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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25167/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari riformava quella del Tribunale di Cagliari emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente; la confermava, invece, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispondono, in concorso tra loro e con [OSCURATO:PERSONA], dei delitti di cui all'art. 23, comma 2, legge 110 del 1975 per la detenzione di un fucile cal. 12 privo di numero di matricola, quindi arma clandestina (capo A); del medesimo reato per la detenzione di una pistola a tamburo priva del numero di matricola (capo B); del delitto di cui agli artt. 2 e 7 legge 896 del 1967 per l'illegale detenzione di una pistola Beretta cal. 7'65 con relative munizioni (capo C); della ricettazione delle due armi clandestine (capo D); il solo [OSCURATO:PERSONA] del delitto di cui agli artt. 61, n. 2, e 337 cod. pen. per avere usato violenza e minaccia per opporsi a un brigadiere dei [OSCURATO:PERSONA] di Abbasanta che stava eseguendo una perquisizione, facendolo cadere a terra con uno sgambetto e brandendo nei suoi confronti una roncola (capo F).

Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è contestata la recidiva specifica e dopo l'esecuzione di pena.

Il Tribunale di Cagliari aveva ritenuto i reati riuniti per continuazione e aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 9, mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 8.000 di multa e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 3.400 di multa.

Le imputazioni derivano dall'esito di una perquisizione domiciliare svolta dai carabinieri del [OSCURATO:PERSONA] di Dolianova il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; le operazioni erano state ostacolate fin dall'inizio da [OSCURATO:PERSONA], che aveva tentato di far restare i militari nella cucina dell'abitazione.

Un appuntato dei Carabinieri, che era rimasto fuori dall'abitazione per sorvegliare i mezzi di servizio, aveva notato un ragazzo moro, basso e barbuto, vestito con una tuta mimetica, mentre usciva dal cancello del cortile dell'abitazione portando con sé una valigetta verde e un oggetto lungo avvolto in un telo verde; aveva intimato l'alt, ma il giovane si era dato alla fuga.

L'appuntato aveva avvisato i colleghi che si trovavano all'interno, i quali si erano precipitati verso la porta per uscire; per ostacolare tale movimento, [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto cadere il brigadiere Micci con uno sgambetto.

Iniziato l'inseguimento, era stata rinvenuta la valigetta, contenente cinque pistole, tra cui due clandestine e una carica, nonché due passamontagna.

Rientrati i militari nell'abitazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva dato in escandescenze e aveva minacciato verbalmente e con una roncola il brigadiere Mocci.

Successivamente era stato rinvenuto anche l'involucro verde, contenente un fucile da caccia privo di matricola.

La perquisizione aveva portato anche al rinvenimento di oggetti relativi al traffico di stupefacenti, peraltro attribuiti al solo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era tornato all'abitazione alla guida della sua autovettura, sbarbato e indossante abiti non da lavoro, l'appuntato lo aveva riconosciuto come il giovane che si era dato alla fuga.

L'appuntato aveva confermato l'individuazione in dibattimento.

Il Tribunale aveva ritenuto che l'alibi fornito da [OSCURATO:PERSONA] non fosse attendibile e che i riscontri relativi alla sua presenza in determinati luoghi non escludessero che egli si trovasse a casa dei genitori al momento della perquisizione.

La consulenza tecnica difensiva svolta sui tabulati del suo telefono cellulare non era considerata affidabile.

La responsabilità per la detenzione delle armi dei due imputati veniva tratta dal tentativo di sottrarle dall'abitazione ad opera di [OSCURATO:PERSONA] e dalla condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA], diretta inequivocabilmente a favorire la fuga del figlio con le armi.

Provvedendo sui motivi di appello, la Corte territoriale, anche alla luce dell'acquisizione - sul consenso delle parti - dell'annotazione di servizio redatta dall'appuntato Muroni, ribadiva che egli aveva visto con certezza il giovane che aveva con sé la valigetta e l'involucro mentre usciva dal cancello di pertinenza dell'abitazione dei Mascia.

La testimonianza di un amico dei Mascia, secondo cui l'appuntato non poteva vedere il cancello perché impedito alla vista da un camioncino e da un motocarro parcheggiati, non era ritenuta in grado di sconfessare la precisa indicazione dell'appuntato circa la provenienza del giovane.

Inoltre, non vi era dubbio che la valigetta e l'involucro portati dal giovane fossero quelli successivamente rinvenuti durante le ricerche dei carabinieri.

L'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] nell'uomo che l'appuntato Muroni aveva visto uscire dal cancello e che si era dato alla fuga era certa.

L'individuazione fotografica svolta nell'immediatezza era utilizzabile; il militare aveva visto la persona a breve distanza e in ottime condizioni di luce e l'aveva riconosciuto con certezza; la fotografia dell'imputato con la barba rappresentava il fuggitivo; nessuna nullità derivava dal fatto che, nel corso dell'esame dibattimentale, il Presidente non avesse autorizzato la difesa a contestare il contenuto dell'annotazione di servizio redatta dal Muroni, trattandosi di atto non contestabile e, comunque, non sussistendo alcuna difformità tra il contenuto dell'annotazione e la testimonianza resa in dibattimento dal militare.

Il riconoscimento era confermato dalla corporatura dell'imputato (basso e scuro di capelli, come descritto fin dall'inizio dall'appuntato Muroni).

La fuga con le armi da parte di [OSCURATO:PERSONA] e la reazione di [OSCURATO:PERSONA] all'arrivo dell'appuntato Muroni, che avvertiva i colleghi di quanto avvenuto immediatamente prima, dimostrava il concorso di entrambi nella detenzione.

