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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 aprile 2026

Cassazione n. 23809/2026

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ell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale per i minorenni di Milano incomposizione collegiale, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiestapresentata nell’interesse di XXXXXXXXXXX, finalizzata ad ottenere la applicazione delregime della continuazione in relazione ai reati di cui a due sentenze esecutive.2.

Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore,XXXXX, deducendo violazione dell’art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione almancato riconoscimento del vincolo della continuazione.Ci si duole che il Giudice a quo non abbia riconosciuto detto vincolo per il mero diniegodella responsabilità da parte dell’imputato in ordine alla tentata rapina del 5 novembre 2021,che è elemento che non può rilevare ai fini dell’individuazione del medesimo disegnocriminoso attenendo alla strategia difensiva, nonché per la diversità dei correi, delle personeoffese, del tempo e del luogo di commissione dei reati; e che non abbia, invece, consideratoil lasso temporale ravvicinatissimo tra le due rapine, commesse il 5 e il 12 novembre 2021,tale da far pensare ad un deliberato programma delinquenziale comune.

Si insiste, pertanto,per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.Se è vero che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede diesecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verificadella sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto,la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicitàe le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primoreato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

E’, tuttavia, anche vero che in tema di riconoscimentodella continuazione tra reati commessi da soggetto minorenne, l'art. 1, comma primo, d.P.R.n. 448 del 1998, che prevede l'adeguamento degli istituti processuali alla personalità ed alleesigenze educative del minore, può operare sul piano della prova del disegno criminosounificante, nel senso che mentre lo "stile di vita" ha normalmente un valore sintomatico nonelevato e di contorno, perché non consente di distinguere tra la mera ripetizione o abitualitàdi certi comportamenti e la loro anticipata programmazione, nel caso del minore, invece, inconsiderazione della particolare intensità dell'adesione a scelte di vita condizionatedall'ambiente, dal carattere e dall'immaturità del soggetto, queste scelte possono assumereun elevato significato indicativo anche circa la programmazione anticipata di singolecondotte, specie in presenza di altri elementi sintomatici come la medesima tipologia deireati commessi e la loro prossimità temporale (Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014,Marinkovic, Rv. 258228); e che, comunque, in tali casi incombe sul giudice di considerare,con puntuale motivazione, l'incidenza delle condizioni sociali ed ambientali in cui il minore ècresciuto sulla programmazione delle condotte illecite commesse, specialmente seconnotate da notevoli contiguità temporale ed uniformità di modalità esecutive, inconsiderazione della particolare sensibilità del medesimo e della conseguente suacondizionabilità dal contesto circostante (Sez. 1, n. 18318 del 26/03/2018, S., Rv. 273140).Valutazione, che è del tutto assente nell’ordinanza impugnata, nonostante le condottedi reato poste in essere dal minore risultino omogenee, trattandosi di tentata rapinaaggravata e lesioni aggravate, da un lato, e tentata rapina, lesioni aggravate e falsedichiarazioni connesse a detti reati, dall’altro, e siano state commesse rispettivamente il 5 eil 12 novembre 2021 e, quindi, a distanza, le une dalle altre, di appena una settimana.Ne conseguono l’annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio alTribunale per i minorenni di Milano - Ufficio G.i.p., quale giudice dell'esecuzione, in diversacomposizione collegiale giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013, per una rivalutazionecomplessiva degli elementi sintomatici dell’unicità del disegno criminoso alla luce dei principisopra indicati.La minore età del condannato al momento della commissione dei reati di cui allarichiesta di unificazione giustifica l’oscuramento come da dispositivo.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale per i minorenni dimilano - ufficio gip.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale per i minorenni di Milano incomposizione collegiale, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiestapresentata nell’interesse di XXXXXXXXXXX, finalizzata ad ottenere la applicazione delregime della continuazione in relazione ai reati di cui a due sentenze esecutive.2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore,XXXXX, deducendo violazione dell’art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione almancato riconoscimento del vincolo della continuazione.Ci si duole che il Giudice a quo non abbia riconosciuto detto vincolo per il mero diniegodella responsabilità da parte dell’imputato in ordine alla tentata rapina del 5 novembre 2021,che è elemento che non può rilevare ai fini dell’individuazione del medesimo disegnocriminoso attenendo alla strategia difensiva, nonché per la diversità dei correi, delle personeoffese, del tempo e del luogo di commissione dei reati; e che non abbia, invece, consideratoil lasso temporale ravvicinatissimo tra le due rapine, commesse il 5 e il 12 novembre 2021,tale da far pensare ad un deliberato programma delinquenziale comune. Si insiste, pertanto,per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.Se è vero che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede diesecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verificadella sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto,la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicitàe le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primoreato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). E’, tuttavia, anche vero che in tema di riconoscimentodella continuazione tra reati commessi da soggetto minorenne, l'art. 1, comma primo, d.P.R.n. 448 del 1998, che prevede l'adeguamento degli istituti processuali alla personalità ed alleesigenze educative del minore, può operare sul piano della prova del disegno criminosounificante, nel senso che mentre lo "stile di vita" ha normalmente un valore sintomatico nonelevato e di contorno, perché non consente di distinguere tra la mera ripetizione o abitualitàdi certi comportamenti e la loro anticipata programmazione, nel caso del minore, invece, inconsiderazione della particolare intensità dell'adesione a scelte di vita condizionatedall'ambiente, dal carattere e dall'immaturità del soggetto, queste scelte possono assumereun elevato significato indicativo anche circa la programmazione anticipata di singolecondotte, specie in presenza di altri elementi sintomatici come la medesima tipologia deireati commessi e la loro prossimità temporale (Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014,Marinkovic, Rv. 258228); e che, comunque, in tali casi incombe sul giudice di considerare,con puntuale motivazione, l'incidenza delle condizioni sociali ed ambientali in cui il minore ècresciuto sulla programmazione delle condotte illecite commesse, specialmente seconnotate da notevoli contiguità temporale ed uniformità di modalità esecutive, inconsiderazione della particolare sensibilità del medesimo e della conseguente suacondizionabilità dal contesto circostante (Sez. 1, n. 18318 del 26/03/2018, S., Rv. 273140).Valutazione, che è del tutto assente nell’ordinanza impugnata, nonostante le condottedi reato poste in essere dal minore risultino omogenee, trattandosi di tentata rapinaaggravata e lesioni aggravate, da un lato, e tentata rapina, lesioni aggravate e falsedichiarazioni connesse a detti reati, dall’altro, e siano state commesse rispettivamente il 5 eil 12 novembre 2021 e, quindi, a distanza, le une dalle altre, di appena una settimana.Ne conseguono l’annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio alTribunale per i minorenni di Milano - Ufficio G.i.p., quale giudice dell'esecuzione, in diversacomposizione collegiale giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013, per una rivalutazionecomplessiva degli elementi sintomatici dell’unicità del disegno criminoso alla luce dei principisopra indicati.La minore età del condannato al momento della commissione dei reati di cui allarichiesta di unificazione giustifica l’oscuramento come da dispositivo. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale per i minorenni dimilano - ufficio gip.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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