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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 maggio 2026

Cassazione n. 14605/2026

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atti indicati, rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Biocca, con domiciliazione telematica come per legge- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione telematica come per legge- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di l’Aquila n. 1087/2023depositata il 6/07/2023;Numero registro generale 2193/2024Numero sezionale 1049/2026Numero di raccolta generale 14605/2026Data pubblicazione 17/05/2026udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 18/03/2026, dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1.

La banca [OSCURATO:SOCIETA]. promosse esecuzione immobiliare dinanzi alTribunale di Pescara nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e la Bancapulias.p.a. ivi spiegava intervento tardivo, in quanto creditrice fondiaria ein sostituzione di [OSCURATO:PERSONA] 4 s.r.l., alla quale il credito rivenientedal mutuo fondiario era stato asseritamente ceduto.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione di merito e formale.3.

Il giudice dell’esecuzione sospendeva l’esecuzione nella fase cautelare.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. instaurava il giudizio di merito, nel quale puresi costituiva [OSCURATO:PERSONA].4.

Il Tribunale di Pescara con la sentenza n. 520 del 27/04/2021 rigettòl’opposizione.5. [OSCURATO:PERSONA] propose appello.6.

In fase d’impugnazione si sono costituite sia [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,quale appellata, sia [OSCURATO:SOCIETA]. come interventrice volontaria inquanto ulteriore cessionaria del credito riveniente dal mutuofondiario.7.

La Corte d’appello di L’Aquila ha, con la sentenza n. 1087 del 6/07/2023,accolto l’opposizione, ritenendo che non si fosse perfezionata lacessione originaria da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] 4 s.r.l.8.

Avverso la sentenza della Corte territoriale propongono ricorso percassazione con un unico complesso motivo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eOrgana [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.9.

Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA].10.

Il ricorso è stato trattato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allaquale il Collegio lo ha trattenuto in decisione, con riserva di sessantagiorni per il deposito dell’ordinanza.r.g. n. 2193/2024ad. 18/03/2026; estensore: C. VallePag. 2 di 6Numero registro generale 2193/2024Numero sezionale 1049/2026Numero di raccolta generale 14605/2026Data pubblicazione 17/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare, può tralasciarsi, in considerazione della condottadelle parti, tutte costituite, ogni questione sulle conseguenze dellaproduzione di copia della sentenza priva di indicazioni autentiche sulnumero di identificazione e sulla data di pubblicazione (ai sensi diCass. n. 12971 del 13/05/2024).

Può, pertanto, aversi per acquisitoche la sentenza gravata sia quella resa dalla Corte d’appello di l’Aquilain data [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1087, sicché il presente ricorso, proposto in data8/01/2024, è tempestivo in relazione al termine cd. lungo di cuiall’art. 327, comma primo, cod. proc. civ., dalla pubblicazione.2.

L’eccezione di inammissibilità del ricorso per non avere la ricorrente[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. i requisiti per agire ai fini della riscossione non hacarattere dirimente, in quanto la giurisprudenza di questa Corte(Cass. 18/03/2024 n. 7243) ha affermato che il conferimentodell’incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto noniscritto nell’albo di cui all’art. 106 t.u.b. e i conseguenti atti diriscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quantol’art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenzacivilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazioneamministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanzapubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e deipoteri, anche sanzionatori, facenti capo all’autorità di vigilanza epresidiati da norme penali, sicché l’omessa iscrizione nel menzionatoalbo può assumere rilievo solo sul diverso piano del rapporto con lapredetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.3.

Il motivo unico proposto dalle due società ricorrenti è per violazione efalsa applicazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc.civ. degli artt. 1264 e 2697 cod. civ. e dell’art. 4 della legge n. 130del 1999 e dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ora t.u.b., e siincentra sulla erroneità della sentenza d’appello laddove questa nonavrebbe ritenuto ricompreso nella cessione in blocco anche il creditor.g. n. 2193/2024ad. 18/03/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 6Numero registro generale 2193/2024Numero sezionale 1049/2026Numero di raccolta generale 14605/2026Data pubblicazione 17/05/2026originario della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. identificabile quale ceduto sullabase di una serie specifica di indici tutti indicati nell’avviso pubblicatosulla G.U.4.

Il motivo è infondato e presenta anche profili di inammissibilità, inquanto si incentra su una «erronea valutazione del corredoprobatorio», come da esplicita affermazione contenuta nel ricorsostesso, alla pag. 11, il che, di per sé solo è suscettibile di esserevalutato quale ragione di inammissibilità dell’impugnazione, stante lapreclusione alla rivalutazione del compendio istruttorio nell’ambito delgiudizio di legittimità.La Corte d’appello ha esaminato la documentazione recante la datadel 30/05/2008 che avrebbe dovuto comprovare l’originaria cessione,e che non è contestata, in quanto tale, dall’[OSCURATO:SOCIETA]. e da OrganaSPV e ne ha tratto la conclusione che si trattava di una mera propostadi cessione, non perfezionatasi nel termine del 3/06/2008.

