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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 gennaio 2025

Cassazione n. 09576/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Taranto; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi l'ordinanza, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Taranto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Taranto, con ordinanza del 25/9/2024, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 12/4/2023 dal Giudice di pace di Taranto, che l'aveva condannata per il delitto di diffamazione al danni di [OSCURATO:PERSONA], commesso a Taranto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]: ciò per il mancato deposito, con l'appello, della dichiarazione o elezione di domicilio, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. 2.

Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata.

Dopo aver trattato il merito della vicenda (sostenendo essersi in presenza, nella specie, non di diffamazione, bensì di ingiuria, oramai depenalizzata) ed aver argomentato di una assunta diffamazione di cui, per contro, l'odierna imputata sarebbe stata vittima e posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], parte ricorrente rimarca come l'elezione di domicilio dell'imputata, effettuata nel primo grado di giudizio, fosse in atti, unitamente alla procura speciale conferita al difensore, e come fosse in essa specificato che l'elezione valesse anche per i gradi successivi al primo.

La stessa, si assume ancora, era stata richiamata nell'atto d'appello.

La ricorrente ha, dunque, chiesto annullarsi la menzionata ordinanza di inammissibilità, evitando interpretazioni formalistiche dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte, come da informativa provvisoria n. 15 del 24/10/2024, hanno ritenuto che la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata, a far data dal 25/8/2024, dalla

I. 114/2024, continui ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al giorno precedente detta abrogazione (24/8/2024) e che, tuttavia, la stessa debba essere interpretata nel senso che sia sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.

Nel caso in esame, il Tribunale ha erroneamente ritenuto irrilevante la pregressa elezione di domicilio del 24/9/2021 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], espressamente richiamata con l'appello ed inserita nella procura alle liti conferita al difensore, sicché non avrebbe potuto, anche solo per questo, essere di incerta individuazione nel fascicolo.

La pronuncia impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone rimettersi gli atti al Tribunale di Taranto per il giudizio.

Così è deciso, 23/01/2025 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Di CASSAZIONE .U, [OSCURATO:PERSONA] V [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Taranto; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi l'ordinanza, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Taranto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Taranto, con ordinanza del 25/9/2024, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 12/4/2023 dal Giudice di pace di Taranto, che l'aveva condannata per il delitto di diffamazione al danni di [OSCURATO:PERSONA], commesso a Taranto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]: ciò per il mancato deposito, con l'appello, della dichiarazione o elezione di domicilio, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. 2. Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata. Dopo aver trattato il merito della vicenda (sostenendo essersi in presenza, nella specie, non di diffamazione, bensì di ingiuria, oramai depenalizzata) ed aver argomentato di una assunta diffamazione di cui, per contro, l'odierna imputata sarebbe stata vittima e posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], parte ricorrente rimarca come l'elezione di domicilio dell'imputata, effettuata nel primo grado di giudizio, fosse in atti, unitamente alla procura speciale conferita al difensore, e come fosse in essa specificato che l'elezione valesse anche per i gradi successivi al primo. La stessa, si assume ancora, era stata richiamata nell'atto d'appello. La ricorrente ha, dunque, chiesto annullarsi la menzionata ordinanza di inammissibilità, evitando interpretazioni formalistiche dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte, come da informativa provvisoria n. 15 del 24/10/2024, hanno ritenuto che la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata, a far data dal 25/8/2024, dalla I. 114/2024, continui ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al giorno precedente detta abrogazione (24/8/2024) e che, tuttavia, la stessa debba essere interpretata nel senso che sia sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. Nel caso in esame, il Tribunale ha erroneamente ritenuto irrilevante la pregressa elezione di domicilio del 24/9/2021 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], espressamente richiamata con l'appello ed inserita nella procura alle liti conferita al difensore, sicché non avrebbe potuto, anche solo per questo, essere di incerta individuazione nel fascicolo. La pronuncia impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone rimettersi gli atti al Tribunale di Taranto per il giudizio. Così è deciso, 23/01/2025 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Di CASSAZIONE .U, [OSCURATO:PERSONA] V [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09576/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris