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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32057/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20874/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti. - controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI – [OSCURATO:PERSONA] — n. 260/2023 depositata il 26/07/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 702 - bis cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], proponendo domanda di risoluzione del contratto di compravendita immobiliare tra loro stipulato per inadempimento del compratore.

Deduceva a fondamento della domanda: -) di aver conferito al Depalmas procura speciale a vendere l’immobile di sua proprietà sito nel Comune di Posada, autorizzandolo a concludere il contratto con sé stesso, exart. 1395 cod. civ., al prezzo di euro 55.000,00; -) che il Depalmas aveva quindi acquistato il predetto immobile, intervenendo nell’atto sia come acquirente che come rappresentante della parte venditrice, e saldando il prezzo di acquisto a mezzo assegno bancario non trasferibile di euro 55.000,00, che, tuttavia, aveva trattenuto, in qualità di rappresentante del venditore; -) che, decorsi quasi dieci anni dalla data di conclusione del rogito, il Depalmas non aveva ancora rimesso il titolo al venditore Fridolin onde consentirne l’incasso.

2. Con ordinanza ex art. 702 - ter cod. proc. civ., il Tribunale di Nuoro, dichiarata la contumacia del Depalmas, accertati l’esistenza del contratto e l’inadempimento del Depalmas all’obbligo di pagare il prezzo, dichiarava risolto il contratto di compravendita stipulato dalle parti e condannava il resistente al rilascio dell’immobile.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, con cui chiedeva in via principale di dichiarare la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in ragione della quale egli era rimasto contumace, e pertanto di dichiarare nullo l’intero giudizio di primo grado e per l’effetto revocare ovvero annullare l’ordinanza impugnata emessa dal Tribunale di Nuoro; in via subordinata di accertare e dichiarare l’avvenuto adempimento del contratto di compravendita stipulato tra le parti e, per l’effetto, di rigettare le avversarie domande formulate nel giudizio di primo grado.

4. Con sentenza n. 260/2023, la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, rigettava il gravame.

5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.cod. proc. civ.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ‹‹ Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.››.

Lamenta che la corte territoriale, dopo aver accertato la regolarità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado ed aver ritenuto l’appellante «decaduto dalle eccezioni e deduzioni di merito proposte solo nel giudizio d’appello», ha dichiarato assorbiti i «restanti motivi di impugnazione» (i.e. quelli diversi dalla censura di nullità della notifica), sui quali pertanto ha affermato di non doversi pronunciare, respingendo l’appello.

Secondo il ricorrente, quindi, per un verso, la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto tardive le eccezioni sollevate in appello, sebbene si trattasse di eccezioni in senso lato, e, per altro verso, avrebbe omesso di pronunciarsi sulle deduzioni ed eccezioni diverse dalla censura di nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, ed in particolare sulla pur proposta eccezione di prescrizione, nonché sulle censure alla sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto non adempiuto l'obbligo di pagare il prezzo della compravendita.

Pertanto, l’impugnata sentenza sarebbe nulla per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Nel censurare l’impugnata sentenza per error in procedendo, il ricorrente non riporta, quanto meno nelle parti rilevanti, i motivi di gravame formulati per consentire a questa Suprema Corte di valutare (a prescindere dall'eccezione di prescrizione, sicuramente tardiva) se le contestazioni mosse integrassero mere eccezioni in senso lato, come tali deducibili per la prima volta in appello.

Secondo costante orientamento di legittimità, è pur vero che in caso di denuncia ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., questa Corte è “giudice del fatto processuale”, il che le consente un esame diretto degli atti del giudizio di merito (v.

Cass., Sez.

Un., n. 8077/2012 e successive conformi), ma tale potere pur sempre presuppone l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, cod. proc. civ., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (v.

Cass., n. 24048/2021; Cass., n. 3612/2022; Cass., n. 16028/2023).

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ‹‹Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1395, 1453, 1498, 1713 e 1480 c.c. ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.››.

Deduce quanto segue: “È evidente che l’omessa pronuncia da parte della Corte territoriale impedisce di ravvisare ulteriori profili di censurabilità in relazione ad una decisione che, per definizione, è appunto mancante.

Nondimeno, avuto riguardo alla eventualità in cui la Corte di cassazione ritenga di dover decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., l’esponente difesa ritiene opportuno in ogni caso evidenziare come la censura formulata in appello dall’odierno ricorrente, ove debitamente esaminata dalla Corte territoriale, avrebbe dovuto condurre all’integrale rigetto delle domande formulate nel primo grado di giudizio”.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. Presuppone una eventualità, quella della decisione della causa nel merito, che non si è verificata, vista la sorte del motivo precedente.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20874/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti. - controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI – [OSCURATO:PERSONA] — n. 260/2023 depositata il 26/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 702 - bis cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], proponendo domanda di risoluzione del contratto di compravendita immobiliare tra loro stipulato per inadempimento del compratore. Deduceva a fondamento della domanda: -) di aver conferito al Depalmas procura speciale a vendere l’immobile di sua proprietà sito nel Comune di Posada, autorizzandolo a concludere il contratto con sé stesso, exart. 1395 cod. civ., al prezzo di euro 55.000,00; -) che il Depalmas aveva quindi acquistato il predetto immobile, intervenendo nell’atto sia come acquirente che come rappresentante della parte venditrice, e saldando il prezzo di acquisto a mezzo assegno bancario non trasferibile di euro 55.000,00, che, tuttavia, aveva trattenuto, in qualità di rappresentante del venditore; -) che, decorsi quasi dieci anni dalla data di conclusione del rogito, il Depalmas non aveva ancora rimesso il titolo al venditore Fridolin onde consentirne l’incasso. 2. Con ordinanza ex art. 702 - ter cod. proc. civ., il Tribunale di Nuoro, dichiarata la contumacia del Depalmas, accertati l’esistenza del contratto e l’inadempimento del Depalmas all’obbligo di pagare il prezzo, dichiarava risolto il contratto di compravendita stipulato dalle parti e condannava il resistente al rilascio dell’immobile. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, con cui chiedeva in via principale di dichiarare la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in ragione della quale egli era rimasto contumace, e pertanto di dichiarare nullo l’intero giudizio di primo grado e per l’effetto revocare ovvero annullare l’ordinanza impugnata emessa dal Tribunale di Nuoro; in via subordinata di accertare e dichiarare l’avvenuto adempimento del contratto di compravendita stipulato tra le parti e, per l’effetto, di rigettare le avversarie domande formulate nel giudizio di primo grado. 4. Con sentenza n. 260/2023, la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, rigettava il gravame. 5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.cod. proc. civ. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ‹‹ Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.››. Lamenta che la corte territoriale, dopo aver accertato la regolarità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado ed aver ritenuto l’appellante «decaduto dalle eccezioni e deduzioni di merito proposte solo nel giudizio d’appello», ha dichiarato assorbiti i «restanti motivi di impugnazione» (i.e. quelli diversi dalla censura di nullità della notifica), sui quali pertanto ha affermato di non doversi pronunciare, respingendo l’appello. Secondo il ricorrente, quindi, per un verso, la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto tardive le eccezioni sollevate in appello, sebbene si trattasse di eccezioni in senso lato, e, per altro verso, avrebbe omesso di pronunciarsi sulle deduzioni ed eccezioni diverse dalla censura di nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, ed in particolare sulla pur proposta eccezione di prescrizione, nonché sulle censure alla sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto non adempiuto l'obbligo di pagare il prezzo della compravendita. Pertanto, l’impugnata sentenza sarebbe nulla per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. Nel censurare l’impugnata sentenza per error in procedendo, il ricorrente non riporta, quanto meno nelle parti rilevanti, i motivi di gravame formulati per consentire a questa Suprema Corte di valutare (a prescindere dall'eccezione di prescrizione, sicuramente tardiva) se le contestazioni mosse integrassero mere eccezioni in senso lato, come tali deducibili per la prima volta in appello. Secondo costante orientamento di legittimità, è pur vero che in caso di denuncia ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., questa Corte è “giudice del fatto processuale”, il che le consente un esame diretto degli atti del giudizio di merito (v. Cass., Sez. Un., n. 8077/2012 e successive conformi), ma tale potere pur sempre presuppone l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, cod. proc. civ., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (v. Cass., n. 24048/2021; Cass., n. 3612/2022; Cass., n. 16028/2023). 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ‹‹Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1395, 1453, 1498, 1713 e 1480 c.c. ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.››. Deduce quanto segue: “È evidente che l’omessa pronuncia da parte della Corte territoriale impedisce di ravvisare ulteriori profili di censurabilità in relazione ad una decisione che, per definizione, è appunto mancante. Nondimeno, avuto riguardo alla eventualità in cui la Corte di cassazione ritenga di dover decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., l’esponente difesa ritiene opportuno in ogni caso evidenziare come la censura formulata in appello dall’odierno ricorrente, ove debitamente esaminata dalla Corte territoriale, avrebbe dovuto condurre all’integrale rigetto delle domande formulate nel primo grado di giudizio”. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. Presuppone una eventualità, quella della decisione della causa nel merito, che non si è verificata, vista la sorte del motivo precedente. 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 4. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dell
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