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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2026

Cassazione n. 12338/2026

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roAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale delloStato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 2492/2021, depositata il 13 maggio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – Ad istanza dell’Agenzia delle entrate - DirezioneProvinciale I di Roma - [OSCURATO:PERSONA] veniva notificato a MauroGiansanti, quale amministratore di fatto della Soc.

Nuovo ConsorzioNumero registro generale 28462/2021Numero sezionale 337/2026Numero di raccolta generale 12338/2026Data pubblicazione 03/05/2026Eurosat, l’avviso di accertamento n.

TK3036709163/2016 conirrogazione di sanzioni e con l’intimazione di provvedere alpagamento della somma complessiva di euro 355.815,16 a titolo diimposte e comprensivo di sanzioni e interessi.

L’Amministrazionerichiedeva detti importi sulla presunzione che l’odierno ricorrente,sulla scorta delle risultanze di un processo verbale di constatazioneredatto dalla Guardia di Finanza fosse amministratore di fatto dellasocietà.Il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Roma.L’Ufficio si costituiva in giudizio difendendo la legittimità delproprio operato.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, con sentenzan. 17443/2018, depositata l’11 ottobre 2018, rigettava il ricorso.2. – Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente.L’Ufficio si costituiva in giudizio.Con sentenza n. 2492/2021, depositata il 13 maggio 2021, laCommissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello.3. – Il contribuente ha proposto ricorso alla Corte dicassazione affidato a sei motivi.L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 17,comma 1 bis, d.lgs. n. 165/2001 in relazione art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.

Si eccepisce che l’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 stabilisceche gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sonoportati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione diNumero registro generale 28462/2021Numero sezionale 337/2026Numero di raccolta generale 12338/2026Data pubblicazione 03/05/2026avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato dellacarriera direttiva da lui delegato.

Tuttavia, nel caso di specie, gliavvisi di accertamento impugnati non risultano essere statisottoscritti dal Capo dell’Ufficio, né risulta che sia stata conferitaspecifica delega per la sottoscrizione degli avvisi.1.1. – Il motivo è inammissibile.In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettatequestioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, ilricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non soloallegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, maanche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in qualespecifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché imotivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel"thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alleparti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi dicontestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabilidi ufficio (Cass. n. 18018/2024; Cass. n. 20694/2018).Nella motivazione non si fa cenno alla questione, né nelrichiamo dei motivi di appello, né nella trattazione in diritto.Nulla è detto in ricorso quando la relativa censura sarebbestata prospettata, risultando altresì carente sul piano dellaspecificità in merito al difetto di conformità rispetto alla previsionenormativa.2. – Col secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione efalsa applicazione del principio del contraddittorio e dell’art. 331c.p.c. in relazione art. 360, comma 1, n. 3 e 4 del c.p.c.

Partericorrente ritiene che vada verificato anche d'ufficio, se nelpresente procedimento esista, fin dal primo grado, l'integrità delcontraddittorio.

Risulterebbe, infatti, dal processo verbale diconstatazione della Guardia di Finanza, che il Giansanti sarebbeNumero registro generale 28462/2021Numero sezionale 337/2026Numero di raccolta generale 12338/2026Data pubblicazione 03/05/2026stato individuato, insieme anche a [OSCURATO:PERSONA], come ideatore diun sistema che costituiva, gestiva ed estingueva societàcooperative al fine di evadere il fisco. [OSCURATO:PERSONA] ha semprecontestato queste ricostruzioni e le ha impugnate dinanzi allaCommissione tributaria, e tale contestazione costituisce il meritoanche del presente procedimento.

Resta il fatto che, in base alprocesso verbale di constatazione e all'avviso di accertamento,egli sembrerebbe aver svolto le attività indicate insieme a taleBinelli.

Ne conseguirebbe che anche il Binelli debba ritenersi, inbase all'avviso di accertamento, coautore delle attività contestate,dovendosi dunque valutare se sussista un litisconsorzio necessarioo facoltativo.2.1. – Il motivo è infondato.Il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti sussiste,oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casiin cui, per la particolare natura o configurazione del rapportogiuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmentecomune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possaconseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti(Cass. n. 19636/2025).Nel processo tributario, il litisconsorzio necessario, qualeemergente dall'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, si configura comeuna fattispecie autonoma rispetto a quella di cui all'art. 102 c.p.c.,poiché si individuano i suoi presupposti nell'inscindibilità dellacausa determinata dall'oggetto del ricorso; ne consegue che - incaso di impugnazione di un atto impositivo unitario, proposta dauno o più soggetti, coinvolgente una pluralità di obbligati in unaposizione inscindibilmente comune al rispetto dell'obbligazionededotta nello stesso atto impositivo impugnato - il mancato rispettodel litisconsorzio determina la nullità dell'intero giudizio, in ragioneNumero registro generale 28462/2021Numero sezionale 337/2026Numero di raccolta generale 12338/2026Data pubblicazione 03/05/2026della tutela della parità di trattamento dei coobbligati e del rispettodella loro capacità contributiva, in ossequio ai principi costituzionalidettati dagli art. 3 e 53 della Cost. (Cass. n. 10270/2024)La contestazione riguarda l'attività di amministratore di fatto diun consorzio attribuita al contribuente e si assume la sussistenza diuna responsabilità analoga nei confronti di altra persona fisica (taleValter Binelli).Le due cause sono distinte e quindi scindibili perché non siipotizza una medesima obbligazione tributaria, né alcuna società difatto tra le due parti.Il medesimo avviso di accertamento è stato impugnatoseparatamente dalle due persone fisiche.3. – Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e/oerronea e/o falsa applicazione del d.lgs. n. 300/1999, avendo laCommissione tributaria regionale erroneamente ritenutocompetenti ad effettuare le attività ispettive sul ricorrente leDirezioni regionale del Lazio dell’Agenzia delle entrate (art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.).

Secondo il ricorrente, il decreto citato e lerelative norme organizzative distinguono tra le funzioni operative,riservate agli uffici locali dell’Agenzia, e la gestionedell’accertamento, di competenza della Direzione regionale.

L’art.7, comma 13, legge n. 358/1991 prevede che le verifiche suicontribuenti spettino esclusivamente agli uffici locali.

Anche lacircolare n. 32/E del 2006 conferma che la Direzione regionale nonrientra tra gli organi legittimati a effettuare accessi e verifiche,rendendo quindi illegittimo un avviso di accertamento basato su unverbale di constatazione redatto dalla Direzione regionale.3.1. – Il motivo è inammissibile.Nella motivazione non si fa cenno alla questione, né nelrichiamo dei motivi di appello, né nella trattazione in diritto (Cass.Numero registro generale 28462/2021Numero sezionale 337/2026Numero di raccolta generale 12338/2026Data pubblicazione 03/05/2026n. 18018/2024; Cass. n. 20694/2018).

Difetta anche questomotivo di specificità rispetto al momento in cui sarebbe statosollevato.4. – Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003 convertito in l. n.326/2003, nella misura in cui pone a carico del ricorrente unaresponsabilità di tipo solidale nella violazione tributaria contestata.Si ricorda che, con l'art. 7 del d.l. n. 269/2003. il legislatore haintrodotto nel nostro sistema tributario il c.d.

“criterio distintivo” diirrogazione della sanzione fiscale amministrativa, in base al qualela sanzione deve essere irrogata soltanto nei confronti del soggettoche risulta essere il diretto beneficiario della violazione commessa.In base a tale criterio, secondo quanto prospettato, una forma disolidarietà nella sanzione amministrativa si può avere solo tracoloro che abbiano effettivamente tratto vantaggio dall'illecitocommesso.

In questo caso, l’atto di irrogazione della sanzione,però, dovrà essere adeguatamente motivato, indicando, i vantaggi(eventualmente tratti da ciascun coautore della violazione.L’odierno ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazionedell'art. 7 del d.l. n. 269/2003, degli artt. 5, 9 e 11 del d.lgs.n.472/1997, nonché dell'art. 2697 c.c.; e comunque l’inapplicabilitàe non duplicabilità in capo allo stesso delle sanzioni in quantoesclusivamente imputabili alla società e ai suoi legalirappresentanti.Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’ art. 2697 c.c. in relazione art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.

Si eccepisce, altresì, la violazione e/o erronea e/o falsaapplicazione dell'art. 2697 c.c. in quanto l'onere della prova gravasu colui che allega i fatti posti a fondamento della propria domandae/o comunque pretesa, conseguentemente l'Agenzia che intima ilNumero registro generale 28462/2021Numero sezionale 337/2026Numero di raccolta generale 12338/2026Data pubblicazione 03/05/2026pagamento con l'avviso impugnato è tenuta a dimostrare i fattifondanti la sua pretesa.

Nel caso che ci riguarda si rileva che tuttele risultanze dedotte dall'Ufficio non assurgono né a prova nétantomeno a indizi gravi, precisi e concordanti.

Si rileva, altresì,che tutte le supposizioni ricondotte in capo ai Giansanti nontrovano alcun riscontro probatorio né tantomeno indiziario.