I Mascia avevano compreso che il giovane che si era dato alla fuga era [OSCURATO:PERSONA], che essi avevano avvisato per telefono della perquisizione in corso (circostanza riferita dallo stesso imputato): quindi, avevano cercato in ogni modo di impedire ai carabinieri di mettersi al suo inseguimento.

L'alibi fornito da [OSCURATO:PERSONA] era compatibile con la sua presenza nella casa familiare alle 14'40, quando era stato avvistato dall'appuntato Muroni.

Egli era stato avvisato alle 14'15 - 14'20 dalla madre mentre si trovava a Guasila; subito dopo si era mosso verso [OSCURATO:PERSONA] e, alle 14'37, il telefono cellulare aveva agganciato una cella vicinissima al centro abitato.

Nel tragitto si era fermato un attimo a consegnare una forma di formaggio a tale Zucca, che lo aveva riferito.

L'imputato era riuscito ad entrare nell'abitazione dei genitori senza essere notato per prelevare armi e passamontagna, salvo essere visto dall'appuntato Muroni nel momento in cui usciva dal cancello.

Era del tutto verosimile che l'appuntato non lo avesse notato mentre entrava nell'abitazione (il suo compito era quello di sorvegliare le autovetture di servizio), così come l'imputato non si fosse accorto della presenza dell'appuntato, trovandoselo di fronte mentre usciva dal cancello con le armi.

Dopo la fuga, Mascia era andato in qualche luogo a cambiare i vestiti e i connotati (lo stesso imputato aveva confermato che si era sbarbato quella mattina, seppure in un orario precedente).

Le testimoni Catanzaro, Perra e Zucca non erano attendibili nell'affermare che, quando si era presentato al bar di Guasila e poi a consegnare la forma di formaggio, [OSCURATO:PERSONA] era già sbarbato e non indossava abiti da lavoro: le loro dichiarazioni erano generiche e anche contraddittorie su alcuni aspetti; inoltre, si trattava di tre testimoni compaesane, una delle quali madre di un amico di Mascia.

La dichiarazione del brigadiere Mocci sullo sgambetto fattogli da [OSCURATO:PERSONA] era pienamente attendibile.

Mascia aveva tentato di opporsi alla perquisizione e di impedire ai carabinieri di dare manforte all'appuntato Muroni quando era giunto avvisando di quanto aveva visto, addirittura accusando Muroni di avere visto un fantasma e di avere avuto una visione: egli era consapevole della presenza delle armi nell'abitazione e voleva sottrarli al sequestro; si tratta di soggetto con precedenti specifici per detenzione di armi da fuoco; aveva lo status di capo famiglia, al quale non poteva essere tenuta nascosta la detenzione delle stesse.

Secondo la Corte sussistevano anche i presupposti della resistenza a pubblico ufficiale, né era configurabile l'esimente di cui all'art. 393 bis cod. pen.La Corte territoriale confermava il diniego delle attenuanti generiche nonché l'applicazione della recidiva specifica per [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Risultava evidente l'assoluta inconsistenza degli indizi enucleati dalla Corte territoriale per affermare la responsabilità dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] non era stato affatto identificato con certezza dall'appuntato Muroni, né era dimostrato il comportamento ostruzionistico del padre.

Ancora: non vi era alcuna prova che le armi rinvenute dai Carabinieri fossero state abbandonate dal fuggitivo avvistato dall'appuntato Muroni.

Il ricorrente deduce l'inutilizzabilità del riconoscimento effettuato dall'appuntato Muroni, in quanto eseguito senza le cautele poste dagli artt. 118, 213 e 214 cod. proc. pen.: la motivazione della sentenza impugnata è illogica in quanto non tiene conto che l'individuazione era stata "indirizzata", poiché all'appuntato era stata mostrata soltanto la fotografia dell'imputato con la barba.

In ogni caso il riconoscimento era inattendibile e contrastato dalle testimonianze assunte in dibattimento.

La ricostruzione dei movimenti dell'imputato effettuata in sentenza era illogica e inverosimile e contrastava con la consulenza tecnica sui tabulati telefonici; risultava contraddittoria l'affermazione secondo cui Mascia si era introdotto nell'abitazione dei genitori senza essere visto dall'appuntato Muroni.

Il ricorrente deduce l'illogicità della motivazione sul punto del diniego delle attenuanti generiche.

3. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio della motivazione e violazione di legge processuale.

La responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] era stata affermata esclusivamente sulla circostanza che egli, al fine di assicurare l'impunità ai suoi familiari, avesse fornito un significativo apporto all'azione posta in essere dal figlio [OSCURATO:PERSONA].

La ricostruzione della sentenza d'appello era lacunosa e inverosimile, nel descrivere la sortita di [OSCURATO:PERSONA], entrato in casa sotto gli occhi dei militari intenti alla perquisizione al fine di sottrarre le armi; in ogni caso, si trattava di ricostruzione inverosimile, tenuto conto della distanza di 20 chilometri tra [OSCURATO:PERSONA] e Guasila e del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto il tempo di prendere un caffè al bar e consegnare una forma di formaggio alla Zucca e, successivamente prelevare le armi, darsi alla fuga, farsi una doccia, cambiarsi, farsi la barba e tornare a casa in soli 50 minuti.La sentenza di appello utilizzava congetture per affermare che l'appuntato Muroni aveva visto [OSCURATO:PERSONA] uscire dal cancello dell'abitazione ed era contraddittoria nello spiegare perché il militare non avesse notato Mascia mentre entrava nel cancello.

Inoltre, il riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'appuntato Muroni era tutt'altro che sicuro: egli aveva notato solo una somiglianza; nessun altro carabiniere presente aveva visto la persona che usciva.

La difesa del ricorrente censura l'utilizzazione dell'individuazione fotografica, contrastante con i principi di tassatività delle prove e di formazione delle prove nel contraddittorio.

Anche il giudizio sulla condotta ostruzionistica posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] era contraddittorio: da una parte, la sentenza affermava che era inverosimile, per Mascia, pensare che i carabinieri avessero aderito al suo tentativo di farli restare all'interno della cucina; dall'altra, aveva ritenuto il suo comportamento fondamentale per l'affermazione della sua colpevolezza.

In realtà era stato solo il [OSCURATO:PERSONA] a riferire del comportamento ostruzionistico dell'imputato.

Inoltre, la caduta del militare e del figlio dell'imputato era stata giustificata dal teste Grasso sulla base delle dimensioni ridotte del pianerottolo.

Nessuna motivazione era stata fornita alla richiesta della difesa di applicazione dell'esimente di cui all'art. 393 bis cod. pen. con riferimento al delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza è gravemente carente in punto di concorso di persone del reato: la Corte territoriale non aveva individuato elementi dotati di reale consistenza che confermassero l'assunto accusatorio; il Tribunale e la Corte avevano optato per un'affermazione generalizzata di responsabilità.

La responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] era stata affermata esclusivamente sulla base dell'inesistente comportamento ostruzionistico da lui tenuto; cosicché la detenzione delle armi gli era stata addebitata per il solo fatto che egli abitava in quella casa: ma era contraddittorio addebitare la detenzione soltanto a lui e non agli altri componenti della famiglia, anch'essi agitati per la perquisizione.

Piuttosto, era ipotizzabile una connivenza non punibile in assenza della prova di un apporto concorsuale: il comportamento ostruzionistico non comportava il concorso nella detenzione delle armi.

Le armi non si trovavano dentro l'abitazione, né era provato che il ricorrente conoscesse il luogo di custodia o che avesse ideato un piano per portarle via; sempre che la persona vista allontanarsi fosse davvero [OSCURATO:PERSONA].

In definitiva, nessuna certezza sussisteva in ordine alla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] che il proprio figlio [OSCURATO:PERSONA] stesse mettendo in salvo le armi successivamente rinvenute.

Erano stati violati, quindi, gli artt. 192; comma 2,e 533 cod. proc. pen. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorsa. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili: entrambi, infatti, ripropongo questioni di fatto e valutazioni di merito già rappresentate alla Corte territoriale e attentamente valutate nella sentenza impugnata, senza affatto dimostrare la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione.

1. La sollecitazione alla Corte di legittimità a rivalutare gli elementi di prova e gli indizi è esplicita nel ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - nonostante la premessa relativa alla consapevolezza che, in sede di legittimità, non è consentito rivalutare la gravità, la precisione e la concordanza degli indizi - atteso che si afferma che "risulta del tutto evidente l'assoluta inconsistenza degli indizi".

Ciò premesso, si può osservare che la motivazione della sentenza in ordine all'attendibilità del riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'appuntato Muroni non è affatto illogica ma, al contrario, convinta, completa e convincente.

La sentenza ribadisce anche che nessuna violazione di legge si è prodotta con l'individuazione fotografica, alla luce della costante insegnamento di legittimità secondo cui non è nulla né inutilizzabile la ricognizione personale compiuta dalla persona chiamata, nel corso delle indagini preliminari, ad eseguire (una o più volte) l'individuazione fotografica, in quanto non vietata da alcuna norma di legge (Sez. 2 , n. 19635 del 19/02/2021, Vitello, Rv. 281232); trattasi di prova atipica che ben può essere valorizzata dal giudice, nell'ambito del suo libero convincimento, ai fini della dimostrazione dei fatti, ove sia accertata la credibilità della persona che, in sede di individuazione, si sia detta certa dell'identificazione operata (Sez.

F, n. 43285 del 08/08/2019, Diana, Rv. 277471).

La sentenza chiarisce anche che il riconoscimento dell'imputato da parte del testimone è stato certo e niente affatto dubbioso.

2. La ricostruzione della condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] da parte della Corte territoriale è logica e coerente con i dati probatori.

Le censure del ricorrente sono del tutto generiche: soprattutto non contrastano un passaggio fondamentale della motivazione, quello in cui si evidenzia, sulla base dell'esame dei tabulati, che, alle 14'37, il telefono cellulare dell'imputato aveva impegnato una cella vicinissima al centro abitato di [OSCURATO:PERSONA]; i tabulati indicavano un rapido avvicinamento a quel centro partendo da Guasila.

Tale circostanza rendeva del tutto verosimile che [OSCURATO:PERSONA] fosse il giovane osservato alcuni minuti dopo dall'appuntato Muroni.

La sentenza (così come quella di primo grado) si confronta efficacemente con la consulenza tecnica della difesa, dimostrandone la non decisività.

La valutazione dell'attendibilità dei testimoni della difesa (che avevano visto Mascia prima del suo arrivo all'abitazione dei genitori) è svolta in dettaglio e non è limitata ad affermare l'inattendibilità in conseguenza della conoscenza dell'imputato.

Non risulta affatto illogico il ragionamento della Corte territoriale, secondo cui era ben possibile che l'appuntato Muroni non si fosse accorto dell'ingresso di Mascia nell'abitazione dei genitori (verosimilmente operato con cautela), salvo poi rendersi conto della sua uscita dal cancello.

Infine, la motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche è censurata genericamente e con argomentazioni in fatto.

Il ricorrente richiama la "sostanziale" incensuratezza - vale a dirsi la non incensuratezza - senza rammentare che si tratta di elemento che, per dettato del legislatore, non è di per sé sufficiente per il riconoscimento del beneficio, nonché la giovane età dell'imputato: un dato assai vago, tenuto conto che il ricorrente aveva 24 anni e non viveva più nell'abitazione dei genitori, risultando, quindi, una persona adulta.

In ogni caso, la Corte territoriale ha evidenziato la gravità del fatto: in effetti, non solo era significativo il numero delle armi e la circostanza che una di esse fosse carica, ma soprattutto che, insieme alle pistole, fossero custoditi due passamontagna.

3. Analoghe valutazioni devono essere fatte con riferimento al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Anche in questo caso si contesta genericamente la "ricostruzione romanzata e colorita della fuga con le armi di [OSCURATO:PERSONA]", ritenuta inverosimile: censura generica, già mossa con l'atto di appello e che la Corte territoriale ha puntigliosamente respinto, fornendo, al contrario, una descrizione della condotta di [OSCURATO:PERSONA] - che, si ricordi, era stato avvisato dalla famiglia della perquisizione in corso - attendibile e compatibile con le distanze e con i tabulati telefonici.Si è già detto della logicità della motivazione della sentenza in ordine alla possibilità che l'appuntato Muroni non si fosse avveduto dell'ingresso di [OSCURATO:PERSONA] nell'abitazione; la difesa osserva che "niente esclude che egli non abbia potuto vedere neppure da dove usciva la persona che è stata poi inseguita": congettura che si scontra con la precisa testimonianza del militare che, del resto, proprio perché aveva visto la persona uscire dal cancello, si era precipitato all'interno dell'abitazione per avvisare i colleghi.

Si è già trattato il tema della utilizzabilità dell'individuazione fotografica e della validità del riconoscimento fatto in dibattimento.

La sentenza descrive in dettaglio l'atteggiamento ostruzionistico posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] fin dall'inizio della perquisizione: dapprima cercando di tenere i carabinieri nella cucina, poi dando in escandescenze quando l'appuntato Muroni era giunto ad avvisare di avere visto l'uomo in fuga e, infine, cercando di impedire che i carabinieri si precipitassero fuori dall'abitazione, facendo cadere il brigadiere Mocci con lo sgambetto.

In effetti, tale atteggiamento ben si comprende alla luce della telefonata che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto dalla madre e del conseguente tentativo - riuscito - di penetrare non visto nell'abitazione dei genitori e prelevare le armi, dandosi alla fuga: occorreva, quindi, che la perquisizione dei locali venisse ritardata per dare la possibilità al figlio di portare via le armi.

Le escandescenze e lo sgambetto, a loro volta, costituivano un tentativo disperato di ritardare l'inseguimento, tentativo anch'esso, in verità, riuscito.

4. Anche la contestazione del concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione delle armi è manifestamente infondata.

Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la Corte territoriale non fonda la decisione esclusivamente sull'atteggiamento ostruzionistico tenuto nei confronti dei carabinieri, né sul mero fatto che le armi erano custodite nella sua abitazione: tali condotte - del tutto logicamente - sono state ritenute indicative della consapevolezza della presenza delle armi e, a sua volta, il suo status di capo famiglia e i suoi precedenti specifici per detenzione di armi hanno convinto la Corte territoriale che egli fosse codetentore delle stesse.

D'altro canto - si ricordi - [OSCURATO:PERSONA] non era più convivente con i genitori.

Si deve ricordare che, sebbene la mera coabitazione con l'illegittimo detentore dell'arma non sia sufficiente a configurare un concorso nella detenzione abusiva delle armi (Sez. 1, n. 31171 del 02/04/2021, Lisciarelli, Rv. 281645), è necessario e sufficiente che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale di esse e si trovi, pertanto, in una situazione di fatto tale per cui possa, comunque, in qualsiasi momento, disporne (Sez. 1, n. 6796 del 22/01/2019, Susino, Rv. 274806).

Il ruolo di capofamiglia di [OSCURATO:PERSONA] e la condotta tenuta in occasione della perquisizione rendono del tutto logica la conclusione della Corte territoriale secondo cui egli volesse sottrarre le armi al sequestro per continuarne l'illecita detenzione.

Il fatto che gli altri familiari non siano stati imputati per il medesimo reato, ovviamente, non è in alcun modo decisivo per ritenere illegittima la condanna del ricorrente; che quella di [OSCURATO:PERSONA] fosse, invece, una connivenza, come tale non punibile, rispetto alla detenzione delle armi da parte del figlio è escluso dalla sentenza impugnata sulla base degli elementi già evidenziati.

Che, poi, le armi fossero custodite nella sua abitazione e non "in una casa del paese", è pacifico, alla luce di quanto osservato dall'appuntato Muroni: custodite nella sua abitazione - in cui il figlio non viveva più stabilmente - e nella sua piena conoscenza.

Non ricorre affatto la violazione degli artt. 192, comma 2, e 533 cod. proc. pen.: sulla base di fatti certi - che le armi fossero custodite nella sua abitazione, che egli fosse a conoscenza della loro presenza, che si tratti di pregiudicato per detenzione di armi, che egli (e la moglie) con la telefonata e l'atteggiamento ostruzionistico, avessero permesso al figlio Graziano di prelevare le armi e di darsi alla fuga - la Corte territoriale ha tratto la conclusione che non si trattava di armi di pertinenza del solo figlio, ma codetenute con il ricorrente.

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari riformava quella del Tribunale di Cagliari emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente; la confermava, invece, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispondono, in concorso tra loro e con [OSCURATO:PERSONA], dei delitti di cui all'art. 23, comma 2, legge 110 del 1975 per la detenzione di un fucile cal. 12 privo di numero di matricola, quindi arma clandestina (capo A); del medesimo reato per la detenzione di una pistola a tamburo priva del numero di matricola (capo B); del delitto di cui agli artt. 2 e 7 legge 896 del 1967 per l'illegale detenzione di una pistola Beretta cal. 7'65 con relative munizioni (capo C); della ricettazione delle due armi clandestine (capo D); il solo [OSCURATO:PERSONA] del delitto di cui agli artt. 61, n. 2, e 337 cod. pen. per avere usato violenza e minaccia per opporsi a un brigadiere dei [OSCURATO:PERSONA] di Abbasanta che stava eseguendo una perquisizione, facendolo cadere a terra con uno sgambetto e brandendo nei suoi confronti una roncola (capo F). Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è contestata la recidiva specifica e dopo l'esecuzione di pena. Il Tribunale di Cagliari aveva ritenuto i reati riuniti per continuazione e aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 9, mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 8.000 di multa e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 3.400 di multa. Le imputazioni derivano dall'esito di una perquisizione domiciliare svolta dai carabinieri del [OSCURATO:PERSONA] di Dolianova il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; le operazioni erano state ostacolate fin dall'inizio da [OSCURATO:PERSONA], che aveva tentato di far restare i militari nella cucina dell'abitazione. Un appuntato dei Carabinieri, che era rimasto fuori dall'abitazione per sorvegliare i mezzi di servizio, aveva notato un ragazzo moro, basso e barbuto, vestito con una tuta mimetica, mentre usciva dal cancello del cortile dell'abitazione portando con sé una valigetta verde e un oggetto lungo avvolto in un telo verde; aveva intimato l'alt, ma il giovane si era dato alla fuga. L'appuntato aveva avvisato i colleghi che si trovavano all'interno, i quali si erano precipitati verso la porta per uscire; per ostacolare tale movimento, [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto cadere il brigadiere Micci con uno sgambetto. Iniziato l'inseguimento, era stata rinvenuta la valigetta, contenente cinque pistole, tra cui due clandestine e una carica, nonché due passamontagna. Rientrati i militari nell'abitazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva dato in escandescenze e aveva minacciato verbalmente e con una roncola il brigadiere Mocci. Successivamente era stato rinvenuto anche l'involucro verde, contenente un fucile da caccia privo di matricola. La perquisizione aveva portato anche al rinvenimento di oggetti relativi al traffico di stupefacenti, peraltro attribuiti al solo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era tornato all'abitazione alla guida della sua autovettura, sbarbato e indossante abiti non da lavoro, l'appuntato lo aveva riconosciuto come il giovane che si era dato alla fuga. L'appuntato aveva confermato l'individuazione in dibattimento. Il Tribunale aveva ritenuto che l'alibi fornito da [OSCURATO:PERSONA] non fosse attendibile e che i riscontri relativi alla sua presenza in determinati luoghi non escludessero che egli si trovasse a casa dei genitori al momento della perquisizione. La consulenza tecnica difensiva svolta sui tabulati del suo telefono cellulare non era considerata affidabile. La responsabilità per la detenzione delle armi dei due imputati veniva tratta dal tentativo di sottrarle dall'abitazione ad opera di [OSCURATO:PERSONA] e dalla condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA], diretta inequivocabilmente a favorire la fuga del figlio con le armi. Provvedendo sui motivi di appello, la Corte territoriale, anche alla luce dell'acquisizione - sul consenso delle parti - dell'annotazione di servizio redatta dall'appuntato Muroni, ribadiva che egli aveva visto con certezza il giovane che aveva con sé la valigetta e l'involucro mentre usciva dal cancello di pertinenza dell'abitazione dei Mascia. La testimonianza di un amico dei Mascia, secondo cui l'appuntato non poteva vedere il cancello perché impedito alla vista da un camioncino e da un motocarro parcheggiati, non era ritenuta in grado di sconfessare la precisa indicazione dell'appuntato circa la provenienza del giovane. Inoltre, non vi era dubbio che la valigetta e l'involucro portati dal giovane fossero quelli successivamente rinvenuti durante le ricerche dei carabinieri. L'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] nell'uomo che l'appuntato Muroni aveva visto uscire dal cancello e che si era dato alla fuga era certa. L'individuazione fotografica svolta nell'immediatezza era utilizzabile; il militare aveva visto la persona a breve distanza e in ottime condizioni di luce e l'aveva riconosciuto con certezza; la fotografia dell'imputato con la barba rappresentava il fuggitivo; nessuna nullità derivava dal fatto che, nel corso dell'esame dibattimentale, il Presidente non avesse autorizzato la difesa a contestare il contenuto dell'annotazione di servizio redatta dal Muroni, trattandosi di atto non contestabile e, comunque, non sussistendo alcuna difformità tra il contenuto dell'annotazione e la testimonianza resa in dibattimento dal militare. Il riconoscimento era confermato dalla corporatura dell'imputato (basso e scuro di capelli, come descritto fin dall'inizio dall'appuntato Muroni). La fuga con le armi da parte di [OSCURATO:PERSONA] e la reazione di [OSCURATO:PERSONA] all'arrivo dell'appuntato Muroni, che avvertiva i colleghi di quanto avvenuto immediatamente prima, dimostrava il concorso di entrambi nella detenzione. I Mascia avevano compreso che il giovane che si era dato alla fuga era [OSCURATO:PERSONA], che essi avevano avvisato per telefono della perquisizione in corso (circostanza riferita dallo stesso imputato): quindi, avevano cercato in ogni modo di impedire ai carabinieri di mettersi al suo inseguimento. L'alibi fornito da [OSCURATO:PERSONA] era compatibile con la sua presenza nella casa familiare alle 14'40, quando era stato avvistato dall'appuntato Muroni. Egli era stato avvisato alle 14'15 - 14'20 dalla madre mentre si trovava a Guasila; subito dopo si era mosso verso [OSCURATO:PERSONA] e, alle 14'37, il telefono cellulare aveva agganciato una cella vicinissima al centro abitato. Nel tragitto si era fermato un attimo a consegnare una forma di formaggio a tale Zucca, che lo aveva riferito. L'imputato era riuscito ad entrare nell'abitazione dei genitori senza essere notato per prelevare armi e passamontagna, salvo essere visto dall'appuntato Muroni nel momento in cui usciva dal cancello. Era del tutto verosimile che l'appuntato non lo avesse notato mentre entrava nell'abitazione (il suo compito era quello di sorvegliare le autovetture di servizio), così come l'imputato non si fosse accorto della presenza dell'appuntato, trovandoselo di fronte mentre usciva dal cancello con le armi. Dopo la fuga, Mascia era andato in qualche luogo a cambiare i vestiti e i connotati (lo stesso imputato aveva confermato che si era sbarbato quella mattina, seppure in un orario precedente). Le testimoni Catanzaro, Perra e Zucca non erano attendibili nell'affermare che, quando si era presentato al bar di Guasila e poi a consegnare la forma di formaggio, [OSCURATO:PERSONA] era già sbarbato e non indossava abiti da lavoro: le loro dichiarazioni erano generiche e anche contraddittorie su alcuni aspetti; inoltre, si trattava di tre testimoni compaesane, una delle quali madre di un amico di Mascia. La dichiarazione del brigadiere Mocci sullo sgambetto fattogli da [OSCURATO:PERSONA] era pienamente attendibile. Mascia aveva tentato di opporsi alla perquisizione e di impedire ai carabinieri di dare manforte all'appuntato Muroni quando era giunto avvisando di quanto aveva visto, addirittura accusando Muroni di avere visto un fantasma e di avere avuto una visione: egli era consapevole della presenza delle armi nell'abitazione e voleva sottrarli al sequestro; si tratta di soggetto con precedenti specifici per detenzione di armi da fuoco; aveva lo status di capo famiglia, al quale non poteva essere tenuta nascosta la detenzione delle stesse. Secondo la Corte sussistevano anche i presupposti della resistenza a pubblico ufficiale, né era configurabile l'esimente di cui all'art. 393 bis cod. pen.La Corte territoriale confermava il diniego delle attenuanti generiche nonché l'applicazione della recidiva specifica per [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Risultava evidente l'assoluta inconsistenza degli indizi enucleati dalla Corte territoriale per affermare la responsabilità dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] non era stato affatto identificato con certezza dall'appuntato Muroni, né era dimostrato il comportamento ostruzionistico del padre. Ancora: non vi era alcuna prova che le armi rinvenute dai Carabinieri fossero state abbandonate dal fuggitivo avvistato dall'appuntato Muroni. Il ricorrente deduce l'inutilizzabilità del riconoscimento effettuato dall'appuntato Muroni, in quanto eseguito senza le cautele poste dagli artt. 118, 213 e 214 cod. proc. pen.: la motivazione della sentenza impugnata è illogica in quanto non tiene conto che l'individuazione era stata "indirizzata", poiché all'appuntato era stata mostrata soltanto la fotografia dell'imputato con la barba. In ogni caso il riconoscimento era inattendibile e contrastato dalle testimonianze assunte in dibattimento. La ricostruzione dei movimenti dell'imputato effettuata in sentenza era illogica e inverosimile e contrastava con la consulenza tecnica sui tabulati telefonici; risultava contraddittoria l'affermazione secondo cui Mascia si era introdotto nell'abitazione dei genitori senza essere visto dall'appuntato Muroni. Il ricorrente deduce l'illogicità della motivazione sul punto del diniego delle attenuanti generiche. 3. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio della motivazione e violazione di legge processuale. La responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] era stata affermata esclusivamente sulla circostanza che egli, al fine di assicurare l'impunità ai suoi familiari, avesse fornito un significativo apporto all'azione posta in essere dal figlio [OSCURATO:PERSONA]. La ricostruzione della sentenza d'appello era lacunosa e inverosimile, nel descrivere la sortita di [OSCURATO:PERSONA], entrato in casa sotto gli occhi dei militari intenti alla perquisizione al fine di sottrarre le armi; in ogni caso, si trattava di ricostruzione inverosimile, tenuto conto della distanza di 20 chilometri tra [OSCURATO:PERSONA] e Guasila e del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto il tempo di prendere un caffè al bar e consegnare una forma di formaggio alla Zucca e, successivamente prelevare le armi, darsi alla fuga, farsi una doccia, cambiarsi, farsi la barba e tornare a casa in soli 50 minuti.La sentenza di appello utilizzava congetture per affermare che l'appuntato Muroni aveva visto [OSCURATO:PERSONA] uscire dal cancello dell'abitazione ed era contraddittoria nello spiegare perché il militare non avesse notato Mascia mentre entrava nel cancello. Inoltre, il riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'appuntato Muroni era tutt'altro che sicuro: egli aveva notato solo una somiglianza; nessun altro carabiniere presente aveva visto la persona che usciva. La difesa del ricorrente censura l'utilizzazione dell'individuazione fotografica, contrastante con i principi di tassatività delle prove e di formazione delle prove nel contraddittorio. Anche il giudizio sulla condotta ostruzionistica posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] era contraddittorio: da una parte, la sentenza affermava che era inverosimile, per Mascia, pensare che i carabinieri avessero aderito al suo tentativo di farli restare all'interno della cucina; dall'altra, aveva ritenuto il suo comportamento fondamentale per l'affermazione della sua colpevolezza. In realtà era stato solo il [OSCURATO:PERSONA] a riferire del comportamento ostruzionistico dell'imputato. Inoltre, la caduta del militare e del figlio dell'imputato era stata giustificata dal teste Grasso sulla base delle dimensioni ridotte del pianerottolo. Nessuna motivazione era stata fornita alla richiesta della difesa di applicazione dell'esimente di cui all'art. 393 bis cod. pen. con riferimento al delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza è gravemente carente in punto di concorso di persone del reato: la Corte territoriale non aveva individuato elementi dotati di reale consistenza che confermassero l'assunto accusatorio; il Tribunale e la Corte avevano optato per un'affermazione generalizzata di responsabilità. La responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] era stata affermata esclusivamente sulla base dell'inesistente comportamento ostruzionistico da lui tenuto; cosicché la detenzione delle armi gli era stata addebitata per il solo fatto che egli abitava in quella casa: ma era contraddittorio addebitare la detenzione soltanto a lui e non agli altri componenti della famiglia, anch'essi agitati per la perquisizione. Piuttosto, era ipotizzabile una connivenza non punibile in assenza della prova di un apporto concorsuale: il comportamento ostruzionistico non comportava il concorso nella detenzione delle armi. Le armi non si trovavano dentro l'abitazione, né era provato che il ricorrente conoscesse il luogo di custodia o che avesse ideato un piano per portarle via; sempre che la persona vista allontanarsi fosse davvero [OSCURATO:PERSONA]. In definitiva, nessuna certezza sussisteva in ordine alla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] che il proprio figlio [OSCURATO:PERSONA] stesse mettendo in salvo le armi successivamente rinvenute. Erano stati violati, quindi, gli artt. 192; comma 2,e 533 cod. proc. pen. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorsa. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili: entrambi, infatti, ripropongo questioni di fatto e valutazioni di merito già rappresentate alla Corte territoriale e attentamente valutate nella sentenza impugnata, senza affatto dimostrare la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione. 1. La sollecitazione alla Corte di legittimità a rivalutare gli elementi di prova e gli indizi è esplicita nel ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - nonostante la premessa relativa alla consapevolezza che, in sede di legittimità, non è consentito rivalutare la gravità, la precisione e la concordanza degli indizi - atteso che si afferma che "risulta del tutto evidente l'assoluta inconsistenza degli indizi". Ciò premesso, si può osservare che la motivazione della sentenza in ordine all'attendibilità del riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'appuntato Muroni non è affatto illogica ma, al contrario, convinta, completa e convincente. La sentenza ribadisce anche che nessuna violazione di legge si è prodotta con l'individuazione fotografica, alla luce della costante insegnamento di legittimità secondo cui non è nulla né inutilizzabile la ricognizione personale compiuta dalla persona chiamata, nel corso delle indagini preliminari, ad eseguire (una o più volte) l'individuazione fotografica, in quanto non vietata da alcuna norma di legge (Sez. 2 , n. 19635 del 19/02/2021, Vitello, Rv. 281232); trattasi di prova atipica che ben può essere valorizzata dal giudice, nell'ambito del suo libero convincimento, ai fini della dimostrazione dei fatti, ove sia accertata la credibilità della persona che, in sede di individuazione, si sia detta certa dell'identificazione operata (Sez. F, n. 43285 del 08/08/2019, Diana, Rv. 277471). La sentenza chiarisce anche che il riconoscimento dell'imputato da parte del testimone è stato certo e niente affatto dubbioso. 2. La ricostruzione della condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] da parte della Corte territoriale è logica e coerente con i dati probatori. Le censure del ricorrente sono del tutto generiche: soprattutto non contrastano un passaggio fondamentale della motivazione, quello in cui si evidenzia, sulla base dell'esame dei tabulati, che, alle 14'37, il telefono cellulare dell'imputato aveva impegnato una cella vicinissima al centro abitato di [OSCURATO:PERSONA]; i tabulati indicavano un rapido avvicinamento a quel centro partendo da Guasila. Tale circostanza rendeva del tutto verosimile che [OSCURATO:PERSONA] fosse il giovane osservato alcuni minuti dopo dall'appuntato Muroni. La sentenza (così come quella di primo grado) si confronta efficacemente con la consulenza tecnica della difesa, dimostrandone la non decisività. La valutazione dell'attendibilità dei testimoni della difesa (che avevano visto Mascia prima del suo arrivo all'abitazione dei genitori) è svolta in dettaglio e non è limitata ad affermare l'inattendibilità in conseguenza della conoscenza dell'imputato. Non risulta affatto illogico il ragionamento della Corte territoriale, secondo cui era ben possibile che l'appuntato Muroni non si fosse accorto dell'ingresso di Mascia nell'abitazione dei genitori (verosimilmente operato con cautela), salvo poi rendersi conto della sua uscita dal cancello. Infine, la motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche è censurata genericamente e con argomentazioni in fatto. Il ricorrente richiama la "sostanziale" incensuratezza - vale a dirsi la non incensuratezza - senza rammentare che si tratta di elemento che, per dettato del legislatore, non è di per sé sufficiente per il riconoscimento del beneficio, nonché la giovane età dell'imputato: un dato assai vago, tenuto conto che il ricorrente aveva 24 anni e non viveva più nell'abitazione dei genitori, risultando, quindi, una persona adulta. In ogni caso, la Corte territoriale ha evidenziato la gravità del fatto: in effetti, non solo era significativo il numero delle armi e la circostanza che una di esse fosse carica, ma soprattutto che, insieme alle pistole, fossero custoditi due passamontagna. 3. Analoghe valutazioni devono essere fatte con riferimento al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Anche in questo caso si contesta genericamente la "ricostruzione romanzata e colorita della fuga con le armi di [OSCURATO:PERSONA]", ritenuta inverosimile: censura generica, già mossa con l'atto di appello e che la Corte territoriale ha puntigliosamente respinto, fornendo, al contrario, una descrizione della condotta di [OSCURATO:PERSONA] - che, si ricordi, era stato avvisato dalla famiglia della perquisizione in corso - attendibile e compatibile con le distanze e con i tabulati telefonici.Si è già detto della logicità della motivazione della sentenza in ordine alla possibilità che l'appuntato Muroni non si fosse avveduto dell'ingresso di [OSCURATO:PERSONA] nell'abitazione; la difesa osserva che "niente esclude che egli non abbia potuto vedere neppure da dove usciva la persona che è stata poi inseguita": congettura che si scontra con la precisa testimonianza del militare che, del resto, proprio perché aveva visto la persona uscire dal cancello, si era precipitato all'interno dell'abitazione per avvisare i colleghi. Si è già trattato il tema della utilizzabilità dell'individuazione fotografica e della validità del riconoscimento fatto in dibattimento. La sentenza descrive in dettaglio l'atteggiamento ostruzionistico posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] fin dall'inizio della perquisizione: dapprima cercando di tenere i carabinieri nella cucina, poi dando in escandescenze quando l'appuntato Muroni era giunto ad avvisare di avere visto l'uomo in fuga e, infine, cercando di impedire che i carabinieri si precipitassero fuori dall'abitazione, facendo cadere il brigadiere Mocci con lo sgambetto. In effetti, tale atteggiamento ben si comprende alla luce della telefonata che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto dalla madre e del conseguente tentativo - riuscito - di penetrare non visto nell'abitazione dei genitori e prelevare le armi, dandosi alla fuga: occorreva, quindi, che la perquisizione dei locali venisse ritardata per dare la possibilità al figlio di portare via le armi. Le escandescenze e lo sgambetto, a loro volta, costituivano un tentativo disperato di ritardare l'inseguimento, tentativo anch'esso, in verità, riuscito. 4. Anche la contestazione del concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione delle armi è manifestamente infondata. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la Corte territoriale non fonda la decisione esclusivamente sull'atteggiamento ostruzionistico tenuto nei confronti dei carabinieri, né sul mero fatto che le armi erano custodite nella sua abitazione: tali condotte - del tutto logicamente - sono state ritenute indicative della consapevolezza della presenza delle armi e, a sua volta, il suo status di capo famiglia e i suoi precedenti specifici per detenzione di armi hanno convinto la Corte territoriale che egli fosse codetentore delle stesse. D'altro canto - si ricordi - [OSCURATO:PERSONA] non era più convivente con i genitori. Si deve ricordare che, sebbene la mera coabitazione con l'illegittimo detentore dell'arma non sia sufficiente a configurare un concorso nella detenzione abusiva delle armi (Sez. 1, n. 31171 del 02/04/2021, Lisciarelli, Rv. 281645), è necessario e sufficiente che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale di esse e si trovi, pertanto, in una situazione di fatto tale per cui possa, comunque, in qualsiasi momento, disporne (Sez. 1, n. 6796 del 22/01/2019, Susino, Rv. 274806). Il ruolo di capofamiglia di [OSCURATO:PERSONA] e la condotta tenuta in occasione della perquisizione rendono del tutto logica la conclusione della Corte territoriale secondo cui egli volesse sottrarre le armi al sequestro per continuarne l'illecita detenzione. Il fatto che gli altri familiari non siano stati imputati per il medesimo reato, ovviamente, non è in alcun modo decisivo per ritenere illegittima la condanna del ricorrente; che quella di [OSCURATO:PERSONA] fosse, invece, una connivenza, come tale non punibile, rispetto alla detenzione delle armi da parte del figlio è escluso dalla sentenza impugnata sulla base degli elementi già evidenziati. Che, poi, le armi fossero custodite nella sua abitazione e non "in una casa del paese", è pacifico, alla luce di quanto osservato dall'appuntato Muroni: custodite nella sua abitazione - in cui il figlio non viveva più stabilmente - e nella sua piena conoscenza. Non ricorre affatto la violazione degli artt. 192, comma 2, e 533 cod. proc. pen.: sulla base di fatti certi - che le armi fossero custodite nella sua abitazione, che egli fosse a conoscenza della loro presenza, che si tratti di pregiudicato per detenzione di armi, che egli (e la moglie) con la telefonata e l'atteggiamento ostruzionistico, avessero permesso al figlio Graziano di prelevare le armi e di darsi alla fuga - la Corte territoriale ha tratto la conclusione che non si trattava di armi di pertinenza del solo figlio, ma codetenute con il ricorrente. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili d
Sentenza Cassazione n. 25167/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris