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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2024

Cassazione n. 28898/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del Tribunale cittadino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt.595 commi primo e terzo cod. pen.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo comune ad entrambi con il quale è stato dedotta l'estinzione dei reati per intervenuta remissione di querela.

Considerato che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625).

Rilevato che la remissione e l'accettazione sono state ritLalmente effettuate (in data 27 marzo 2024 presso la Sezione di PG- aliquota Carabinieri della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa) e che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione dei reati; In mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico dei querelati, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela.

Pone le spese del procedimento a cari o dei querelati.

Così deciso il 3 luglio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del Tribunale cittadino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt.595 commi primo e terzo cod. pen. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo comune ad entrambi con il quale è stato dedotta l'estinzione dei reati per intervenuta remissione di querela. Considerato che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625). Rilevato che la remissione e l'accettazione sono state ritLalmente effettuate (in data 27 marzo 2024 presso la Sezione di PG- aliquota Carabinieri della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa) e che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione dei reati; In mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico dei querelati, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a cari o dei querelati. Così deciso il 3 luglio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28898/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris