CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25094/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Magistrato di sorveglianza di Cosenza ha revocato la detenzione domiciliare sostitutiva in relazione alla condanna a tre anni di reclusione per il reato di tentata rapina, giudicato con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, in data 20 giugno 2024 , irrevocabile il 12 luglio 2024 e, con l'unico motivo, denuncia che il giudice specializzato avrebbe fondato la revoca sulla base della mera trasgressione alle prescrizioni della misura e che, comunque, avrebbe omesso di convertire la sanzione sostitutiva in corso con una più grave, come previsto dall'art. 66 legge n. 689 del 1981; rilevato che è manifestamente infondato il motivo che addebita all'ordinanza l'omessa motivazione in punto di gravità dei fatti che hanno condotto alla revoca della sanzione sostituiva, posto che il Giudice specializzato - in ossequio al disposto di cui all'art. 66 I. n. 689 del 1981 - secondo cui «Salvo quanto previsto dall'articolo 71 per la pena pecuniaria, la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, ne determina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva più grave» - provvedeva in tal senso, valorizzando in tale senso la ripetuta violazione delle prescrizioni, attraverso il compimento di due furti in supermercato, svolti in concorso con la stessa complice e secondo uno schema collaudato; ritenuto che è del pari infondata, oltre che errato in diritto, la censura in punto di mancata applicazione di una misura sostitutiva diversa e più grave, posto che la difesa muove, invero, da una premessa errata, ovverosia che la cd. riforma Cartabia abbia imposto al Giudice della revoca della pena sostitutiva l'applicazione tout court di altra pena sostitutiva più grave; ritenuto che detta tesi è in contrasto con la lettera dell'art. 66 della I. n. 689 del 1981 che - come si vede - attribuisce al giudice il potere discrezionale, in caso di violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla pena sostitutiva, che ne determinano la revoca, di stabilire se la parte residua si debba convertire nella pena detentiva sostituita o in altra pena sostitutiva più grave e considerato che, nel caso in esame, la relativa motivazione si ricava implicitamente dalla complessiva motivazione in punto di gravità delle condotte integranti violazione delle prescrizioni e dall'affermazione secondo cui «non vi è margine per accordare alla condannata l'invocata clemenza» e, per tale via, ha escluso la possibilità di applicare la semilibertà sostitutiva, peraltro neppure invocata in occasione dell'udienza per la revoca, sicché - coerentemente con i presupposti per la concessione delle pene sostitutive - il magistrato di sorveglianza, unitamente alla revoca della sanzione sostitutiva, ha disposto che la pena sostitutiva residua, al netto di quella già scontata, dovesse essere convertita nella pena detentiva sostituita, non essendo percorribili, considerata l'implicita prognosi infausta in merito al corretto rispetto delle prescrizioni inferita dall'indicato inadempimento, l'applicazione di altra pena sostitutiva più grave; ritenuto che si tratta di motivazione aderente alle risultanze in atti e per nulla mancante o contraddittoria, cui la ricorrente non contrappone alcun argomento capace realmente d'inficiarne la tenuta, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giug