Questoaccertamento di fatto non può essere superato, anche alla streguadell’orientamento di questa Corte (segnatamente si veda Cass. n.17944 del 23/06/2023) secondo il quale, in tema di cessione di creditiin blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore cedutocontesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non èsufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure seavvenuta mediante avviso pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] ai sensidell’art. 58 del citato d.lgs. n. 385 del 1993, dovendo il giudiceprocedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto,nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, unvalore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativadella parte cedente.Nella specie è carente la prova, in radice, del rituale perfezionamentodella stessa cessione, atteso che alla lettera con cui veniva propostala cessione è mancata una adeguata risposta nel termine fissato del3/06/2008.

All’affermazione della Corte territoriale, resa alle pagg. 8r.g. n. 2193/2024ad. 18/03/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 6Numero registro generale 2193/2024Numero sezionale 1049/2026Numero di raccolta generale 14605/2026Data pubblicazione 17/05/2026e 9 della motivazione, relativa al mancato reperimento di un formalecontratto di cessione del credito perfezionato tra [OSCURATO:SOCIETA]., inqualità di cedente e la società [OSCURATO:PERSONA] 4 a r.l., in qualità dicessionaria, la difesa della banca [OSCURATO:PERSONA] e della Organa SPVs.r.l. nulla ha controdedotto, limitandosi a ribadire quanto giàaffermato in ordine alla sussistenza di identificabilità del creditoceduto sulla base dei criteri generali di cui all’avviso di cessione.

Ora,se è vero che i venticinque criteri di cui all’avviso di cessione potesserotutti essere riscontrati nel caso di specie, difetterebbe comunque laprova del perfezionamento della cessione stessa, posto che l’unicodocumento rilevante, a fronte della deduzione della mancataaccettazione della proposta formulata dall’opponente, non è statoprodotto; né si è adeguatamente argomentato sulle conseguenze ditale carenza o sull’eventuale possibilità di colmarla in altro modo.5.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.6.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste carico, in viasolidale, delle ricorrenti e, tenuto conto dell’attività processualeespletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidatecome da dispositivo, con distrazione in favore del difensore delcontroricorrente, che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93 cod.proc. civ.7.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, devedell’impugnazione, per il versamento, da parte dell’impugnante,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 5.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misurar.g. n. 2193/2024ad. 18/03/2026; estensore: C. VallePag. 5 di 6Numero registro generale 2193/2024Numero sezionale 1049/2026Numero di raccolta generale 14605/2026Data pubblicazione 17/05/2026del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessoridi legge, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dàda parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte di cassazione in data 18/03/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 2193/2024ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. VallePag. 6 di 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atti indicati, rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Biocca, con domiciliazione telematica come per legge- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione telematica come per legge- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di l’Aquila n. 1087/2023depositata il 6/07/2023;Numero registro generale 2193/2024Numero sezionale 1049/2026Numero di raccolta generale 14605/2026Data pubblicazione 17/05/2026udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 18/03/2026, dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. La banca [OSCURATO:SOCIETA]. promosse esecuzione immobiliare dinanzi alTribunale di Pescara nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e la Bancapulias.p.a. ivi spiegava intervento tardivo, in quanto creditrice fondiaria ein sostituzione di [OSCURATO:PERSONA] 4 s.r.l., alla quale il credito rivenientedal mutuo fondiario era stato asseritamente ceduto.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione di merito e formale.3. Il giudice dell’esecuzione sospendeva l’esecuzione nella fase cautelare.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. instaurava il giudizio di merito, nel quale puresi costituiva [OSCURATO:PERSONA].4. Il Tribunale di Pescara con la sentenza n. 520 del 27/04/2021 rigettòl’opposizione.5. [OSCURATO:PERSONA] propose appello.6. In fase d’impugnazione si sono costituite sia [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,quale appellata, sia [OSCURATO:SOCIETA]. come interventrice volontaria inquanto ulteriore cessionaria del credito riveniente dal mutuofondiario.7. La Corte d’appello di L’Aquila ha, con la sentenza n. 1087 del 6/07/2023,accolto l’opposizione, ritenendo che non si fosse perfezionata lacessione originaria da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] 4 s.r.l.8. Avverso la sentenza della Corte territoriale propongono ricorso percassazione con un unico complesso motivo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eOrgana [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.9. Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA].10. Il ricorso è stato trattato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allaquale il Collegio lo ha trattenuto in decisione, con riserva di sessantagiorni per il deposito dell’ordinanza.r.g. n. 2193/2024ad. 18/03/2026; estensore: C. VallePag. 2 di 6Numero registro generale 2193/2024Numero sezionale 1049/2026Numero di raccolta generale 14605/2026Data pubblicazione 17/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, può tralasciarsi, in considerazione della condottadelle parti, tutte costituite, ogni questione sulle conseguenze dellaproduzione di copia della sentenza priva di indicazioni autentiche sulnumero di identificazione e sulla data di pubblicazione (ai sensi diCass. n. 12971 del 13/05/2024). Può, pertanto, aversi per acquisitoche la sentenza gravata sia quella resa dalla Corte d’appello di l’Aquilain data [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1087, sicché il presente ricorso, proposto in data8/01/2024, è tempestivo in relazione al termine cd. lungo di cuiall’art. 327, comma primo, cod. proc. civ., dalla pubblicazione.2. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per non avere la ricorrente[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. i requisiti per agire ai fini della riscossione non hacarattere dirimente, in quanto la giurisprudenza di questa Corte(Cass. 18/03/2024 n. 7243) ha affermato che il conferimentodell’incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto noniscritto nell’albo di cui all’art. 106 t.u.b. e i conseguenti atti diriscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quantol’art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenzacivilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazioneamministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanzapubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e deipoteri, anche sanzionatori, facenti capo all’autorità di vigilanza epresidiati da norme penali, sicché l’omessa iscrizione nel menzionatoalbo può assumere rilievo solo sul diverso piano del rapporto con lapredetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.3. Il motivo unico proposto dalle due società ricorrenti è per violazione efalsa applicazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc.civ. degli artt. 1264 e 2697 cod. civ. e dell’art. 4 della legge n. 130del 1999 e dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ora t.u.b., e siincentra sulla erroneità della sentenza d’appello laddove questa nonavrebbe ritenuto ricompreso nella cessione in blocco anche il creditor.g. n. 2193/2024ad. 18/03/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 6Numero registro generale 2193/2024Numero sezionale 1049/2026Numero di raccolta generale 14605/2026Data pubblicazione 17/05/2026originario della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. identificabile quale ceduto sullabase di una serie specifica di indici tutti indicati nell’avviso pubblicatosulla G.U.4. Il motivo è infondato e presenta anche profili di inammissibilità, inquanto si incentra su una «erronea valutazione del corredoprobatorio», come da esplicita affermazione contenuta nel ricorsostesso, alla pag. 11, il che, di per sé solo è suscettibile di esserevalutato quale ragione di inammissibilità dell’impugnazione, stante lapreclusione alla rivalutazione del compendio istruttorio nell’ambito delgiudizio di legittimità.La Corte d’appello ha esaminato la documentazione recante la datadel 30/05/2008 che avrebbe dovuto comprovare l’originaria cessione,e che non è contestata, in quanto tale, dall’[OSCURATO:SOCIETA]. e da OrganaSPV e ne ha tratto la conclusione che si trattava di una mera propostadi cessione, non perfezionatasi nel termine del 3/06/2008. Questoaccertamento di fatto non può essere superato, anche alla streguadell’orientamento di questa Corte (segnatamente si veda Cass. n.17944 del 23/06/2023) secondo il quale, in tema di cessione di creditiin blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore cedutocontesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non èsufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure seavvenuta mediante avviso pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] ai sensidell’art. 58 del citato d.lgs. n. 385 del 1993, dovendo il giudiceprocedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto,nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, unvalore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativadella parte cedente.Nella specie è carente la prova, in radice, del rituale perfezionamentodella stessa cessione, atteso che alla lettera con cui veniva propostala cessione è mancata una adeguata risposta nel termine fissato del3/06/2008. All’affermazione della Corte territoriale, resa alle pagg. 8r.g. n. 2193/2024ad. 18/03/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 6Numero registro generale 2193/2024Numero sezionale 1049/2026Numero di raccolta generale 14605/2026Data pubblicazione 17/05/2026e 9 della motivazione, relativa al mancato reperimento di un formalecontratto di cessione del credito perfezionato tra [OSCURATO:SOCIETA]., inqualità di cedente e la società [OSCURATO:PERSONA] 4 a r.l., in qualità dicessionaria, la difesa della banca [OSCURATO:PERSONA] e della Organa SPVs.r.l. nulla ha controdedotto, limitandosi a ribadire quanto giàaffermato in ordine alla sussistenza di identificabilità del creditoceduto sulla base dei criteri generali di cui all’avviso di cessione. Ora,se è vero che i venticinque criteri di cui all’avviso di cessione potesserotutti essere riscontrati nel caso di specie, difetterebbe comunque laprova del perfezionamento della cessione stessa, posto che l’unicodocumento rilevante, a fronte della deduzione della mancataaccettazione della proposta formulata dall’opponente, non è statoprodotto; né si è adeguatamente argomentato sulle conseguenze ditale carenza o sull’eventuale possibilità di colmarla in altro modo.5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste carico, in viasolidale, delle ricorrenti e, tenuto conto dell’attività processualeespletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidatecome da dispositivo, con distrazione in favore del difensore delcontroricorrente, che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93 cod.proc. civ.7. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, devedell’impugnazione, per il versamento, da parte dell’impugnante,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 5.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misurar.g. n. 2193/2024ad. 18/03/2026; estensore: C. VallePag. 5 di 6Numero registro generale 2193/2024Numero sezionale 1049/2026Numero di raccolta generale 14605/2026Data pubblicazione 17/05/2026del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessoridi legge, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dàda parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte di cassazione in data 18/03/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 2193/2024ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. VallePag. 6 di 6
Sentenza Cassazione n. 14605/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris