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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 38725/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano respingeva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Pavia aveva negato al detenuto il riconoscimento dell'indennizzo per equivalente per violazione dell'art. 3 CEDU, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite del 24/09/2020.

Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, lamentando, come unico motivo di ricorso, la mancanza e/o manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con coerenti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Gli asseriti vizi della motivazione rappresentano inoltre motivi manifestamente infondati, poiché dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione risulta esistente e connotata da lineare e coerente logicità, nonché conforme alla esauriente disanima dei dati probatori.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano respingeva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Pavia aveva negato al detenuto il riconoscimento dell'indennizzo per equivalente per violazione dell'art. 3 CEDU, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite del 24/09/2020. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, lamentando, come unico motivo di ricorso, la mancanza e/o manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con coerenti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Gli asseriti vizi della motivazione rappresentano inoltre motivi manifestamente infondati, poiché dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione risulta esistente e connotata da lineare e coerente logicità, nonché conforme alla esauriente disanima dei dati probatori. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38725/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris