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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 04830/2026

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15035- 202 3 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali successori universali di [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali successori universali di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall'avv .

V. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2023 n. 15035 sez.

S2 -ud. 11-2-2025 - 2 - [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 320/2023della CORTE D'APPELLO di L’AQUILA , pubblicatail [OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificata il 4/5/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA]Amico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –comproprietari di un appartamento nel Condominio in sito in via [OSCURATO:PERSONA] n.28 di L’Aquila, proposeroopposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di L’Aquila n. 666/2014, ottenuto nei loro confronti dall’ing. [OSCURATO:PERSONA], con cui era stato ingiunto loro di pagare euro7.591,05 a titolo di compenso per la progettazione della ristrutturazione del loro immobile, il cui incarico era stato asseritamente conferito nelle assemblee condominiali del 27/10/2009 e del 29/1/2010.

Gli opponenti sostennero di aver conferito all’ing.

Basti, in occasione delle suindicate assemblee, soltanto l’incarico a progettare la ristrutturazione delle parti comuni del fabbricato condominiale, ma non delleproprietà individuali.

2. Il Tribunale di L’Aquila rigettò l’opposizione, ritenendo sufficiente prova dell’incarico all’ingegner Basti la sussistenza di una procura di [OSCURATO:PERSONA] a rappresentare gli opponenti in assemblea condominiale.

3. Con sentenza n 320/2023, la Corte di Appello dell’Aquila rigettò l’appello dei condomini, come rappresentati, confermando che dalla lettura delle assemblee si evinceva che Stromei si era qualificata Ric. 2023 n. 15035 sez.

S2 -ud. 11-2-2025 - 3 - espressamente come procuratrice generale e non mera delegata dei comproprietari [OSCURATO:PERSONA] e Capestrani , che aveva apposto la sua sottoscrizione, quale amministratrice del Condominio,al di sopra della dicitura «L’[OSCURATO:PERSONA]», che in data 3 / 6 / 2011 aveva ricevuto da Basti anche i progetti relativi alle singole unità immobiliari, completi di planimetrie, computi metrici e rilievi fotografici e non aveva opposto alcunché.

4. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]Amico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],affidandolo a un motivo; l’ing.

Basti non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unicomotivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno denunciato la sopravvenienza di un giudicato e, perciò, lacontrarietà della decisione all’art. 2909 cod. civ.e 324 cod. proc. civ.

In particolare, in data in data 3/05/2023, è stata pubblicata altra sentenza, n. 309/2023, tra le stesse parti (come rappresentate da [OSCURATO:PERSONA]), passata in giudicato perché non impugnata nel termine breve provocato dalla sua notificazione, concui il Tribunale di L’Aquila, accogliendo l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA]Amico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ha accoltola sua opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 735/2014 del Giudice di Pace di L’Aquila: questo decreto era stato ugualmente ottenuto, come nell’opposizione in esame, dall’ing.

Basti a titolo di compenso per la progettazione della ristrutturazione di altro Ric. 2023 n. 15035 sez.

S2 -ud. 11-2-2025 - 4 - appartamento in comproprietà degli attuali ricorrenti, nello stesso Condominio, per incarico asseritamente conferito nelle stesse assemblee condominiali del 27/10/2009 e del 29/1/2010.

1.1. Il motivo è fondato.

Ilgiudicato sulla sentenza n. 309/2023 resa tra le stesse parti , come attestato in atti, si è formato successivamente alla pronuncia qui impugnata, sicché è stata posta a sostegno diquesto ricorso per cassazione (Cass. Sez. 1 , n. 5370 del 29/02/2024).

Nella sentenza qui impugnata la Corte d’appello, confermando il Tribunale, ha fondato il rigetto dell’opposizione sulla qualitàdi [OSCURATO:PERSONA], risultante dai verbali delle assemblee condominiali citate, di procuratrice generale dei ricorrenti; quindi, seppure ha dato atto che «se l’incarico con la Ditta ed il Basti avesse riguardato solo le parti comuni, non vi sarebbe stata la necessità di formalizzarlo anche con contratti separati relativi alle unità di proprietà esclusiva», ha ribadito (e ritenuto sufficiente) come «dai predetti verbali del 27.10.09 e del 29.01.10, versati in atti, emerge[sse] chiaramente che l’incarico conferito alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed all’ing.

Basti, quale componente dello staff tecnico della prima, riguardava non soltanto le parti comuni dell’edificio, ma anche le singole unità immobiliari»; ha,quindi, dato rilievo al fatto che Stromei avesse ricevuto da Basti anche i progetti relativi alle singole unità immobiliari, completi di planimetrie, computi metrici e rilievi fotografici, «senza nulla opporre».

Deve allora innanzitutto ribadirsi, in diritto, che qualsiasi decisione che non attenga alle parti comuni dell’edificio non può essere adottata seguendo il metodo decisionale dell’assemblea, che è il metodo della maggioranza, ma esige il ricorso al metodo contrattuale, fondato sul consenso dei singoli proprietari esclusivi (Sez.

U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021).

Ric. 2023 n. 15035 sez.

S2 -ud. 11-2-2025 - 5 - Nella sentenza n. 309/2023, come correttamente trascritta in dettaglio nel ricorso, il Tribunale di L’Aquila ha accolto l’opposizione degli attuali ricorrenti, avverso altra pretesa di compenso dello stesso ingegnere nei loro confronti,rimarcando in particolare, per quel che qui rileva, proprio il difetto di prova di un incarico conferito per la ristrutturazione degli appartamenti in comproprietà.

In particolare, il Tribunale ha sottolineato che dai verbali delle delibere condominiali del 27/10/2009 e del 29/1/2010 risulta che [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato quale amministratrice del Condominio e mera delegata degli attuali ricorrenti o dei loro danti causa, ma non che avesse laqualità di loro procuratrice generale, della cui prova era onerato Basti (e ciò toglie rilievo all’essersi trattenuta progetti e planimetrie).

Il Tribunale ha, quindi, rimarcato che nei verbali suindicati si rilevano soltanto mere manifestazioni di intenti , ma certamente non risultano dichiarazioninegoziali di Stromei , effettuate soltanto in nome dei ricorrenti,finalizzate a costitu ire un vincolo contrattuale con l’ing.

Basti per la ristrutturazione di proprietà non condominiali.

Sul punto, il Tribunale ha riportato che nella delibera assembleare del 27/10/2009 si legge, infatti, che « si riunirà ancora l’assemblea dei condomini proprietari alla presenza della Ditta e dello [OSCURATO:PERSONA] della stessa per organizzare e definire i lavori da eseguire»,mentre nella delibera del 29/1/2010 si legge che «verranno consegnate alla Ditta e al Tecnico copie delle piantine di ogni singola unità immobiliare ricompresa nell’immobile al Civico 28 e verranno redatti e sottoscritti i singoli verbali di incarico di ogni proprietario alla Ditta» (così in sentenza) ; gli incarichi, pertanto, sarebbero stati formalmente conferiti in seguito.

Ric. 2023 n. 15035 sez.

S2 -ud. 11-2-2025 - 6 - In tal senso, l’accertamento rileva nel presente giudizio perché involge ed esclude lo stesso fatto costitutivo del diritto al compenso azionato con il decreto opposto e cioè che, sia pure impropriamente, nei verbali fosse stato dato atto dell’avvenuto conferimento dell’incarico all’intimato, da parte dei ricorrenti, nelle assemblee suindicate,per lavori concernenti beni non condominiali.

L'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica (cioè, alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause), formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, sebbene ciascun credito «viva di vita propria»(cfr. Sez. 2 , n. 11314 del 10/05/2018 ; Sez. 3 , n. 7834 del 22/03/2024in motivazione, con indicazione dei precedenti rilevanti).

2. Il ricorso è perciò accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.

Non risultando necessari ulteriori accertamenti in merito, la causa può essere decisa, ex art. 384 cod. proc. civ., con l’accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 666/2014 del Tribunale di L’Aquila.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, a carico dell’ing.

Basti, sia per le due fas i di merito che per questo giudizio di legittimità, in relazione al valore della causa.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo ex art. 384 cod. proc. civ., accoglie l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo n. 666/2014 del Tribunale di L’Aquila; condanna [OSCURATO:PERSONA] al rimborso, in favore dei ricorrenti in solido, delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in euro Ric. 2023 n. 15035 sez.

