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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13999/2026

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di appello di Catania;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenutaprescrizione con conferma della disposta confisca per euro 56.627,00:lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito conmemoria di replica per l’accoglimento del ricorso e in subordine per ladichiarazione di prescrizione e revoca della confisca.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza di cui in epigrafe, la corte di appello di Catania, riformandola sentenza del tribunale di Ragusa, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine aireati ex artt. 5 del Dlgs. 74/2000 e limitatamente all'evasione dell'IVA,dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essersi estintoper prescrizione il reato ex art. 5 citato di cui al capo 1) di imputazione,rideterminando la pena applicata, disponendo la confisca di denaro e beni delLauretta sino a concorrenza dell’IVA evasa, e confermando nel resto la sentenzaimpugnata.2.

Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione LaurettaGiovanni mediante il proprio difensore, deducendo cinque motivi diimpugnazione.3.

Con il primo, deduce il vizio di violazione di legge processuale per avere igiudici fondato il giudizio di colpevolezza solo su presunzioni tributarie,inammissibili, e procedendo in via induttiva, così da dar luogo all’inversionedell’onere della prova.

Il teste di polizia giudiziaria chiamato ad effettuare gliaccertamenti sulla imposta evasa avrebbe ammesso di non avere contezzadell’ammontare certo della imposta evasa, ossia se la stessa fosse stata calcolataal 21 o al 4 % essendo quest’ultima quella corretta da applicare.

Inoltre, la Cortedi appello si sarebbe affidata solo all’accertamento induttivo operato daifunzionari della Agenzia delle Entrate, e si richiama giurisprudenza cheragionevole dubbio a fronte dell’incertezza sugli accertamenti e sulla aliquotaapplicata.4.

Con il secondo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge in ordineal dolo del reato con riguardo alla coscienza e consapevolezza del superamentodella soglia di punibilità.5.

Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazioneall’art. 131 bis cod. proc. pen., per intervenuta erronea esclusione.6.

Con il quarto deduce la violazione degli artt. 163 e 164 cod. proc. pen.per la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale dellapena.7.

Con il quinto deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazionein ordine alla richiesta di sostituzione della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Riguardo al primo motivo, si premette che sussiste un caso di cd.“doppia conforme”, per cui la motivazione va rinvenuta nella lettura complessivae coordinata di entrambe le sentenze.2.

Già dalla prima decisione emerge che il teste Occhipinti ha datoindividuazione delle aliquote in base alle quali si è accertata l’imposta evasa.

Gliammontari evasi furono determinati non solo con lo spesometro ma ancheverificando i dati riguardanti clienti e fornitori e quindi le fatture emesse per il2012 e 2013 ( cfr. pg. 4 della prima sentenza).

Riscontri sono stati assicurati daun teste della Guardia di Finanza, che ha specificato come si procedetteall’individuazione di compravendite e alla acquisizione dell’elenco dei fornitori,oltre ad esservi stata corrispondente documentazione prodotta.

Specificheindagini furono svolte in relazione a determinati fornitori e clienti anche mediantesub delega.

Altro teste della Guardia di finanza ha illustrato specifici rapporticommerciali riguardanti l’imputato, e sono emersi ulteriori riscontri documentali,costituiti da documentazione contabile, in particolare relativa a rapporti con lasocietà Trinacria, a conferma della effettività delle operazioni individuate ecalcolate ai fini in esame.

Altri riscontri sono stati assicurati da ulteriori testi(Lumia, Corbino, Pisano, su fatture anche presumibilmente inerenti prestazioniinesistenti), i contenuti delle cui deposizioni sono specificati in sentenza ( pag.5).

Segue una conclusiva quanto congrua rilevazione finale della intervenutaprova di quanto oggetto di condanna, alla luce di accertamenti plurimi ancheaccompagnati da verifiche documentali e riscontri pure raccolti presso i piùrilevanti clienti ( pag. 6).

