubblicazione 04/05/2026accolto la domanda subordinate nella misura del 50% dell’aumento divalore conseguito dalla cosa. La sentenza fu impugnata su questopunto, ma l’impugnazione rimase assorbita in conseguenzadell’accoglimento della domanda principale di usucapione. Ladomanda subordinate, quindi, è divenuta attuale in sede di rinvio, aseguito del rigetto della domanda principale di usucapione. Del resto,i ricorrenti pretendono di far discendere la maggiore misura dellespese dal riconoscimento, operato dai giudici di merito, del possessodella cosa in capo ad Andrea. In questo senso, il motivo non poneuna questione procedurale, ma pretende una diversa valutazione delfatto. Si legge infatti nella sentenza impugnata: «considerato chepacificamente alla spesa ha partecipato anche [OSCURATO:PERSONA], laliquidazione al 50% effettuata dal Tribunale appare del tuttocondivisibile».3. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Si pone in luce che, nei rapporticon i sig.ri Bozzi e Pezzani, gli attuali ricorrenti furono soccombentisulla domanda di usucapione, ma vittoriosi sulla domandasubordinata di pagamento dell’indennità, che si assume di pari valore.Occorrerebbe poi considerare la particolare natura della controversiadimostrata dall’esistenza di pronunce giurisprudenziali antitetiche leune rispetto alle altre in punto di usucapione. In ragione di ciò, sigiustificava la compensazione integrale delle spese di lite e comunqueuna diversa regolazione delle spese stesse. La Corte d’appello ha poiomesso la regolamentazione delle spese nei rapporti fra i ricorrenti eCavozza Giuseppe, soccombente sulla domanda di usucapione dellocale a uso autorimessa e cantina.Numero registro generale 25567/2021Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 12567/2026Data pubblicazione 04/05/2026Il motivo è infondato con riferimento agli attuali controricorrenti. Lavalutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e ladeterminazione delle quote in cui le spese processuali debbonoripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2,c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, cheresta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto arispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e lamisura delle spese poste a carico del soccombente (Cass.n. 30592 del 20/12/2017; n. 14459 del 26/05/2021).In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa siastata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio dilegittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicatoall'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi delgiudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese conriferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazioneall'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad unprovvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale,ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio dicassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - alrimborso delle stesse in favore della controparte(Cass. n. 32906 del 08/11/2022).Quanto a [OSCURATO:PERSONA], come riconosce la Corte d’appello a pag.4, la sola domanda proposta nei confronti del medesimo, e cioè«l’accertamento dell’usucapione a favore di [OSCURATO:PERSONA], CavozzaStefano e [OSCURATO:PERSONA] della proprietà della cantina e del boxnello stabile di [OSCURATO:PERSONA] n. 26 è tuttavia passata in giudicato,Numero registro generale 25567/2021Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 12567/2026Data pubblicazione 04/05/2026carenza di interesse) il motivo di ricorso formulato dai soli Bozzi ePezzani».Non sussiste, pertanto, la denunziata omissione di pronunzia, avendola Corte riconosciuto che la lite, nei rapporti fra gli attuali ricorrenti eGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], non costituitosi a seguito della riassunzione, fossestata già definita con la precedente sentenza, non cassatarelativamente all’usucapione della cantina e del box.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e i ricorrenticondannati al pagamento delle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese di lite in favore dei controricorrenti, liquidate in € 6.500,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quellorichiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, il 10 febbraio 2026.Il PresidenteMauro Mocci
Sentenza Cassazione n. 12567/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris