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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 27667/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettersentitelle conclusioni del PGt--_\;_se,\c52,11e Ce\>:,..,cocàè, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.

A ragione della decisione ha evidenziato, quanto ai reati di tentato danneggiamento ed estorsione ai danni dell'agenzia Snarn e dell'Istituto di vigilanza Sudpol, che si trattava di condotte realizzate tra gennaio e febbraio 2011, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, perpetrati nei riguardi di soggetto diverso da Pietro di Costa, titolare dell'Istituto di vigilanza [OSCURATO:PERSONA], vittima dei reati giudicati con la sentenza sub 2).

Quanto, poi, ai reati separatamente giudlicati ai danni di Pietro di Costa, pur prendendo atto dell'identità della persona offesa, evidenziava come - avuto riguardo all'epoca di realizzazione degli stessi - ciascuna deliberazione criminosa fosse caratterizzata dalla estemporaneità.

2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione e, con un unico articolato motivo, lamenta che giudice dell'esecuzione avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità, ampiamente richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell'unicità del disegno criminoso, invece sicuramente ravvisabile, stante la comune finalità per il raggiungimento della quale egli avrebbe agito, in modo sistematico, per il proprio arricchimento.

Vi sarebbe, infatti, identità della persona offesa ([OSCURATO:PERSONA]) tra cinque condotte illecite e analogia nel modus operandi, essendo tutte perpetrate ai danni di concorrenti Istituti di vigilanza.

L'elemento unificatore sarebbe, dunque, individuabile nell'intenzione di creare le condizioni per agire in regime di monopolio, sbaragliando la concorrenza. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, inoltre, non avrebbe dato alcuna risposta alla segnalata identità del /ocus commissi delicti, oltre che al contesto temporale "propedeutico" tra i reati giudicati dalle due sentenze.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA]„ è intervenuto con requisitoria scritta, depositata il 17 gennaio 2024. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2.

Deve in primo luogo osservarsi che la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale è stata presentata il giorno 17 gennaio 2024 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del 231 febbraio 2024, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

Delle relative argomentazioni e conclusioni, dunque, il Collegio non terrà conto, essendo detto termine funzionale alle esigenze di effettività e adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista dell'udienza cui le parti non sono ammesse a comparire, potendo trasmettere memorie di replica fino al quinto giorno antecedente (Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414).

3. Venendo al ricorso, com'è noto, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente c:he nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) e che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094).

Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740).

3. Tanto premesso, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione e, pur rilevando che si tratta di reati perpetrati dal ricorrente nella peculiare qualità dell'esercizio di un'impresa e in parte ai danni della medesima persona offesa, ha evidenziato in maniera esente da illogicità e incongruenze, quale elemento decisivo per escludere l'unicità di disegno criminoso la circostanza che i fatti sono riconducibili ad autonome e occasionali determinazioni, insorte e delineate nei loro elementi cognitivi e volitivi in distinti momenti storici.

Ha altresì evidenziato come le asserite analogie, pur segnalate dalla difesa, siano piuttosto ascrivibili a un'abitualità nella commissione di reati, a dimostrazione dell'esistenza di un programma delinquenziale a carattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito, ritenuto incompatibile con un'unica, antecedente, risoluzione criminosa.

A fronte di tanto, il ricorrente, nel censurare la motivazione dell'ordinanza impugnata, richiama quale elemento unificatore l'intento di estromettere i concorrenti e, tra questi, [OSCURATO:PERSONA], ma così facendo mostra di confondere l'unicità del movente con il vincolo della continuazione.

Per l'accertamento della continuazione non bisogna, invero, avere riguardo agli intenti perseguiti dall'autore delle diverse azioni delittuose, giacché l'identità del movente è insufficiente a rivelare la medesimezza del disegno criminoso, il quale non va poi confuso con il generico proposito di commettere reati o con la scelta di una condotta di vita fondata sul delitto, essendo invece necessario che le singole violazioni di legge siano tutte rapportabili a un atto psichico unico, ossia siano state previste e deliberate come momenti di attuazione di un programma preventivamente ideato ed elaborato nelle sue linee generali ed essenziali (Sez. 1, n. 785 del 06/02/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 203987).

4. L'impugnazione va, pertanto, dichiarata inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettersentitelle conclusioni del PGt--_\;_se,\c52,11e Ce\>:,..,cocàè, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. A ragione della decisione ha evidenziato, quanto ai reati di tentato danneggiamento ed estorsione ai danni dell'agenzia Snarn e dell'Istituto di vigilanza Sudpol, che si trattava di condotte realizzate tra gennaio e febbraio 2011, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, perpetrati nei riguardi di soggetto diverso da Pietro di Costa, titolare dell'Istituto di vigilanza [OSCURATO:PERSONA], vittima dei reati giudicati con la sentenza sub 2). Quanto, poi, ai reati separatamente giudlicati ai danni di Pietro di Costa, pur prendendo atto dell'identità della persona offesa, evidenziava come - avuto riguardo all'epoca di realizzazione degli stessi - ciascuna deliberazione criminosa fosse caratterizzata dalla estemporaneità. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione e, con un unico articolato motivo, lamenta che giudice dell'esecuzione avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità, ampiamente richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell'unicità del disegno criminoso, invece sicuramente ravvisabile, stante la comune finalità per il raggiungimento della quale egli avrebbe agito, in modo sistematico, per il proprio arricchimento. Vi sarebbe, infatti, identità della persona offesa ([OSCURATO:PERSONA]) tra cinque condotte illecite e analogia nel modus operandi, essendo tutte perpetrate ai danni di concorrenti Istituti di vigilanza. L'elemento unificatore sarebbe, dunque, individuabile nell'intenzione di creare le condizioni per agire in regime di monopolio, sbaragliando la concorrenza. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, inoltre, non avrebbe dato alcuna risposta alla segnalata identità del /ocus commissi delicti, oltre che al contesto temporale "propedeutico" tra i reati giudicati dalle due sentenze. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA]„ è intervenuto con requisitoria scritta, depositata il 17 gennaio 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Deve in primo luogo osservarsi che la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale è stata presentata il giorno 17 gennaio 2024 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del 231 febbraio 2024, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Delle relative argomentazioni e conclusioni, dunque, il Collegio non terrà conto, essendo detto termine funzionale alle esigenze di effettività e adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista dell'udienza cui le parti non sono ammesse a comparire, potendo trasmettere memorie di replica fino al quinto giorno antecedente (Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414). 3. Venendo al ricorso, com'è noto, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente c:he nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) e che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094). Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740). 3. Tanto premesso, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione e, pur rilevando che si tratta di reati perpetrati dal ricorrente nella peculiare qualità dell'esercizio di un'impresa e in parte ai danni della medesima persona offesa, ha evidenziato in maniera esente da illogicità e incongruenze, quale elemento decisivo per escludere l'unicità di disegno criminoso la circostanza che i fatti sono riconducibili ad autonome e occasionali determinazioni, insorte e delineate nei loro elementi cognitivi e volitivi in distinti momenti storici. Ha altresì evidenziato come le asserite analogie, pur segnalate dalla difesa, siano piuttosto ascrivibili a un'abitualità nella commissione di reati, a dimostrazione dell'esistenza di un programma delinquenziale a carattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito, ritenuto incompatibile con un'unica, antecedente, risoluzione criminosa. A fronte di tanto, il ricorrente, nel censurare la motivazione dell'ordinanza impugnata, richiama quale elemento unificatore l'intento di estromettere i concorrenti e, tra questi, [OSCURATO:PERSONA], ma così facendo mostra di confondere l'unicità del movente con il vincolo della continuazione. Per l'accertamento della continuazione non bisogna, invero, avere riguardo agli intenti perseguiti dall'autore delle diverse azioni delittuose, giacché l'identità del movente è insufficiente a rivelare la medesimezza del disegno criminoso, il quale non va poi confuso con il generico proposito di commettere reati o con la scelta di una condotta di vita fondata sul delitto, essendo invece necessario che le singole violazioni di legge siano tutte rapportabili a un atto psichico unico, ossia siano state previste e deliberate come momenti di attuazione di un programma preventivamente ideato ed elaborato nelle sue linee generali ed essenziali (Sez. 1, n. 785 del 06/02/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 203987). 4. L'impugnazione va, pertanto, dichiarata inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som
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