Si tratta peraltro, come precisato dai giudici, di unaprova ricostruita secondo criteri prudenziali, ispirata ai ”più contenuti importioggetto della contestazione”.Coerente appare anche l’osservazione della emersione del dolospecifico di evasione, in considerazione della entità del superamento della sogliadi punibilità, della documentazione fiscale di riferimento della ditta dell’imputato,della macroscopica illegalità dell’attività svolta, ove si tenga conto anche dellaparallela inesistenza di parte rilevante delle operazioni.Il giudice ha anche illustrato le ragioni di inapplicabilità dell'art. 131 bisc.p. in ragione del consistente ammontare della imposta evasa oltre che dellareiterazione delle condotte, e giustificato la esclusione del beneficio della penasospesa con un precedente penale per il quale il beneficio era stato già accolto ein ragione, altresì, dell'assenza di elementi che ne giustificassero la reiterazionenel quadro, peraltro, della assenza di condotte riparatorie e sintomi diresipiscenza quali utili elementi, in tale contesto, per una prognosi favorevole dinon reiterazione di reati.3.

Rispetto a così organica e completa oltre che ragionevolemotivazione, la corte di appello oltre a dichiarare l'intervenuta prescrizione delreato di cui al capo 1), condividendo i contenuti della prima sentenza, ancherichiamando le risultanze istruttorie prima citate, ha respinto le confutazionidifensive, ribadendo la completezza e articolazione del compendio probatoriovalutato, del tutto estraneo a meri ed esclusivi rilievi induttivi, come giàillustrato.

La Corte ha anche superato una incertezza del teste Giannone circa lealiquote applicate, citando quanto precisato da altro teste, Occhipinti, che hachiarito come si fossero applicate diverse aliquote in relazione alle singole attivitàemerse e senza errore alcuno di calcolo ( pag. 4 della sentenza impugnata).La correlata rilevazione anche della mancata allegazione difensiva dielementi a discarico - compresa l’ assenza di rappresentazione, da parte delladifesa medesima, di calcoli alternativi - non costituisce un’inversione dell'oneredella prova, come qui sostenuto in ricorso, atteso che una volta ricostruito unvalido quadro indiziario o probatorio, quale quello sopra sintetizzato, diventaonere della difesa cercare di superarlo o utilmente scalfirlo mediante proprievalide rilevazioni e/o allegazioni.

Quindi, quest'ultima osservazione dei giudici,qui criticata, è perfettamente in linea con l'attuale regime processuale.

Coerentee puntuale è anche la specificazione della sussistenza del dolo del reatoriprendendosi le già esposte argomentazioni del primo giudice.La Corte ha anche spiegato l'inapplicabilità dell'art. 131 bis c.p.sostanzialmente riprendendo le argomentazioni di cui alla prima sentenza e haproceduto analogamente anche in ordine all'invocato beneficio della penasospesa.Il diniego della sostituzione della pena, poi, trova fondamentomotivazionale nella assenza di una prognosi favorevole anche in punto diprobabilità di effettivo adempimento delle prestazioni conseguenti alla eventualepena sostitutiva e all'effetto deterrente della stessa, alla stregua delle stesseragioni poste a supporto del diniego del beneficio della pena sospesa, nonché allastregua della stessa personalità dell'imputato, ricostruita alla luce della tipologiadei reati commessi.4.

Rispetto ad una così coordinata e puntuale, oltre che ragionevolemotivazione complessiva, le deduzioni di cui al primo motivo si rivelano del tuttoavulse da ogni confronto con le due sentenze e meramente, quindi, apodittiche,risultando solo nello scritto difensivo, qui presentato, il presunto dato di ungiudizio di responsabilità penale fondato esclusivamente su procedure induttive.E peraltro, neppure si tenta di fornire dimostrazione di un tale assunto, medianteadeguate allegazioni.

Emerge quindi, l'assenza di ogni confronto con lamotivazione sopra delineata, nonostante il noto principio per cui i motivi diricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultanointrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessariacorrelazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato»(Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessariacorrelazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nelfatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato(Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425).In questo quadro, appare altresì utile ricordare che con riguardo allavalenza, in sede penale, delle presunzioni tributarie (che possonoessenzialmente individuarsi in quella sola di cui all'art. 32, d.P.R. n. 600 del 1973- la quale configura come ricavi sia i prelevamenti che i versamenti operati suconti correnti bancari -), questa Corte ha ritenuto le stesse inutilizzabili in baseal principio secondo cui le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, purpotendo avere valore indiziario, non possono costituire di per sé fonte di provadella commissione del reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto,che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente adelementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa(Sez. 3, n. 7078 del 23/01/2013 - dep. 13/02/2013, Rv. 254852).

E' ancheprincipio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui nonè consentito al giudice desumere dal silenzio dell’imputato sulla giustificazione diapparenti entrate reddituali, elementi o indizi di prova a suo carico, atteso cheallo stesso è riconosciuto il diritto al silenzio e che l'onere della prova gravasull'accusa (Sez. 6, n. 8958 del 27/01/2015 - dep. 27/02/2015, , Rv. 262499).Non deve, infatti, essere dimenticato che la negazione o il mancato chiarimento,da parte dell'imputato, di circostanze valutabili a suo carico nonchè la menzognao il semplice silenzio su queste ultime possono fornire al giudice argomenti diprova solo con carattere residuale e complementare ed in presenza di univocielementi probatori di accusa, non potendo determinare alcun sovvertimentodell'onere probatorio (in termini: Sez. 1, n. 2653 del 26/10/2011 - dep.23/01/2012.

M., Rv. 251828).In altri termini è rimesso al giudice penale il compito di accertarel'ammontare dell'imposta evasa, mediante una verifica che, privilegiando il datofattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzanol'ordinamento fiscale, può sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione conquella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario (Sez. 3, n. 38684del 04/06/2014 - dep. 23/09/2014, Rv. 260389).Tuttavia, per quanto sinora osservato, il quadro probatorio disponibileè risultato del tutto estraneo alla utilizzazione di mere presunzioni.

Può dunquestabilirsi che, posto che sono presunzioni - in ambito tributario - essenzialmentequella ex art. 32, d.P.R. n. 600 del 1973, si inseriscono invece, nella prospettivadi indizi o prove, così assumendo ben altra portata rispetto a mere presunzioni, irilievi induttivi, come tali necessariamente fondati su elementi di fatto oltre chepercorsi logici.

Più in generale, quindi, costituisce un ben diverso supportoindiziario e probatorio rispetto a mere oltre che alquanto circoscritte presunzionitributarie, il complesso di procedimenti induttivi accompagnato inevitabilmenteda analisi documentali, contabili e testimoniali, come emerso nel caso in esame.5.

Inammissibile è anche il secondo motivo alla luce delle congrueargomentazioni offerte dai giudici, dovendosi quindi dissentire dalla tesi difensivaper cui il dolo sarebbe stato desunto solo dalla condotta omissiva inerente lamancata dichiarazione Iva.

Anche in tal caso il motivo appare estraneo ad unacompiuta considerazione e conseguente necessaria specifica confutazione dellecomplessive argomentazioni formulate in sentenze.

Quanto alla finale citazionedi incertezza in tema di aliquote applicabili, espressa da un teste, è sufficienterichiamare al riguardo la puntuale e articolata risposta della Corte, che ha citatoaltri testi e spiegato l’adeguatezza della risposta sul tema, in grado di darecertezza ai calcoli e alle aliquote applicate: ancora una volta manca un puntualeconfronto con la motivazione.

Né è sufficiente, lo si ricordi, il mero rinvio a motividi gravame, come pure effettuato nel motivo in esame, posto il noto principio percui in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da partedel giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera ilricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e ladecisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazionedelle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato dilegittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delleragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3 - , n.8065 del 21/09/2018 Ud. (dep. 25/02/2019 ) Rv. 275853 - 02).6.

In ordine al terzo motivo, costituisce una mera valutazione dimerito, come tale inammissibile in questa sede, l'affermazione per cui ladifferenza tra imposta evasa e soglia di punibilità pari a circa 6000 euro sarebbelieve.

Quanto alla contestata valorizzazione della ripetizione delle condotte, sitratta di censura del tutto infondata ove si osservi che i giudici hanno già fondatoil diniego della fattispecie ex art. 131 bis c.p. sulla base della entità deldiscostamento dalla soglia di punibilità, ritenuta rilevante, così operando ungiudizio in linea con il principio per cui, ai fini dell'applicabilità della causa diesclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato conriferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non ènecessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendosufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (Fattispecie in cui la Corte haritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilitàin conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvistodi assicurazione). (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 - 01).Non può trascurarsi altresì, in una necessaria valutazione complessiva dellasentenza - per cui la stessa costituisce un tutto coerente ed organico, con laconseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un validopercorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato,dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione diuna determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza aiquali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (v.

Sez. 4, n. 4491 del17/10/2012 (dep. 2013), Rv. 255096 - 01 ) -, che i giudici hanno valutato anchela pregressa sussistenza di un reato della stessa indole (per la disobbedienza adordini di legge o autorità), quale la omessa esecuzione di un ordine del giudice,ancorchè espressamente considerato solo in rapporto al diniego della penasospesa; per cui, nel quadro di tale organica valutazione delle ulteriori condottepenalmente rilevanti deve ritenersi concretamente applicato anche il principiosecondo il quale, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ilpresupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore abbiacommesso altri reati della stessa indole, per tali intendendosi quelli che, anchese incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per lecircostanze oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono statecompiute, o per i motivi che li hanno determinati. (Fattispecie in cui si è ritenutaabituale la condotta di chi, condannato per il delitto di cui all'art. 75, comma 2,d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, annoverava plurimi precedenti per il delitto dievasione). (Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024, S., Rv. 286154 - 01).Nel caso in esame e nella prospettiva complessiva sopra indicata,appare dunque coerente e corretta per il diniego, la valorizzazione, accanto airipetuti reati tributari commessi, ancorchè taluno prescritto, anche della condottaomissiva prima citata, rientrante tra i precedenti a carico.7.

Il quarto motivo, sulla mancata sospensione condizionale dellapena, è anche esso oggetto di censura di mero fatto e priva di pieno confrontocon la già sopra esposta, organica e ragionevole motivazione dei giudici sulpunto qui in esame.8.

Riguardo al motivo inerente il rigetto della richiesta di penasostitutiva, devono formularsi considerazioni analoghe a quelle immediatamentesopra elaborate.

In proposito si deve altresì osservare che la motivazione dellacorte appare tutt'altro che insufficiente o generica atteso che si articola, lo siripete, in una negativa prognosi favorevole, anche in punto di probabilità dieffettivo adempimento delle prestazioni conseguenti alla eventuale penasostitutiva e all'effetto deterrente della stessa, formulata alla stregua dellestesse ragioni poste a supporto del diniego del beneficio della pena sospesa, ealla stregua della stessa personalità dell'imputato, ricostruita alla luce dellatipologia dei reati commessi, connotati da una chiara idiosincrasia al rispetto diobblighi o prescrizioni.9.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con impossibilitàcome noto di ogni verifica in questa sede della prescrizione ad oggieventualmente maturata, e con conseguente onere per il ricorrente, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto,poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia statopresentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmendeRoma il 2.4.2026Il Consigliere Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di Catania;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenutaprescrizione con conferma della disposta confisca per euro 56.627,00:lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito conmemoria di replica per l’accoglimento del ricorso e in subordine per ladichiarazione di prescrizione e revoca della confisca.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza di cui in epigrafe, la corte di appello di Catania, riformandola sentenza del tribunale di Ragusa, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine aireati ex artt. 5 del Dlgs. 74/2000 e limitatamente all'evasione dell'IVA,dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essersi estintoper prescrizione il reato ex art. 5 citato di cui al capo 1) di imputazione,rideterminando la pena applicata, disponendo la confisca di denaro e beni delLauretta sino a concorrenza dell’IVA evasa, e confermando nel resto la sentenzaimpugnata.2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione LaurettaGiovanni mediante il proprio difensore, deducendo cinque motivi diimpugnazione.3. Con il primo, deduce il vizio di violazione di legge processuale per avere igiudici fondato il giudizio di colpevolezza solo su presunzioni tributarie,inammissibili, e procedendo in via induttiva, così da dar luogo all’inversionedell’onere della prova. Il teste di polizia giudiziaria chiamato ad effettuare gliaccertamenti sulla imposta evasa avrebbe ammesso di non avere contezzadell’ammontare certo della imposta evasa, ossia se la stessa fosse stata calcolataal 21 o al 4 % essendo quest’ultima quella corretta da applicare. Inoltre, la Cortedi appello si sarebbe affidata solo all’accertamento induttivo operato daifunzionari della Agenzia delle Entrate, e si richiama giurisprudenza cheragionevole dubbio a fronte dell’incertezza sugli accertamenti e sulla aliquotaapplicata.4. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge in ordineal dolo del reato con riguardo alla coscienza e consapevolezza del superamentodella soglia di punibilità.5. Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazioneall’art. 131 bis cod. proc. pen., per intervenuta erronea esclusione.6. Con il quarto deduce la violazione degli artt. 163 e 164 cod. proc. pen.per la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale dellapena.7. Con il quinto deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazionein ordine alla richiesta di sostituzione della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Riguardo al primo motivo, si premette che sussiste un caso di cd.“doppia conforme”, per cui la motivazione va rinvenuta nella lettura complessivae coordinata di entrambe le sentenze.2. Già dalla prima decisione emerge che il teste Occhipinti ha datoindividuazione delle aliquote in base alle quali si è accertata l’imposta evasa. Gliammontari evasi furono determinati non solo con lo spesometro ma ancheverificando i dati riguardanti clienti e fornitori e quindi le fatture emesse per il2012 e 2013 ( cfr. pg. 4 della prima sentenza). Riscontri sono stati assicurati daun teste della Guardia di Finanza, che ha specificato come si procedetteall’individuazione di compravendite e alla acquisizione dell’elenco dei fornitori,oltre ad esservi stata corrispondente documentazione prodotta. Specificheindagini furono svolte in relazione a determinati fornitori e clienti anche mediantesub delega. Altro teste della Guardia di finanza ha illustrato specifici rapporticommerciali riguardanti l’imputato, e sono emersi ulteriori riscontri documentali,costituiti da documentazione contabile, in particolare relativa a rapporti con lasocietà Trinacria, a conferma della effettività delle operazioni individuate ecalcolate ai fini in esame. Altri riscontri sono stati assicurati da ulteriori testi(Lumia, Corbino, Pisano, su fatture anche presumibilmente inerenti prestazioniinesistenti), i contenuti delle cui deposizioni sono specificati in sentenza ( pag.5). Segue una conclusiva quanto congrua rilevazione finale della intervenutaprova di quanto oggetto di condanna, alla luce di accertamenti plurimi ancheaccompagnati da verifiche documentali e riscontri pure raccolti presso i piùrilevanti clienti ( pag. 6). Si tratta peraltro, come precisato dai giudici, di unaprova ricostruita secondo criteri prudenziali, ispirata ai ”più contenuti importioggetto della contestazione”.Coerente appare anche l’osservazione della emersione del dolospecifico di evasione, in considerazione della entità del superamento della sogliadi punibilità, della documentazione fiscale di riferimento della ditta dell’imputato,della macroscopica illegalità dell’attività svolta, ove si tenga conto anche dellaparallela inesistenza di parte rilevante delle operazioni.Il giudice ha anche illustrato le ragioni di inapplicabilità dell'art. 131 bisc.p. in ragione del consistente ammontare della imposta evasa oltre che dellareiterazione delle condotte, e giustificato la esclusione del beneficio della penasospesa con un precedente penale per il quale il beneficio era stato già accolto ein ragione, altresì, dell'assenza di elementi che ne giustificassero la reiterazionenel quadro, peraltro, della assenza di condotte riparatorie e sintomi diresipiscenza quali utili elementi, in tale contesto, per una prognosi favorevole dinon reiterazione di reati.3. Rispetto a così organica e completa oltre che ragionevolemotivazione, la corte di appello oltre a dichiarare l'intervenuta prescrizione delreato di cui al capo 1), condividendo i contenuti della prima sentenza, ancherichiamando le risultanze istruttorie prima citate, ha respinto le confutazionidifensive, ribadendo la completezza e articolazione del compendio probatoriovalutato, del tutto estraneo a meri ed esclusivi rilievi induttivi, come giàillustrato. La Corte ha anche superato una incertezza del teste Giannone circa lealiquote applicate, citando quanto precisato da altro teste, Occhipinti, che hachiarito come si fossero applicate diverse aliquote in relazione alle singole attivitàemerse e senza errore alcuno di calcolo ( pag. 4 della sentenza impugnata).La correlata rilevazione anche della mancata allegazione difensiva dielementi a discarico - compresa l’ assenza di rappresentazione, da parte delladifesa medesima, di calcoli alternativi - non costituisce un’inversione dell'oneredella prova, come qui sostenuto in ricorso, atteso che una volta ricostruito unvalido quadro indiziario o probatorio, quale quello sopra sintetizzato, diventaonere della difesa cercare di superarlo o utilmente scalfirlo mediante proprievalide rilevazioni e/o allegazioni. Quindi, quest'ultima osservazione dei giudici,qui criticata, è perfettamente in linea con l'attuale regime processuale. Coerentee puntuale è anche la specificazione della sussistenza del dolo del reatoriprendendosi le già esposte argomentazioni del primo giudice.La Corte ha anche spiegato l'inapplicabilità dell'art. 131 bis c.p.sostanzialmente riprendendo le argomentazioni di cui alla prima sentenza e haproceduto analogamente anche in ordine all'invocato beneficio della penasospesa.Il diniego della sostituzione della pena, poi, trova fondamentomotivazionale nella assenza di una prognosi favorevole anche in punto diprobabilità di effettivo adempimento delle prestazioni conseguenti alla eventualepena sostitutiva e all'effetto deterrente della stessa, alla stregua delle stesseragioni poste a supporto del diniego del beneficio della pena sospesa, nonché allastregua della stessa personalità dell'imputato, ricostruita alla luce della tipologiadei reati commessi.4. Rispetto ad una così coordinata e puntuale, oltre che ragionevolemotivazione complessiva, le deduzioni di cui al primo motivo si rivelano del tuttoavulse da ogni confronto con le due sentenze e meramente, quindi, apodittiche,risultando solo nello scritto difensivo, qui presentato, il presunto dato di ungiudizio di responsabilità penale fondato esclusivamente su procedure induttive.E peraltro, neppure si tenta di fornire dimostrazione di un tale assunto, medianteadeguate allegazioni. Emerge quindi, l'assenza di ogni confronto con lamotivazione sopra delineata, nonostante il noto principio per cui i motivi diricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultanointrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessariacorrelazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato»(Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessariacorrelazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nelfatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato(Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425).In questo quadro, appare altresì utile ricordare che con riguardo allavalenza, in sede penale, delle presunzioni tributarie (che possonoessenzialmente individuarsi in quella sola di cui all'art. 32, d.P.R. n. 600 del 1973- la quale configura come ricavi sia i prelevamenti che i versamenti operati suconti correnti bancari -), questa Corte ha ritenuto le stesse inutilizzabili in baseal principio secondo cui le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, purpotendo avere valore indiziario, non possono costituire di per sé fonte di provadella commissione del reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto,che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente adelementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa(Sez. 3, n. 7078 del 23/01/2013 - dep. 13/02/2013, Rv. 254852). E' ancheprincipio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui nonè consentito al giudice desumere dal silenzio dell’imputato sulla giustificazione diapparenti entrate reddituali, elementi o indizi di prova a suo carico, atteso cheallo stesso è riconosciuto il diritto al silenzio e che l'onere della prova gravasull'accusa (Sez. 6, n. 8958 del 27/01/2015 - dep. 27/02/2015, , Rv. 262499).Non deve, infatti, essere dimenticato che la negazione o il mancato chiarimento,da parte dell'imputato, di circostanze valutabili a suo carico nonchè la menzognao il semplice silenzio su queste ultime possono fornire al giudice argomenti diprova solo con carattere residuale e complementare ed in presenza di univocielementi probatori di accusa, non potendo determinare alcun sovvertimentodell'onere probatorio (in termini: Sez. 1, n. 2653 del 26/10/2011 - dep.23/01/2012. M., Rv. 251828).In altri termini è rimesso al giudice penale il compito di accertarel'ammontare dell'imposta evasa, mediante una verifica che, privilegiando il datofattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzanol'ordinamento fiscale, può sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione conquella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario (Sez. 3, n. 38684del 04/06/2014 - dep. 23/09/2014, Rv. 260389).Tuttavia, per quanto sinora osservato, il quadro probatorio disponibileè risultato del tutto estraneo alla utilizzazione di mere presunzioni. Può dunquestabilirsi che, posto che sono presunzioni - in ambito tributario - essenzialmentequella ex art. 32, d.P.R. n. 600 del 1973, si inseriscono invece, nella prospettivadi indizi o prove, così assumendo ben altra portata rispetto a mere presunzioni, irilievi induttivi, come tali necessariamente fondati su elementi di fatto oltre chepercorsi logici. Più in generale, quindi, costituisce un ben diverso supportoindiziario e probatorio rispetto a mere oltre che alquanto circoscritte presunzionitributarie, il complesso