CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 06893/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale Modena per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 4, 99, comma 4, cod. pen. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62, n. 4, cod. pen., nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 69 cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, nonché generico poiché non si confronta - con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso - con le argomentazioni del provvedimento che si contesta il quale, diversamente da quanto assume il ricorrente, offre motivazione adeguata, nonché corretta in diritto, sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. (p.3). Quanto al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva specifica infraquinquennale, va richiamato il principio per il quale le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti sono censurabili in Cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 46343 del 26/10/2016, Montesano e altro, Rv. 268473 - 01). Non questo è il caso di specie, ove la motivazione si appalesa del tutto congrua e logica (p. 3). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]- i.