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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 23445/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 22/09/2022, ha confermato la sentenza resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como in data 17/03/2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 625 comma primo nn. 3 e 5, 624 cod. pen. (capo A) e artt. 110 e 628 comma terzo n. 1 e comma quarto cod. pen. (capo B).

Premesso che le doglianze difensive - contenute nei distinti ricorsi - propongono motivi sovrapponibili che ne rendono opportuna la trattazione congiunta; ritenuto che il ricorso del Cetin, i cui motivi contestano il vizio motivazionale per omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonché la violazione di legge in merito all'affermazione di penale responsabilità del prevenuto ed in relazione all'eccessivo aumento di pena per la continuazione, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con doppia conforme e corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, con cui il ricorrente omette il confronto (si veda, in particolare, pag. 10 della sentenza impugnata sul granitico compendio probatorio a carico del ricorrente e pag. 12 della sentenza in punto di congruità del trattamento sanzionatorio inflitto); osservato che analoghe considerazioni valgono per il ricorso del Batista, i cui motivi - relativi al vizio motivazionale in ordine all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente per supposta insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di furto aggravato di cui al capo A) dell'imputazione e per asserita assenza di contributo nel concorso nel reato di rapina aggravata di cui al capo B) dell'imputazione - non si confrontano con la pertinente e logica motivazione della Corte territoriale che, a pag. 10 della sentenza impugnata, ha già dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto condivisibile l'analitico compendio probatorio ricostruito dal giudice di prime cure, dando così congrua risposta alle doglianze difensive già presentate con l'atto di gravame; valutato, peraltro, che le doglianze difensive del Batista tendono ad una rilettura alternativa del merito non consentita in questa sede (cfr., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4;1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), avendo la Corte territoriale compiutamente e logicamente motivato in ordine agli elementi probatori acquisiti a carico dei ricorrenti in relazione ai reati a loro ascritti e fondato su elementi univoci e sufficienti a fondare un provato assunto accusatorio; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 22/09/2022, ha confermato la sentenza resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como in data 17/03/2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 625 comma primo nn. 3 e 5, 624 cod. pen. (capo A) e artt. 110 e 628 comma terzo n. 1 e comma quarto cod. pen. (capo B). Premesso che le doglianze difensive - contenute nei distinti ricorsi - propongono motivi sovrapponibili che ne rendono opportuna la trattazione congiunta; ritenuto che il ricorso del Cetin, i cui motivi contestano il vizio motivazionale per omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonché la violazione di legge in merito all'affermazione di penale responsabilità del prevenuto ed in relazione all'eccessivo aumento di pena per la continuazione, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con doppia conforme e corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, con cui il ricorrente omette il confronto (si veda, in particolare, pag. 10 della sentenza impugnata sul granitico compendio probatorio a carico del ricorrente e pag. 12 della sentenza in punto di congruità del trattamento sanzionatorio inflitto); osservato che analoghe considerazioni valgono per il ricorso del Batista, i cui motivi - relativi al vizio motivazionale in ordine all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente per supposta insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di furto aggravato di cui al capo A) dell'imputazione e per asserita assenza di contributo nel concorso nel reato di rapina aggravata di cui al capo B) dell'imputazione - non si confrontano con la pertinente e logica motivazione della Corte territoriale che, a pag. 10 della sentenza impugnata, ha già dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto condivisibile l'analitico compendio probatorio ricostruito dal giudice di prime cure, dando così congrua risposta alle doglianze difensive già presentate con l'atto di gravame; valutato, peraltro, che le doglianze difensive del Batista tendono ad una rilettura alternativa del merito non consentita in questa sede (cfr., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4;1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), avendo la Corte territoriale compiutamente e logicamente motivato in ordine agli elementi probatori acquisiti a carico dei ricorrenti in relazione ai reati a loro ascritti e fondato su elementi univoci e sufficienti a fondare un provato assunto accusatorio; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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