di procedimenti induttivi accompagnato inevitabilmenteda analisi documentali, contabili e testimoniali, come emerso nel caso in esame.5. Inammissibile è anche il secondo motivo alla luce delle congrueargomentazioni offerte dai giudici, dovendosi quindi dissentire dalla tesi difensivaper cui il dolo sarebbe stato desunto solo dalla condotta omissiva inerente lamancata dichiarazione Iva. Anche in tal caso il motivo appare estraneo ad unacompiuta considerazione e conseguente necessaria specifica confutazione dellecomplessive argomentazioni formulate in sentenze. Quanto alla finale citazionedi incertezza in tema di aliquote applicabili, espressa da un teste, è sufficienterichiamare al riguardo la puntuale e articolata risposta della Corte, che ha citatoaltri testi e spiegato l’adeguatezza della risposta sul tema, in grado di darecertezza ai calcoli e alle aliquote applicate: ancora una volta manca un puntualeconfronto con la motivazione. Né è sufficiente, lo si ricordi, il mero rinvio a motividi gravame, come pure effettuato nel motivo in esame, posto il noto principio percui in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da partedel giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera ilricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e ladecisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazionedelle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato dilegittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delleragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3 - , n.8065 del 21/09/2018 Ud. (dep. 25/02/2019 ) Rv. 275853 - 02).6. In ordine al terzo motivo, costituisce una mera valutazione dimerito, come tale inammissibile in questa sede, l'affermazione per cui ladifferenza tra imposta evasa e soglia di punibilità pari a circa 6000 euro sarebbelieve. Quanto alla contestata valorizzazione della ripetizione delle condotte, sitratta di censura del tutto infondata ove si osservi che i giudici hanno già fondatoil diniego della fattispecie ex art. 131 bis c.p. sulla base della entità deldiscostamento dalla soglia di punibilità, ritenuta rilevante, così operando ungiudizio in linea con il principio per cui, ai fini dell'applicabilità della causa diesclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato conriferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non ènecessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendosufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (Fattispecie in cui la Corte haritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilitàin conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvistodi assicurazione). (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 - 01).Non può trascurarsi altresì, in una necessaria valutazione complessiva dellasentenza - per cui la stessa costituisce un tutto coerente ed organico, con laconseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un validopercorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato,dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione diuna determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza aiquali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (v. Sez. 4, n. 4491 del17/10/2012 (dep. 2013), Rv. 255096 - 01 ) -, che i giudici hanno valutato anchela pregressa sussistenza di un reato della stessa indole (per la disobbedienza adordini di legge o autorità), quale la omessa esecuzione di un ordine del giudice,ancorchè espressamente considerato solo in rapporto al diniego della penasospesa; per cui, nel quadro di tale organica valutazione delle ulteriori condottepenalmente rilevanti deve ritenersi concretamente applicato anche il principiosecondo il quale, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ilpresupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore abbiacommesso altri reati della stessa indole, per tali intendendosi quelli che, anchese incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per lecircostanze oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono statecompiute, o per i motivi che li hanno determinati. (Fattispecie in cui si è ritenutaabituale la condotta di chi, condannato per il delitto di cui all'art. 75, comma 2,d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, annoverava plurimi precedenti per il delitto dievasione). (Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024, S., Rv. 286154 - 01).Nel caso in esame e nella prospettiva complessiva sopra indicata,appare dunque coerente e corretta per il diniego, la valorizzazione, accanto airipetuti reati tributari commessi, ancorchè taluno prescritto, anche della condottaomissiva prima citata, rientrante tra i precedenti a carico.7. Il quarto motivo, sulla mancata sospensione condizionale dellapena, è anche esso oggetto di censura di mero fatto e priva di pieno confrontocon la già sopra esposta, organica e ragionevole motivazione dei giudici sulpunto qui in esame.8. Riguardo al motivo inerente il rigetto della richiesta di penasostitutiva, devono formularsi considerazioni analoghe a quelle immediatamentesopra elaborate. In proposito si deve altresì osservare che la motivazione dellacorte appare tutt'altro che insufficiente o generica atteso che si articola, lo siripete, in una negativa prognosi favorevole, anche in punto di probabilità dieffettivo adempimento delle prestazioni conseguenti alla eventuale penasostitutiva e all'effetto deterrente della stessa, formulata alla stregua dellestesse ragioni poste a supporto del diniego del beneficio della pena sospesa, ealla stregua della stessa personalità dell'imputato, ricostruita alla luce dellatipologia dei reati commessi, connotati da una chiara idiosincrasia al rispetto diobblighi o prescrizioni.9. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con impossibilitàcome noto di ogni verifica in questa sede della prescrizione ad oggieventualmente maturata, e con conseguente onere per il ricorrente, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto,poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia statopresentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmendeRoma il 2.4.2026Il Consigliere Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13999/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris