CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 00347/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAdato av7Ko alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che KAVALIK Yuri, imputato di plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 come meglio specificato in rubrica, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena concordata con il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.: sentenza emessa in data 30/03/2023 dal G.i.p. del Tribunale di Perugia; rilevato in particolare che il ricorrente lamenta erronea qualificazione giuridica dei fatti, non tutti rubricati ai sensi del comma 5 dell'art. 73, nonché violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla disposta confisca del danaro sequestrato; ritenuto che il primo ordine di doglianze sia inammissibile, dovendosi dar seguito al consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione» (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01): presupposti connotati quindi da particolare rigore, che nella specie appaiono palesemente insussistenti, essendo il reato più grave di cui al capo 4) relativo alla detenzione di complessivi gr. 150 di crack e gr. 28 di cocaina; ritenuto che la residua censura sia inammissibile per totale difetto di specificità, non avendo il ricorrente in alcun modo confutato il percorso argomentativo tracciato dal G.i.p. in relazione all'applicabilità, nella fattispecie in esame, delle disposizioni di cui agli artt. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen.; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della tassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2023 Il consigli e, tensore DEPC)Si TATA [OSCURATO:PERSONA]