CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 gennaio 2025
Cassazione n. 41655/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Cagliari. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari del 13/01/2025, con la quale èstata confermata la sentenza del Tribunale di Cagliari del 29/11/2023, che aveva dichiarato l’imputatoresponsabile del reato di furto aggravato in contestazione (fatto del 17.3.2015). 2. Il ricorrente lamenta quanto segue. I) Violazione di legge,in relazione all’art. 599 - bis , comm a 3 , cod. proc. pen. , per avere la Corte di appello immediatamente pronunciato sentenza nel merito, subito dopo avere rigettato la proposta di concordato presentata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], svoltasi in trattazione scritta. II) Vizio di motivazione, per mancata risposta al motivo di gravame con cui la difesa lamentava l’assenza di documentazione in atti circa ilrispetto delle garanzie difensive nell’acquisizione –da altro procedimento penale - del campione salivare utilizzato per la comparazione con la traccia ematica rinvenuta sulla scena del delitto in esame. III) V iolazione di legge e vizio motivazionale , i n relazione alla mancata applicazione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art 62,n. 4, cod. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Èfondato e assorbente il primo motivo di carattere processuale. 5. Come condivisibilmente osservato dal ricorrente e dal Procuratore generale, nella specie trova applicazione l’insegnamento secondo cui, in tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c) e 180 cod. proc. pen., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo proposto dalle parti, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall'art. 602, comma 1 - bis, cod. proc. pen., atteso che, in tal modo, risulta impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito (cfr. Sez. 4, n. 10897 del 29/01/2025, Rv. 287790 –01; Sez. 5, n. 47574 del 02/07/2019, Rv. 277546 – 01). Tale principio è stato disatteso dalla Corte territoriale, la quale ha pronunciato la sentenza impugnata immediatamente dopo il rigetto della proposta di concordato,omettendo di disporre la prosecuzione del dibattimento, come invece avrebbe dovuto, atteso che le parti, in sede di giudizio cartolare, avevano concluso soltanto per l’accoglimento della proposta di concordato, e non anche (in ipotesi di rigetto della richiesta) nel merito. Solo in tale ultimo caso, infatti, i giudicanti avrebbero potuto emettere sentenza, potendo ritenere configurabile una rinuncia implicita della difesa alla proposizione di un nuovo accordo sulla pena (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 45287 del 17/10/2023, Santacruz, Rv. 285347 –01). 6. Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli attialla Corte di appello di Cagliari per il prosieguo. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti, per l'ulteriore corso, alla Corte di appello di Cagliari. Così deciso il 18