CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2018
Cassazione n. 21278/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.22404/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difes i dall'av- vocatoCARLO ACQUAVIVA ; -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza della CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 2891/2018 depositata il04/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2di 5 – S2 - 2 2404 /201 8 - CC 10/03/2023 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano dinanzi al Tribunale di Velletri, sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], la Edilcuriazi s.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] , in confessoria servitutis, con conseguenti domand e di condann a alla rimozione di opere e siepi da un percorso pedonale che collega i Comuni d i [OSCURATO:PERSONA] e di Ariccia, nonché al risarcimento deidanni. Premettevano gli attori: (a) nell’atto di acquisto del 1956 del loro fondo era menzionato un diritto di passaggiocorrispondente a tale percorso pedonale; (b) in seguito ad un piano particolareggiato, nella seconda metà degli anni ’90,l’area era stata urbanizzata e quindi il passaggio era stato inter- rotto. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in via preliminare,il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo già alienato l’area in questione e n el merito, insieme agli altri i convenuti , chiedeva il rigetto. Spiegavano intervento circa 65 abitanti della zona, chiedendo l’accertamento dell'e- sistenza di un diritto di uso pubblico del passaggio pedonale.In primo grado la domanda veniva accolta. In secondo grado è stato rigettato l’appello principale, con conferma della condanna alla rimozione, che in accoglimento dell’appello incidentale è stata estesa anche al Co- mune, di cui in primo grado era stata accertata l’estraneità alla lite. Ricorre in cassazione Edilcuriazi con tre motivi, illustrati da memoria. Resistono gli attori con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo si denuncia che la Corte di appello abbia violato il principio secondo cui gli strumenti urbanistici, quale espres- sione del potere autoritativo e discrezionaledella [OSCURATO:PERSONA]- zione, ben possono incidere sul diritto di proprietà o sui diritti reali 3di 5 – S2 - 2 2404 /201 8 - CC 10/03/2023 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. limitati, compresa quindi la servitù (si deduce violazione degli artt.1074c.c., 42 Cost., nonché 13 e 16 l. 1150/1942). Censuratoè fondamentalmente il seguente passaggio della motiva- zione(p. 10 s.): nessun «rilievo assume la circostanza secondo cui nei grafici del Piano particolareggiato, approvato in esecuzione del Piano regolatore generale, non risultava indicato lo stradello in questione né che il citato strumento urbanistico avesse previsto un diverso collega- mento tra il quartiere Stella e quello dei Bolognesi, circostanza questa peraltro negata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] che in primo grado evi- denziava l'inesistenza di atti della pubblica amministrazione modifica- tivi di diritti esistenti in capo ai singoli cittadini. Nello stato di cose de- scritto, peraltro, neppure può sostenersi che l'attuazione del Piano re- golatore generale -certamente espressione della sussistenza di un in- teresse pubblico - possa tradursi nella eliminazione di un diritto reale parziario se tale eliminazione non è funzionale al raggiungimento del citato interesse collettivo». Con il secondo motivosi denuncia l’adesione acritica alle risultanze della c.t.u. senza adeguata risposta alle specifiche contestazioni dei convenuti(si deduce omesso esame circa fatto decisivo). Censurato è fondamentalmente il seguente passaggio della motiva- zione(p. 9 s.): «Ciò detto va rilevato - in merito alle osservazioni for- mulate sia dalla società costruttrice sia dagli appellanti attuali proprie- tari degli immobili sulla circostanza della mancata indicazione dell'e- satto tracciato della servitù sulla mappa catastale - che il consulente tecnico forniva, attraverso un supplemento di perizia depositata il 28/10/2009, adeguati e convincenti chiarimenti, evidenziando che, in- dipendentemente dalle mappe catastali, l'esistenza del vialetto era ac- clarata dalla menzione nei titoli di provenienza, documenti dalla chiara valenza probatoria». 4di 5 – S2 - 2 2404 /201 8 - CC 10/03/2023 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo si censura la valutazione delle prove avent i ad oggetto il mancato esercizio ultraventennale della servitù con conse- guente prescrizione(si deduce omesso esame circa fatt i d ecisiv i) . 2. – I l collegio ravvede l’opportunità di rimettere la trattazione del ricorso alla pubblica udienza. Esibisce valenza nomofilattica la que- stionese - ed eventualmente a quali condizioni e con quali modalità - il piano particolareggiatodi attuazione, che assoggetti il fondo servente ad una destinazione urbanistica incompatibile conl’esercizio del diritto di servitù,possa determinare un’estinzione di quest’ultimo. In proposito si è argomentato che la servitù gravante su fondo non entra in stato di quiescenza prodromico all'estinzioneex art. 1074 c.c. per il solo fatto che il suo contenuto sia incompatibile con la sopravve- nuta destinazione urbanistica impressa al fondo, poiché la nuova de- stinazione comporta la possibilità ma non anche l'obbligo di utilizzare il fondo in modo conforme ad essa, sicché non si verifica l'impossibilità di esercitare la servitù (così, Cass. 1394/1998). Inoltre, si è statuito che, in difetto di un decreto di occupazione, il diritto soggettivo del privato non si affievolisce per il semplice fatto che il fondo servente venga inseritoda piano particolareggiato in una zona destinata ad edi- lizia pubblica. Infatti, il mutamento di destinazione urbanistica dei luo- ghi non èatto rivolto specificamente ai privati e quindi non giustifica di per sé solo il sacrificio del diritto del privato senza alcun corrispettivo (cfr. Cass. SU 233/1999). Ancora, si è sostenuto che la sopravvenuta mancanza della utilitasche determina l’estinzione della servitù ex art.1074c.c. può derivare anche dal contrasto tra il contenuto di quest’ul- timae la normativa urbanistica di piano applicabile al fondo servente (allorché questa faccia venir meno la giustificazione e la rilevanza fun- zionale del contenuto della servitù), ma perché si determini l'estinzione della servitù è necessario che l'impossibilità di realizzare le opere 5di 5 – S2 - 2 2404 /201 8 - CC 10/03/2023 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. necessarie all'esercizio del diritto perduri per il tutto il periodo venten- nale, di prescrizione previsto dal codice(Cass. 7485/2011). 3. -Il variegato contesto giurisprudenziale appena abbozzato nel pa- ragrafo precedente ben può essere rischiarato alla luce degli ulteriori scambi in contraddittorio, sollecitati dalla rimessi