CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03320/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1187/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1454/2020 depositata il 29/05/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Agenzia di spedizioni F.lli [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 1454/2020 della Corte d’appello di Bologna, depositata il 29 maggio 2020. Resiste con controricorso lasocietà semplice [OSCURATO:PERSONA] e Franco. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1, c.p.c. 2.1. È stata operata dalla controricorrente società semplice [OSCURATO:PERSONA] e Franco in data 22 novembre 2023 la produzione della copia autentica della sentenza 13 luglio 2023 n. 443 del TAR per l'[OSCURATO:PERSONA] –Bologna . 3. La Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’appello avanzato dalla Agenzia di spedizioni F.lli [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza del Tribunale di Modena n. 1942/2016 che, in accoglimento della domande proposte dallasocietà semplice [OSCURATO:PERSONA] e Franco, aveva, tra l’altro, condannato la convenuta [OSCURATO:SOCIETA].:“ad eliminare la parte delle fondamenta dell'immobile di sua proprietàin Sassuolo (MO), [OSCURATO:PERSONA], realizzata nel terreno di proprietà della Società semplice [OSCURATO:PERSONA] e Franco, ed in particolare ad arretrare le stesse fondamenta fino alla linea di confine…”; ed ancora alla rimessione in pristino mediante trasformazione in luci delle vedute aperte sulla facciata dell'edificio diproprietà della convenuta in Sassuolo, [OSCURATO:PERSONA], nonché alla eliminazione di un cancello realizzato sul confine con la proprietà della società semplice [OSCURATO:PERSONA] e Franco. 4. Il primo motivo del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia l’erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 840, comma 2, c.c., non essendo ravvisabile la lesione di alcun interesse oggettivo, attuale o futuro, della società semplice [OSCURATO:PERSONA] e Franco, a fronte della parziale occupazione del sottosuolo del terreno di sua proprietà dalle fondamenta del fabbricato costruito dalla ricorrente sull’area confinante. Si spiega nella censura: “ciò, in considerazione dell’obbligo assunto dalla società Casali di cedere il mappale 515 al Comune di Sassuolo al fine della sua destinazione a verde pubblico, originato dall’art. 8 della convenzione a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] - Rep. 34331, Racc. 2416 (per l’attuazione degli interventi previsti nel [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] dell’Industria e Commercializzazione dei [OSCURATO:PERSONA] - secondo stralcio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 273 del 26.7.1989). 5. Il secondo motivo del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia l’erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 872, comma 2, c.c., non essendo applicabile nella fattispecie in esame la tutela prevista dal suddetto articolo, concernente la rimessione in pristino dei luoghi. La ricorrente sostiene che “le fondamenta che ci occupano risultano completamente interrate e, conseguentemente, è da escludere che possa trovare applicazione l’art. 873 c.c.” e che “deve ritenersi inapplicabile la tutela prevista dall’art. 872 c.c. concernente la rimessione in pristino dei luoghi, atteso che la stessa risulta circoscritta alla violazione delle norme contenute nella sezione seguente, o da questa richiamate”. 6. La Agenzia di spedizioni F.lli [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha tuttavia depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso. Essendo la rinuncia intervenuta dopo la comunicazione della fissazione della decisione, sulla stessa deve provvedersi con ordinanza (art. 391, comma 1, c.p.c.). Ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., risultando dall’atto di rinuncia l’adesione della controricorrente società semplice [OSCURATO:PERSONA] e Franco, non deve pronunciarsi condanna alle spese del giudizio di cassazione. In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camer