CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 29555/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Perugia in data 10/03/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso:letta la memoria difensiva depositata in data 10/07/2026RITENUTO IN FATTO1. Con l'impugnata ordinanza la Corte di Appello di Perugia ha dichiaratoinammissibile l’istanza di revisione ex art. 630 cod. proc. pen., proposta da[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma confermativa diquella emessa dal Tribunale di Roma in data 14/06/2024 con la quale [OSCURATO:PERSONA] stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 646 cod. pen.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il condannato per violazionedi legge con riferimento agli artt. 629 e 630 cod. proc. pen., deducendo che laCorte di appello, nel confermare il giudizio di responsabilità, avrebbe omesso divalutare un elemento decisivo ossia la titolarità esclusiva del contratto dinoleggio dell’autovettura Mercedes oggetto di appropriazione indebita in capo aRascato Vincenzo, al quale, in origine, era stato contestato il reato di cui all’art.646 cod. pen. in concorso e che poi era stato assolto.2. Con il secondo motivo deduce plurimi vizi di motivazione (motivazioneapparente ovvero contraddittoria, manifesta illogicità e mancanza di motivazionerafforzata) avendo la Corte di appello giudicato inammissibile l’istanza direvisione facendo un mero richiamo ai principi affermati dalla giurisprudenza sultema, reputando inidonei alla revisione gli elementi documentali prodotti, senzaalcuna previa delibazione degli stessi.3. Alla luce di tali considerazioni e lamentando la sussistenza di un dannograve ed irreparabile, il ricorrente avanza istanza di sospensione dell’esecuzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1. Si rammenta che sono prove nuove, rilevanti a norma dell'art. 630,comma primo, lett. c), cod. proc. pen., le prove sopravvenute alla sentenzadefinitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anchequelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutateneanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili oritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza chel'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamentoprocessuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai finidel diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/9/2001,dep. 2002, Pisano, Rv. 220443), purchè idonee, da sole o unitamente a quellegià acquisite, a ribaltare il giudizio di colpevolezza (Sez. 2, n. 18765 del13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028; Sez. 6, n. 20022 del 30/1/2014, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 259778; Sez. 6, n. 1155 del 1/4/1999, Cavazza, Rv. 216024).Nel caso di specie, nel provvedimento impugnato è stata condotta inmaniera logica la verifica sulla inidoneità della prova asseritamente "nuova"addotta dall'imputato a sostegno dell'istanza di revisione, sia in via autonoma,sia – in uno - con le altre prove già presenti al processo, a scalfire l'affermazionedi colpevolezza.1.2. E' stato evidenziato, infatti, che, nel processo originario, tra i motivi diimpugnazione, era stato dedotto che l’imputato era estraneo al rapportocontrattuale con la società di noleggio riferibile, invero, al solo Rascato e che ledichiarazioni rese in dibattimento da quest'ultimo non erano attendibili, con laconseguenza che difettava l’elemento della novità. Tale conclusione supera, giàin base ad una valutazione sommaria, la prospettata utilità della produzionedocumentale ( il contratto di noleggio) a ribaltare la decisione, poiché la finalitàprobatoria perseguita riguarda circostanze già esaminate nel giudizio conclusosicon la condanna; anche le censure riguardanti la presunta inattendibilità delRascato sono state esaminate in sede di merito, sulla base dei riscontri costituitidai rilievi degli agenti intervenuti sul posto.2 II secondo argomento di censura si incentra sulla prospettata erroneitàdella pronuncia di inammissibilità per carenza di motivazione in ordine allainidoneità degli elementi dedotti alla revisione. La Corte di appello avrebbeomesso l’analisi, sia pure sommaria, della capacità dimostrativa di detti elementinuovi.2.1. Ed invero, l’inammissibilità della richiesta di revisione per manifestainfondatezza ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. sussiste quando le ragioniposte a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verificacirca l'esito del giudizio; da ciò conseguendo che rimane del tutto estranea a talepreliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazioneconcernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere ilgiudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio.Il principio richiamato è espressivo di un orientamento consolidato, presentegià da tempo nella giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante, Sez. 1, n.40815 del 14/10/2010, Ferorelli, Rv. 248463) e declinato anche da Sez. 2, n.11453 del 10/3/2015, Riselli, Rv. 263162 e da Sez. 5, n. 15402 del 20/1/2016,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810). In conformità con tali principi la Corte di appello havalutato la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - oveeventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte leprove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto a normadegli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione preliminare,tuttavia, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacitàdimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza e,quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pursenza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa(soltanto) una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato,invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittoriodelle parti (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563).In altri termini, deve affermarsi che è legittima ed anzi richiesta unadelibazione "non superficiale", sia pur sommaria, degli elementi addotti percapovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacatoricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventualiprofili di non persuasività e di incongruenza rilevabili in astratto delle allegazioniposte a fondamento dell'impugnazione straordinaria, nonché la loro nondecisività (cfr. Sez. 5, n. 26579 del 21/2/2018, G., Rv. 273228).E' stato, inoltre, opportunamente sottolineato che la valutazione preliminarecirca l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza della richiesta proposta sullabase di prove nuove, implica la necessità di una comparazione tra le prove nuovee quelle già acquisite, che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che nonpuò, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza oinaffidabilità della prova nuova, purchè, però, riscontrabili ictu oculi (Sez. 6, n.20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779; Sez. 5, n. 15402 del 20/1/2016,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810, in motivazione).La valutazione preliminare circa l'inammissibilità della richiesta di revisioneproposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova, quindi, deveavere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenzadella stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi intermini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate,ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 1, n. 34928 del 27/06/2012, ContiMica, Rv. 253437).2.2. Nella specie, in applicazione di tali principi, deve ritenersi corretta ladecisione di inammissibilità pronunciata dalla Corte di merito la quale conmotivazione articolata sulle prove già assunte ha ritenuto che la titolarità delcontratto di noleggio in capo al Rascato dedotta come "nuova" nell'istanza direvisione proposta dal ricorrente, rispetto all'impianto probatorio già esistente,non fosse dotata di persuasività rispetto al contesto probatorio acquisito in sededi cognizione.L'avere dedotto che il rapporto contrattuale per il noleggio era intercorso conRascato, che per i pagamenti e le sollecitazioni successive si era fatto riferimentoa Rascato, che [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto un atteggiamento collaborativo con la Poliziaal momento del controllo, sintomatico della sua buona fede, sono circostanzereputate tutte dalla Corte di appello inidonee a sovvertire l'argomentazione postaa base della pronuncia di condanna, fondata sulla accertata disponibilità da partedel ricorrente, dell’autovettura non riconsegnata alla data di scadenza e sulrinvenimento della stessa ferma in un’area di servizio con alla guida [OSCURATO:PERSONA], dopoche erano stati eseguiti vari tentativi dello stesso di recidere i cavi del sistema dicontrollo antifurto segnalati dall’apparecchio alla società proprietaria econducenti appunto alla localizzazione dell’auto.2.3. La motivazione della Corte d'Appello, dunque, è adeguata al perimetrovalutativo proprio dell'art. 634 cod. proc. pen., dovendosi ribadire che, in tema direvisione, la declaratoria di inammissibilità della richiesta, per essere le "nuoveprove" palesemente inidonee ad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla basedella sentenza di condanna, si sottrae a censure in sede di legittimità, allorchésia fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici (Sez. 3, n.39516 del 27/06/2017, D., Rv. 272690).Alla declaratoria di inammissbilità del ricorso e di quanto prospettato nellamemoria difensiva consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIA [OSCURATO:PERSONA]