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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27006/2021

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ente Rep.

ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 15618 del ruolo generale r- dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49P22 F112Y) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60B22 B2863) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 10 in Milano ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])1 in persona dell'amministratore pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A. m([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), GIUSSANI Marina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49D70 F205U) ERRICHIELLO Gennaro (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67D15 F839I) -intimati- per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano emes- sa in data 8 novembre 2018 nel procedimento iscritto al n. 34551 del 2018 del R.G.; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 27 aprile 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ric. n. 15618/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 5 c se.

Fatti di causa Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione immobiliare promosso dal condominio Debussy 10 di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dopo il trasferimento dell'immobile pignorato in favore dell'aggiudicatario [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (che assume di essere l'effettivo proprietario di detto immobile) ha proposto opposizione av- verso il progetto di distribuzione del ricavato dalla vendita, chiedendo la sospensione dell'esecuzione nonché il sequestro dell'immobile pignorato e del ricavato dalla vendita.

Il giudice dell'esecuzione ha rigettato tali richieste e contro detto provvedimento il Fiorenza ha proposto reclamo al colle- gio ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c..

Il reclamo è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Mi- lano.

Ricorre il Fiorenza, sulla base di due motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta.

Ragioni della decisione

1. È pregiudiziale la verifica di ammissibilità del presente ri- corso straordinario per cassazione, proposto avverso un'ordinanza del tribunale che ha dichiarato inammissibile un reclamo proposto ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c..

Il suddetto reclamo aveva ad oggetto un provvedimento del giudice dell'esecuzione che, a fronte delle contestazioni avan- zate dal Fiorenza,con riguardo al progetto di distribuzione del ricavato dalla vendita, ed alla sua richiesta di sospensione Ric. n. 15618/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 5 dell'esecuzione, nonché di sequestro dell'immobile pignorato e del ricavato dalla vendita, ha rigettato dette istanze, ritenendo lo stesso Fiorenza, in quanto terzo rispetto al processo esecu- tivo, non legittimato a contestare il piano di riparto ed esclu- dendo in radice la sussistenza del potere del giudice dell'esecuzione di adottare misure cautelari conservative quali il sequestro (giudiziario e/o conservativo) in relazione ai beni pignorati.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il reclamo, affermando che i provvedimenti del giudice dell'esecuzione che risolvono le contestazioni insorte in sede di riparto sono impugnabili con l'opposizione agli atti esecutivi e non con il reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. e che altrettanto doveva ritenersi in relazione agli altri atti impugnati dal Fiorenza.

Orbene, a prescindere dalla correttezza in diritto della decisio- ne del collegio, deve escludersi che il relativo provvedimento sia impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

È in proposito assorbente il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, da tempo consolidata nell'affermare che «è inammissibile, sia nel regime dell'art. 624 c.p.c. come rifor- mato dalla legge 24 febbraio 2006 n. 52, quanto in quello successivo di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso l'ordinanza che abbia provveduto sulla sospensione dell'esecuzione, nell'ambito di un'opposizione proposta ai sen- si degli art. 615, 617 e 619 c.p.c., nonché avverso l'ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l'abbia concessa, trattandosi nel primo caso di provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 669 terde- cies c.p.c., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definiti- vi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell'ambito del giudi- zio di opposizione» (ex plurimis, tra le più recenti: Cass., Sez.

Ric. n. 15618/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 5 3, Ordinanza n. 25411 del 10/10/2019, Rv. 655372 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 743 del 18/01/2016, Rv. 638218 - 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1228 del 22/01/2016, Rv. 638416 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 1176 del 22/01/2015, Rv. 634301 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9371 del 28/04/2014, Rv. 630429 - 01).

Altrettanto è a dirsi, in linea generale, con riguardo ai provve- dimenti collegiali sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. in relazione alle decisioni del giudice monocra- tico su istanze cautelari, anche laddove se ne deduca la nulli- tà, l'inesistenza o l'assoluta abnormità (cfr., ex multis: Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 1245 del 23/01/2004, Rv. 569648 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4904 del 11/03/2015, Rv. 634728; Sez. 1, Sentenza n. 14140 del 27/06/2011, Rv. 618296; Sez. 2, Ordinanza n. 20954 del 08/09/2017, Rv. 645244 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12229 del 18/05/2018, Rv. 648537 - 01).

Il provvedimento collegiale impugnato non può quindi ritenersi assoggettabile al ricorso straordinario per cassazione, né per la parte in cui ha ad oggetto la questione relativa alla sospen- sione dell'esecuzione, né per la parte in cui ha ad oggetto le richieste di provvedimenti di sequestro o comunque cautelari.

L'inammissibilità del ricorso esime dal richiamare il contenuto delle singole censure poste a suo fondamento.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei Ric. n. 15618/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 5 limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (riget- to, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, Sottosezione 3, in data 27 aprile 2021.

Il preside e Antoniett MA DEPosrrATo W cmicalaRm o:» 85 OTT. *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Rep. ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 15618 del ruolo generale r- dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49P22 F112Y) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60B22 B2863) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 10 in Milano ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])1 in persona dell'amministratore pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A. m([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), GIUSSANI Marina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49D70 F205U) ERRICHIELLO Gennaro (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67D15 F839I) -intimati- per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano emes- sa in data 8 novembre 2018 nel procedimento iscritto al n. 34551 del 2018 del R.G.; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 27 aprile 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 15618/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 5 c se. Fatti di causa Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione immobiliare promosso dal condominio Debussy 10 di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dopo il trasferimento dell'immobile pignorato in favore dell'aggiudicatario [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (che assume di essere l'effettivo proprietario di detto immobile) ha proposto opposizione av- verso il progetto di distribuzione del ricavato dalla vendita, chiedendo la sospensione dell'esecuzione nonché il sequestro dell'immobile pignorato e del ricavato dalla vendita. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato tali richieste e contro detto provvedimento il Fiorenza ha proposto reclamo al colle- gio ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.. Il reclamo è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Mi- lano. Ricorre il Fiorenza, sulla base di due motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale la verifica di ammissibilità del presente ri- corso straordinario per cassazione, proposto avverso un'ordinanza del tribunale che ha dichiarato inammissibile un reclamo proposto ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.. Il suddetto reclamo aveva ad oggetto un provvedimento del giudice dell'esecuzione che, a fronte delle contestazioni avan- zate dal Fiorenza,con riguardo al progetto di distribuzione del ricavato dalla vendita, ed alla sua richiesta di sospensione Ric. n. 15618/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 5 dell'esecuzione, nonché di sequestro dell'immobile pignorato e del ricavato dalla vendita, ha rigettato dette istanze, ritenendo lo stesso Fiorenza, in quanto terzo rispetto al processo esecu- tivo, non legittimato a contestare il piano di riparto ed esclu- dendo in radice la sussistenza del potere del giudice dell'esecuzione di adottare misure cautelari conservative quali il sequestro (giudiziario e/o conservativo) in relazione ai beni pignorati. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il reclamo, affermando che i provvedimenti del giudice dell'esecuzione che risolvono le contestazioni insorte in sede di riparto sono impugnabili con l'opposizione agli atti esecutivi e non con il reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. e che altrettanto doveva ritenersi in relazione agli altri atti impugnati dal Fiorenza. Orbene, a prescindere dalla correttezza in diritto della decisio- ne del collegio, deve escludersi che il relativo provvedimento sia impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.. È in proposito assorbente il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, da tempo consolidata nell'affermare che «è inammissibile, sia nel regime dell'art. 624 c.p.c. come rifor- mato dalla legge 24 febbraio 2006 n. 52, quanto in quello successivo di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso l'ordinanza che abbia provveduto sulla sospensione dell'esecuzione, nell'ambito di un'opposizione proposta ai sen- si degli art. 615, 617 e 619 c.p.c., nonché avverso l'ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l'abbia concessa, trattandosi nel primo caso di provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 669 terde- cies c.p.c., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definiti- vi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell'ambito del giudi- zio di opposizione» (ex plurimis, tra le più recenti: Cass., Sez. Ric. n. 15618/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 5 3, Ordinanza n. 25411 del 10/10/2019, Rv. 655372 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 743 del 18/01/2016, Rv. 638218 - 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1228 del 22/01/2016, Rv. 638416 - 01; Sez. L, Sentenza n. 1176 del 22/01/2015, Rv. 634301 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9371 del 28/04/2014, Rv. 630429 - 01). Altrettanto è a dirsi, in linea generale, con riguardo ai provve- dimenti collegiali sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. in relazione alle decisioni del giudice monocra- tico su istanze cautelari, anche laddove se ne deduca la nulli- tà, l'inesistenza o l'assoluta abnormità (cfr., ex multis: Cass., Sez. U, Ordinanza n. 1245 del 23/01/2004, Rv. 569648 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4904 del 11/03/2015, Rv. 634728; Sez. 1, Sentenza n. 14140 del 27/06/2011, Rv. 618296; Sez. 2, Ordinanza n. 20954 del 08/09/2017, Rv. 645244 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12229 del 18/05/2018, Rv. 648537 - 01). Il provvedimento collegiale impugnato non può quindi ritenersi assoggettabile al ricorso straordinario per cassazione, né per la parte in cui ha ad oggetto la questione relativa alla sospen- sione dell'esecuzione, né per la parte in cui ha ad oggetto le richieste di provvedimenti di sequestro o comunque cautelari. L'inammissibilità del ricorso esime dal richiamare il contenuto delle singole censure poste a suo fondamento. 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei Ric. n. 15618/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 5 limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (riget- to, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, Sottosezione 3, in data 27 aprile 2021. Il preside e Antoniett MA DEPosrrATo W cmicalaRm o:» 85 OTT. *
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