S2 -ud. 11-2-2025 - 7 - 3.100,00 oltre euro 100 ,00 per spese, nonché di secondo grado, liquidate in euro 3.960,00 oltre euro 100,00per spese, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%; condanna altresì [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dei ricorrenti in solido, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15035- 202 3 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali successori universali di [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali successori universali di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall'avv . V. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2023 n. 15035 sez. S2 -ud. 11-2-2025 - 2 - [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 320/2023della CORTE D'APPELLO di L’AQUILA , pubblicatail [OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificata il 4/5/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA]Amico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –comproprietari di un appartamento nel Condominio in sito in via [OSCURATO:PERSONA] n.28 di L’Aquila, proposeroopposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di L’Aquila n. 666/2014, ottenuto nei loro confronti dall’ing. [OSCURATO:PERSONA], con cui era stato ingiunto loro di pagare euro7.591,05 a titolo di compenso per la progettazione della ristrutturazione del loro immobile, il cui incarico era stato asseritamente conferito nelle assemblee condominiali del 27/10/2009 e del 29/1/2010. Gli opponenti sostennero di aver conferito all’ing. Basti, in occasione delle suindicate assemblee, soltanto l’incarico a progettare la ristrutturazione delle parti comuni del fabbricato condominiale, ma non delleproprietà individuali. 2. Il Tribunale di L’Aquila rigettò l’opposizione, ritenendo sufficiente prova dell’incarico all’ingegner Basti la sussistenza di una procura di [OSCURATO:PERSONA] a rappresentare gli opponenti in assemblea condominiale. 3. Con sentenza n 320/2023, la Corte di Appello dell’Aquila rigettò l’appello dei condomini, come rappresentati, confermando che dalla lettura delle assemblee si evinceva che Stromei si era qualificata Ric. 2023 n. 15035 sez. S2 -ud. 11-2-2025 - 3 - espressamente come procuratrice generale e non mera delegata dei comproprietari [OSCURATO:PERSONA] e Capestrani , che aveva apposto la sua sottoscrizione, quale amministratrice del Condominio,al di sopra della dicitura «L’[OSCURATO:PERSONA]», che in data 3 / 6 / 2011 aveva ricevuto da Basti anche i progetti relativi alle singole unità immobiliari, completi di planimetrie, computi metrici e rilievi fotografici e non aveva opposto alcunché. 4. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]Amico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],affidandolo a un motivo; l’ing. Basti non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unicomotivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno denunciato la sopravvenienza di un giudicato e, perciò, lacontrarietà della decisione all’art. 2909 cod. civ.e 324 cod. proc. civ. In particolare, in data in data 3/05/2023, è stata pubblicata altra sentenza, n. 309/2023, tra le stesse parti (come rappresentate da [OSCURATO:PERSONA]), passata in giudicato perché non impugnata nel termine breve provocato dalla sua notificazione, concui il Tribunale di L’Aquila, accogliendo l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA]Amico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ha accoltola sua opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 735/2014 del Giudice di Pace di L’Aquila: questo decreto era stato ugualmente ottenuto, come nell’opposizione in esame, dall’ing. Basti a titolo di compenso per la progettazione della ristrutturazione di altro Ric. 2023 n. 15035 sez. S2 -ud. 11-2-2025 - 4 - appartamento in comproprietà degli attuali ricorrenti, nello stesso Condominio, per incarico asseritamente conferito nelle stesse assemblee condominiali del 27/10/2009 e del 29/1/2010. 1.1. Il motivo è fondato. Ilgiudicato sulla sentenza n. 309/2023 resa tra le stesse parti , come attestato in atti, si è formato successivamente alla pronuncia qui impugnata, sicché è stata posta a sostegno diquesto ricorso per cassazione (Cass. Sez. 1 , n. 5370 del 29/02/2024). Nella sentenza qui impugnata la Corte d’appello, confermando il Tribunale, ha fondato il rigetto dell’opposizione sulla qualitàdi [OSCURATO:PERSONA], risultante dai verbali delle assemblee condominiali citate, di procuratrice generale dei ricorrenti; quindi, seppure ha dato atto che «se l’incarico con la Ditta ed il Basti avesse riguardato solo le parti comuni, non vi sarebbe stata la necessità di formalizzarlo anche con contratti separati relativi alle unità di proprietà esclusiva», ha ribadito (e ritenuto sufficiente) come «dai predetti verbali del 27.10.09 e del 29.01.10, versati in atti, emerge[sse] chiaramente che l’incarico conferito alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed all’ing. Basti, quale componente dello staff tecnico della prima, riguardava non soltanto le parti comuni dell’edificio, ma anche le singole unità immobiliari»; ha,quindi, dato rilievo al fatto che Stromei avesse ricevuto da Basti anche i progetti relativi alle singole unità immobiliari, completi di planimetrie, computi metrici e rilievi fotografici, «senza nulla opporre». Deve allora innanzitutto ribadirsi, in diritto, che qualsiasi decisione che non attenga alle parti comuni dell’edificio non può essere adottata seguendo il metodo decisionale dell’assemblea, che è il metodo della maggioranza, ma esige il ricorso al metodo contrattuale, fondato sul consenso dei singoli proprietari esclusivi (Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021). Ric. 2023 n. 15035 sez. S2 -ud. 11-2-2025 - 5 - Nella sentenza n. 309/2023, come correttamente trascritta in dettaglio nel ricorso, il Tribunale di L’Aquila ha accolto l’opposizione degli attuali ricorrenti, avverso altra pretesa di compenso dello stesso ingegnere nei loro confronti,rimarcando in particolare, per quel che qui rileva, proprio il difetto di prova di un incarico conferito per la ristrutturazione degli appartamenti in comproprietà. In particolare, il Tribunale ha sottolineato che dai verbali delle delibere condominiali del 27/10/2009 e del 29/1/2010 risulta che [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato quale amministratrice del Condominio e mera delegata degli attuali ricorrenti o dei loro danti causa, ma non che avesse laqualità di loro procuratrice generale, della cui prova era onerato Basti (e ciò toglie rilievo all’essersi trattenuta progetti e planimetrie). Il Tribunale ha, quindi, rimarcato che nei verbali suindicati si rilevano soltanto mere manifestazioni di intenti , ma certamente non risultano dichiarazioninegoziali di Stromei , effettuate soltanto in nome dei ricorrenti,finalizzate a costitu ire un vincolo contrattuale con l’ing. Basti per la ristrutturazione di proprietà non condominiali. Sul punto, il Tribunale ha riportato che nella delibera assembleare del 27/10/2009 si legge, infatti, che « si riunirà ancora l’assemblea dei condomini proprietari alla presenza della Ditta e dello [OSCURATO:PERSONA] della stessa per organizzare e definire i lavori da eseguire»,mentre nella delibera del 29/1/2010 si legge che «verranno consegnate alla Ditta e al Tecnico copie delle piantine di ogni singola unità immobiliare ricompresa nell’immobile al Civico 28 e verranno redatti e sottoscritti i singoli verbali di incarico di ogni proprietario alla Ditta» (così in sentenza) ; gli incarichi, pertanto, sarebbero stati formalmente conferiti in seguito. Ric. 2023 n. 15035 sez. S2 -ud. 11-2-2025 - 6 - In tal senso, l’accertamento rileva nel presente giudizio perché involge ed esclude lo stesso fatto costitutivo del diritto al compenso azionato con il decreto opposto e cioè che, sia pure impropriamente, nei verbali fosse stato dato atto dell’avvenuto conferimento dell’incarico all’intimato, da parte dei ricorrenti, nelle assemblee suindicate,per lavori concernenti beni non condominiali. L'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica (cioè, alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause), formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, sebbene ciascun credito «viva di vita propria»(cfr. Sez. 2 , n. 11314 del 10/05/2018 ; Sez. 3 , n. 7834 del 22/03/2024in motivazione, con indicazione dei precedenti rilevanti). 2. Il ricorso è perciò accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non risultando necessari ulteriori accertamenti in merito, la causa può essere decisa, ex art. 384 cod. proc. civ., con l’accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 666/2014 del Tribunale di L’Aquila. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, a carico dell’ing. Basti, sia per le due fas i di merito che per questo giudizio di legittimità, in relazione al valore della causa. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo ex art. 384 cod. proc. civ., accoglie l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo n. 666/2014 del Tribunale di L’Aquila; condanna [OSCURATO:PERSONA] al rimborso, in favore dei ricorrenti in solido, delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in euro Ric. 2023 n. 15035 sez. S2 -ud. 11-2-2025 - 7 - 3.100,00 oltre euro 100 ,00 per spese, nonché di secondo grado, liquidate in euro 3.960,00 oltre euro 100,00per spese, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%; condanna altresì [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dei ricorrenti in solido, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro
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