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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 08833/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13723/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ROMA-ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA depositata il 28/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di Roma, nel procedimento iscritto ai n. 49511 per l’anno 2020, ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso il provvedimento, che il ricorrente afferma essere stato “emesso 03/08/2018”, con il quale lo stesso Tribunale di Roma aveva liquidato i compensi maturati dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

L’ordinanza ha ravvisato l’inammissibilità per tardività dell’opposizione, non risultando dimostrato dall’opponente che il rimedio di cui all’art. 170 del DPR n. 115/2002 fosse stato esperito nei trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento opposto, in relazione alla data del “visto PM” emergente dall’estratto storico del procedimento.

Ad avviso del Tribunale, l’indicazione risultante dal registro informatico attesterebbe l’inizio del subprocedimento di comunicazione, essendo l’atto stato indirizzato verso la sfera di conoscibilità del PM.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma sulla base di due motivi.

Il Ministero della Giustizia e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.

I motivi di ricorso possono essere così riassunti: 1) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con la violazione e falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c.: il tribunale non avrebbe considerato che l’Ufficio non aveva mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto opposto, mentre le risultanze della schermata del fascicolo prodotta dal sistema SICID non sarebbero in grado di attestare che l’atto era stato effettivamente comunicato nelle forme prescritte dal codice di procedura civile, sebbene l’Ufficio di Procura fosse dotato di un indirizzo pec; 2) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in quanto la decisione gravata non avrebbe preso in considerazione l’attestazione redatta dal direttore amministrativo dell’ufficio affari civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nella quale si riferiva che alcuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettuata.

Né poteva gravarsi il Pubblico Ministero di dover dimostrare la data di effettiva entrata dell’atto nella sua sfera di conoscibilità.

Il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni.

Innanzitutto, per l’inosservanza dell’art. 366 comma 1 n. 3 c.p.c., in quanto risulta del tutto carente della sommaria esposizione dei fatti di causa.

Infatti, dopo aver indicato in epigrafe l’ordinanza impugnata, il ricorso fa seguire in via immediata la formulazione dei motivi di ricorso, e ciò non consente una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa sostanziali e processuali, nonché delle vicende relative ai pregressi gradi di giudizio.

In secondo luogo, perché i due motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente trattati, sono a loro volta entrambi inammissibili ex art. 360 - bis, comma 1, n. 1, c.p.c., anche se deve parzialmente essere corretta la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c.

A norma dell’art. 84, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (decreto che va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero), è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo

170. Tale opposizione è disciplinata dall'art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato; per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace è competente il presidentedel tribunale.

L’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 dispone che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia «sono regolate dal rito sommario».

Ciò presuppone che il decreto di liquidazione del compenso – emesso dal giudice ed opponi bile innanzi al capo dell’ufficio cui appartiene quel magistrato – debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater, c.p.c.

Pertanto, all’opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia è riferibile il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Corte cost. n. 106/2016).

In assenza di tale notificazione o comunicazione, rimane applicabile, con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto, il termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo (Cass. n. 16893 del 2018; Cass.n. 32961 del 2019; Cass. n. 5990 del 2020; arg. anche da Cass. Sez.

Unite 5 ottobre 2022, n.28975).

Nel caso in esame, come si evince dal presente ricorso per cassazione, il provvedimento impugnato ha definito un’opposizione, proposta il 28/09/2020 contro “decreto di liquidazione emesso a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Roma sezione 18^”.

In rapporto al confronto fra le date sopra indicate, si capisce come sia del tutto irrilevante accertare, nella situazione considerata, se il decreto di liquidazione fosse stato comunicato in forme idonee a giustificare la decorrenza del termine di trenta giorni per la proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 115/2002.

Infatti, la soluzione di tale questione, in un senso o nell’altro, lascia fermo che l’opposizione fu comunque proposta quando il provvedimento era già divenuto definitivo e non era più esaminabile nel merito, rimanendo pertanto la stessa opposizione ugualmente tardiva, sia pure per ragioni diverse da quelle individuate dal giudice di merito.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

In quanto alle spese di lite si ricorda che l'ufficio del Pubblico Ministero, in questa materia (artt. 84, 170 d.p.r. 115 del 2002), è titolare del potere di impugnazione avverso il decreto di liquidazione, (Cass. n. 8616/2002; n. 5314/2018), ma valepur sempre il principio che l'ufficio, in quanto titolare di poteri esclusivamente processuali, diversi da quello svolti dalle parti ed esercitati per dovere d'ufficio nell'interesse pubblico, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonostante la soccombenza (Cass. n. 19711/2015 n. 20652/2011).

Nulla sulle spese di lite nei confronti dell’intimato, il quale non ha svolto difese.

P.Q.M. dichiara il ricorso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13723/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ROMA-ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA depositata il 28/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Roma, nel procedimento iscritto ai n. 49511 per l’anno 2020, ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso il provvedimento, che il ricorrente afferma essere stato “emesso 03/08/2018”, con il quale lo stesso Tribunale di Roma aveva liquidato i compensi maturati dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. L’ordinanza ha ravvisato l’inammissibilità per tardività dell’opposizione, non risultando dimostrato dall’opponente che il rimedio di cui all’art. 170 del DPR n. 115/2002 fosse stato esperito nei trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento opposto, in relazione alla data del “visto PM” emergente dall’estratto storico del procedimento. Ad avviso del Tribunale, l’indicazione risultante dal registro informatico attesterebbe l’inizio del subprocedimento di comunicazione, essendo l’atto stato indirizzato verso la sfera di conoscibilità del PM. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma sulla base di due motivi. Il Ministero della Giustizia e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. I motivi di ricorso possono essere così riassunti: 1) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con la violazione e falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c.: il tribunale non avrebbe considerato che l’Ufficio non aveva mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto opposto, mentre le risultanze della schermata del fascicolo prodotta dal sistema SICID non sarebbero in grado di attestare che l’atto era stato effettivamente comunicato nelle forme prescritte dal codice di procedura civile, sebbene l’Ufficio di Procura fosse dotato di un indirizzo pec; 2) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in quanto la decisione gravata non avrebbe preso in considerazione l’attestazione redatta dal direttore amministrativo dell’ufficio affari civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nella quale si riferiva che alcuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettuata. Né poteva gravarsi il Pubblico Ministero di dover dimostrare la data di effettiva entrata dell’atto nella sua sfera di conoscibilità. Il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni. Innanzitutto, per l’inosservanza dell’art. 366 comma 1 n. 3 c.p.c., in quanto risulta del tutto carente della sommaria esposizione dei fatti di causa. Infatti, dopo aver indicato in epigrafe l’ordinanza impugnata, il ricorso fa seguire in via immediata la formulazione dei motivi di ricorso, e ciò non consente una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa sostanziali e processuali, nonché delle vicende relative ai pregressi gradi di giudizio. In secondo luogo, perché i due motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente trattati, sono a loro volta entrambi inammissibili ex art. 360 - bis, comma 1, n. 1, c.p.c., anche se deve parzialmente essere corretta la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c. A norma dell’art. 84, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (decreto che va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero), è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170. Tale opposizione è disciplinata dall'art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato; per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace è competente il presidentedel tribunale. L’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 dispone che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia «sono regolate dal rito sommario». Ciò presuppone che il decreto di liquidazione del compenso – emesso dal giudice ed opponi bile innanzi al capo dell’ufficio cui appartiene quel magistrato – debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater, c.p.c. Pertanto, all’opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia è riferibile il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Corte cost. n. 106/2016). In assenza di tale notificazione o comunicazione, rimane applicabile, con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto, il termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo (Cass. n. 16893 del 2018; Cass.n. 32961 del 2019; Cass. n. 5990 del 2020; arg. anche da Cass. Sez. Unite 5 ottobre 2022, n.28975). Nel caso in esame, come si evince dal presente ricorso per cassazione, il provvedimento impugnato ha definito un’opposizione, proposta il 28/09/2020 contro “decreto di liquidazione emesso a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Roma sezione 18^”. In rapporto al confronto fra le date sopra indicate, si capisce come sia del tutto irrilevante accertare, nella situazione considerata, se il decreto di liquidazione fosse stato comunicato in forme idonee a giustificare la decorrenza del termine di trenta giorni per la proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 115/2002. Infatti, la soluzione di tale questione, in un senso o nell’altro, lascia fermo che l’opposizione fu comunque proposta quando il provvedimento era già divenuto definitivo e non era più esaminabile nel merito, rimanendo pertanto la stessa opposizione ugualmente tardiva, sia pure per ragioni diverse da quelle individuate dal giudice di merito. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. In quanto alle spese di lite si ricorda che l'ufficio del Pubblico Ministero, in questa materia (artt. 84, 170 d.p.r. 115 del 2002), è titolare del potere di impugnazione avverso il decreto di liquidazione, (Cass. n. 8616/2002; n. 5314/2018), ma valepur sempre il principio che l'ufficio, in quanto titolare di poteri esclusivamente processuali, diversi da quello svolti dalle parti ed esercitati per dovere d'ufficio nell'interesse pubblico, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonostante la soccombenza (Cass. n. 19711/2015 n. 20652/2011). Nulla sulle spese di lite nei confronti dell’intimato, il quale non ha svolto difese. P.Q.M. dichiara il ricorso i
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