CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 07996/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26069‒2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 28/S, presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: revocazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza n. 11653 del 2017 della CORTE di CASSAZIONE, depositata in data 11/05/2017; Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 09/02/2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] BASILE, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. Rilevato che: 1. In controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo di tributi dovuti ai fini Irpef e Ilor per gli anni d’imposta 1995 e 1996, emessa con riferimento ad avvisi di accertamento che il contribuente sosteneva non essergli mai stati notificati, la Commissione tributaria regionale (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Sicilia, con sentenza n. 681/21/2010 depositata in data 20/12/2010, rigettava l’appe llo dell’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo irregolare la notifica dei predetti atti impositivi perché effettuata all’indirizzo (Comune di Niscemi)diverso da quello risultante dalle certificazioni anagrafiche prodotte in giudizio dal contribuente. 2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi cui replicava l’intimato con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perché tardivamente proposto. 3. Con sentenza n. 11653 dell’11 maggio 2017 questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’amministrazione finanziaria in quanto tardivo, essendo stato spedito a mezzo posta in data 7 febbraio 2012, quando invece il termine di impugnazione della sentenza d’appello, depositata in data 20 dicembre 2010, applicato il termine annuale di cui all’art. 327 cod. proc. civ. vigente ratione temporis, la sospensione feriale di 46 giorni di cui alla legge 742 del 1969, antemodifica ex d.l. n. 132 del 2014, convertito, ed il differimento di cui all’art. 155, commi 4 e 5, cod. proc. civ., cadendo di sabato il termine ordinario di impugnazione, andava a scadere il giorno di lunedì 6 febbraio 2012. 4. L’Agenzia delle entrate impug nava per revocazione tale sentenza, deducendo un unico motivo e chiedendo, per la fase rescissoria, l’accoglimento del ricorso proposto avverso la sopra citata sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado. Replicava con controricorso il solo contribuente, restando intimata l’agente della riscossione. 5. Con ordinanza interlocutoria n. 18783 del 13 luglio 2018, la Sesta Sezione civile di questa Corte, ritenuto procedibile il ricorso in quanto l’Agenzia ricorrente aveva depositato, unitamente al ricorso per revocazione, una copia della sentenza impugnata con l’attestazione di conformità all’originale; ritenuto, altresì, regolarmente costituito il contraddittorio ma non sussistenti i presupposti per definire la causa ai sensi dell’art. 375, primo comma, nn. 1 e 5, cod. proc. civ., vigente ratione temporis, ha disposto la rimessione della causaalla pubblica udienza di questa Sezione . 6. Il controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. La questione posta con il motivo di revocazione si incentra sull’erronea supposizione, da parte del Collegio decidente, del fatto del regolare funzionamento nella giornata del 6 febbraio 2012 dell’UNEP presso la Corte di appello di Roma la cui verità sarebbe, invece, esclusa dal decreto del Ministero della giustizia del 08/02/2012, pubblicato sulla G.U. n. 40 del 17/02/2012.2. Sostiene la ricorrente che la Corte non aveva tenuto conto, nell’individuazione del dies ad quem, della “Proroga dei termini per mancato funzionamento degli Uffici giudiziari di [OSCURATO:PERSONA] e dei Comuni della Provincia di Roma compresa la Corte di Cassazione” disposta con decreto del Ministro della G iustizia del giorno 08/02/2012, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 40 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], come tale conoscibile d’ufficio da questa Corte;fatto che, peraltro, non aveva formato oggetto di discussione tra le parti. 3. Per la fase rescissoria la ricorrente propone due motivi. 4. Con il primo motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere i giudici di appello travalicato i limiti della domanda originariamente proposta dal contribuente, di omessa notifica degli avvisi di accertamento, «introducendo nel processo una causa petendi(e cioè sulla nullità della effettuata notifica ex art. 8, comma 3, l. n. 890/1982 degli atti impositivi presupposti) e un tema di indagine (il domicilio fiscale del contribuente alla data del 19.12.2002)» (ricorso, pag. 3) del tutto nuovi e non rilevabili d’ufficio. 5. Con il secondo motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere i giudici di appello ritenuto vincolante per l’amministrazione finanziaria, ai fini della notifica degli atti impositivi, la nuova residenza anagrafica del contribuente e non, invece, il domicilio fiscale indicato dal contribuente nelle dichiarazioni reddituali, in assenza, peraltro, della comunicazione prevista dalla citata disposizione. 6. Il ricorso per revocazione è infondato. 7. E’ principio giurisprudenziale, dal quale non vi è ragione di discostarsi, quello secondo cui «La proroga dei termini processuali stabiliti a pena di decadenza, cagionata dal mancato funzionamento degli uffici giudiziari, trova il suo referente normativo negli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 437 del 1948; ildecreto ministeriale adottato in attuazione di detta normativa è un atto amministrativo costitutivo, che ha la funzione di accertare e constatare discrezionalmente l'evento eccezionale che ha provocato la chiusura degli uffici giudiziari e stabilirne la durata, sicché ad esso non è applicabile il principio "iuranovit curia" e spetta alla parte interessata l'onere di produrlo in giudizio, senza che detta produzione sia suscettibile di equipollenti» (Cass. n. 15100 del 2018che richiama Cass. 20.8.2004 n. 16354, Cass. 14.7.2006 n. 15976, e, precedentemente Cass. 1 febbraio 2000, n. 1073, Cass. 24 marzo 1999, n. 5043, richiamate da Cass. 16354/2004 cit, nonché, con riferimento a decreti del Ministero delle Finanze per la proroga dei termini per gli adempimenti in materia di imposte e tasse e dei termini processuali, Cass. 26.1.2004 n. 1287, Cass. 31.3.2008 n. 8205, Cass. 15.7.2009 n. 16436; v. anche Cass., Sez. U, n. 9941 del 2009). 8. E’, quindi, errata la tesi di parte ricorrente secondo cui la proroga disposta con il sopra citato decreto ministeriale sarebbe rilevabile d’ufficio. 9. Ciò posto, con riferimento al caso esaminato va altresì osservato che il decreto ministeriale cui si fa riferimento è stato pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 40 del 17/02/2012, ovvero in data di molto antecedente a quella del 20 gennaio 2017 di discussione in pubblica udienza, alla presenza peraltro del difensore della parte pubblica, del ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate e poi dichiarato inammissibile per tardività. La ricorrente era, quindi, nelle condizioni di produrre il decreto ministeriale in detta udienza ed avrebbe dovuto provvedervi ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., trattandosi di documento rilevante ai fini dell’ammissibilità del ricorso che, peraltro, le era stato eccepito dalla controricorrente con l’atto di costituzione in giudizio.10. Il rigetto del ricorso per revocazione preclude, ovviamente, il passaggio alla fase rescissoria ed il conseguente esame dei motivi di ricorso originariamente proposti. 11. In applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento nei confronti del solo controricorrente [OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali liquidate come in dispositivo, nulla dovendo disporsi nei confronti dell’intimata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sia per avere la stessa posizione processuale della ricorrente, sia perché rimasta intimata. 12. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr., ex multis, Cass. n. 1778 del 2016). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 13.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso