CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13037/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Messina per l'ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato non doversi procedere ex art. 129 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al contestato reato di cui all'art. 4 legge 110 del 1975 perché il fatto non sussiste ed ha, conseguentemente, disposto il dissequestro del bastone e del piede di porco, in sequestro, e la loro restituzione al [OSCURATO:PERSONA]. Rilevava, in sintesi, il giudice come il bastone e il piede di porco sequestrati la notte del 08/05/2025 a carico dell'imputato non sono equiparabili ad armi improprie, e quindi la punibilità del loro porto fuori dall'abitazione, oltre all'assenza di un giustificato motivo - nel caso di specie effettivamente mancante- esige che essi siano chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, ai sensi della seconda parte del secondo comma dell'art. 4 legge 110 del 1975; rilevava, quindi, come i due oggetti in sequestro non fossero stati rinvenuti dalla polizia giudiziaria all'interno dell'abitacolo del veicolo a bordo del quale il prevenuto si trovava al momento del controllo unitamente a due connazionali, bensì nel bagagliaio così da non essere immediatamente utilizzabili per l'offesa alla persona, né il finalismo lesivo verso la persona emergeva dall'intero compendio investigativo. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Messina, che deduce, con un unico motivo, violazione di legge. Ha errato il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nel ritenere che il piede di porco oggetto di sequestro non integrasse la nozione di arma impropria, poiché, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 110 del 1975, il porto senza giustificato motivo di tale oggetto prescinde dalla necessità che l'agente lo inserisca in una concreta ed effettiva prospettiva di offesa alla persona, essendo sufficiente la sua oggettiva idoneità all'impiego offensivo. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Messina per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 22. La disciplina dettata dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975 distingue tra le armi improprie elencate nel primo comma, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona e il cui porto è sempre vietato, e gli oggetti non destinati per loro natura all'offesa alla persona, indicati nel secondo comma, il cui porto integra reato solo se avviene in assenza di un giustificato motivo. All'interno di tale seconda categoria, la disposizione distingue ulteriormente tra gli strumenti espressamente elencati nella prima parte del comma - quali bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni e sfere metalliche - e quelli indicati in modo generico nella parte finale della norma, per i quali la rilevanza penale del porto presuppone, oltre alla mancanza di un giustificato motivo, che ricorrano circostanze di tempo e di luogo tali da renderli chiaramente utilizzabili per l'offesa alla persona (tra le tante, Sez. 1, n. 45184 del 11/10/2023, Rv. 285506). Ne consegue che l'accertamento della concreta utilizzabilità offensiva è richiesto esclusivamente con riferimento agli strumenti innominati, mentre non è necessario quando l'oggetto, per le sue caratteristiche intrinseche, rientri tra quelli tipizzati nella prima parte del secondo comma, in relazione ai quali il legislatore ha già operato una valutazione ex ante di pericolosità. Tale assetto normativo è stato ritenuto conforme a Costituzione dalla Corte costituzionale, che, con sentenza n. 139 del 22/03/2023, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, prima parte, della legge n. 110 del 1975, nella parte in cui non richiede, ai fini della punibilità del fatto, la sussistenza di circostanze di tempo e di luogo dimostrative del pericolo di offesa alla persona, sul rilievo che la distinzione rispetto agli strumenti innominati non è priva di ratio, avendo il legislatore incluso tra gli strumenti nominati quelli che, per le loro caratteristiche, si presentano oggettivamente più pericolosi e strutturalmente prossimi alle armi proprie "bianche", nonché quelli che, in base all'esperienza, si prestano ad essere impiegati più facilmente e con maggiore frequenza per l'offesa alla persona. In coerenza con tale ricostruzione, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che anche il porto di una mazza da baseball integri il reato di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 110 del 1975, quando avvenga senza giustificato motivo, indipendentemente dalla concreta prospettabilità di una sua utilizzazione offensiva (ex multis, Sez. 1, n. 32269 del 03/07/2003, Porcu, Rv. 225116). Ai fini, quindi, della configurabilità del reato previsto dall'art. 4, comma 2 prima parte, della legge 18 aprile 1975, n. 110, con riferimento agli strumenti ivi espressamente enumerati, è sufficiente la loro oggettiva adeguatezza all'impiego offensivo, quando il porto avvenga senza giustificato motivo fuori dell'abitazione o delle sue appartenenze, prescindendosi sia dalla pregressa consumazione di offese alla persona, sia dalla necessità che l'agente inserisca la condotta in una concreta ed effettiva prospettiva di aggressione. 33. Chiarito il quadro normativo, deve ritenersi che il c.d. piede di porco non rientri tra gli strumenti atipici o innominati per i quali è richiesta la verifica delle circostanze di tempo e di luogo idonee a dimostrarne la concreta utilizzabilità offensiva, collocandosi invece tra gli oggetti tipici di cui alla prima parte del secondo comma dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975, il cui porto è vietato in assenza di giustificato motivo. Invero, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, esso si presenta come attrezzo metallico rigido, idoneo per massa, conformazione e capacità di leva a essere agevolmente utilizzato come mezzo contundente o da percussione, risultando pertanto assimilabile, quanto a potenzialità offensiva, alle mazze, ai tubi e agli altri strumenti espressamente elencati dal legislatore, La sentenza impugnata, nel richiamare la necessità di accertare in concreto l'utilizzabilità dello strumento per l'offesa alla persona, ha dunque applicato il regime previsto per le sole armi innominate di cui all'ultima parte dell'art. 4, comma 2, della legge n. 110 del 1975, omettendo di considerare che, trattandosi di strumento tipizzato nella prima parte della medesima disposizione, la punibilità del porto senza giustificato motivo prescinde da tale verifica, con conseguente integrazione della dedotta violazione di legge 4. Ne consegue l'annullamento della decisione impugnata, relativamente al porto di un c.d. piede di porco, con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente( Mic a [OSCURATO:PERSONA] talucia r E CORTE SUPREMA D! CASSAZIONE .7:52,ng!e Depositata in C-3TiceiftTia oegi R.01-7:ía, 0 9 LPP, 2026 IL 4 [OSCURATO:PERSONA]