Inspecie non sarebbe stato in alcun modo dimostrato che il ricorrenteavesse la disponibilità dei conti correnti intestati al consorzio;sarebbe altresì priva di ogni fondamento la supposizione in meritoal fatto che la scelta di costituire la società, oggi in liquidazione,fosse avvenuta per una precisa decisione del ricorrente.4.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sonoinammissibili.In tema di sanzioni amministrative tributarie, il principio dellaresponsabilità personale dell'autore della violazione, stabilitodall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, è derogato dallaprevisione eccezionale di esclusiva riferibilità della sanzione allapersona giuridica, di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 269 del2003 (conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003), soltanto se lapersona fisica commette la violazione nell'interesse dell'ente,mentre se persegue unicamente un interesse proprio, o comunquediverso da quello societario, si riespande la regola generale dellaresponsabilità personale dell'autore materiale (Cass. n.28296/2025).Pertanto, per affermare la responsabilità dell'amministratore,la società di capitali o l’ente dotato di personalità giuridica devonocostituire un mero schermo e quindi un'entità fittizia, o comunqueutilizzato come mero soggetto interposto dall'amministratore e ingenerale dall'intraneus per scopi suoi propri, (Cass. n.16454/2025).Numero registro generale 28462/2021Numero sezionale 337/2026Numero di raccolta generale 12338/2026Data pubblicazione 03/05/2026Nel caso di specie, con valutazione di fatto del compendioistruttorio, non censurabile in sede di legittimità a fronte di una“doppia conforme”, è stato ritenuto che la società sia statastrumentalmente utilizzata al fine di evasione fiscale, quindi qualemero schermo, facendo invero capo al ricorrente il complesso dicooperative e consorzi da lui costituiti e riconducibili a un'unicasede amministrativa.

Parte ricorrente, invero, mira a conseguireuna inammissibile rivalutazione del merito.

In tema di ricorso percassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazionecon cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzionedella vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli attiprocessuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione,essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti aun nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme(Cass. n. 10927/2024).5. – Con il sesto motivo di ricorso si deduce la nullità-illegittimità e/o inesistenza giuridica dell'avviso di presa in caricoper la violazione del procedimento notificatorio.

Ciò in quanto lanotifica degli atti tributari sostanziali e processuali effettuata daPoste private è inesistente, come tale insuscettibile di sanatoria,anche dopo l’entrata in vigore (10 settembre 2017) delle modificheapportate dal Decreto concorrenza (l. n. 124/2017) in merito allapossibilità di notificazione attribuita anche agli operatori privati.

Glioperatori privati saranno legittimati alla notificazione degli attitributari e sostanziali soltanto dopo il rilascio delle nuove licenzeindividuali ad opera dell’AGCOM, ad oggi ancora non rilasciatenonostante l’AGCOM abbia trasmesso (12 ottobre 2017) alMinistero della Giustizia lo schema di regolamento sulle notificazioniper acquisirne il parere.

In conclusione, tutte le notifiche di attitributari sostanziali e processuali effettuate da Poste private, e sinoNumero registro generale 28462/2021Numero sezionale 337/2026Numero di raccolta generale 12338/2026Data pubblicazione 03/05/2026a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali daparte dell’AGCOM, sono inesistenti e come tali insuscettibili disanatoria.5.1. – Il motivo è inammissibile.Nel caso di specie si impugna non l'avviso di presa in caricoma l'avviso di accertamento, ritualmente notificato tramite ilservizio [OSCURATO:PERSONA], come testualmente evidenziato nelcontroricorso con la riproduzione della copia fotostatica dell'avvisodi ricevimento.6. – Il ricorso va dunque respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.

P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.Il PresidenteLucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale delloStato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 2492/2021, depositata il 13 maggio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – Ad istanza dell’Agenzia delle entrate - DirezioneProvinciale I di Roma - [OSCURATO:PERSONA] veniva notificato a MauroGiansanti, quale amministratore di fatto della Soc. Nuovo ConsorzioNumero registro generale 28462/2021Numero sezionale 337/2026Numero di raccolta generale 12338/2026Data pubblicazione 03/05/2026Eurosat, l’avviso di accertamento n. TK3036709163/2016 conirrogazione di sanzioni e con l’intimazione di provvedere alpagamento della somma complessiva di euro 355.815,16 a titolo diimposte e comprensivo di sanzioni e interessi. L’Amministrazionerichiedeva detti importi sulla presunzione che l’odierno ricorrente,sulla scorta delle risultanze di un processo verbale di constatazioneredatto dalla Guardia di Finanza fosse amministratore di fatto dellasocietà.Il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Roma.L’Ufficio si costituiva in giudizio difendendo la legittimità delproprio operato.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, con sentenzan. 17443/2018, depositata l’11 ottobre 2018, rigettava il ricorso.2. – Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente.L’Ufficio si costituiva in giudizio.Con sentenza n. 2492/2021, depositata il 13 maggio 2021, laCommissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello.3. – Il contribuente ha proposto ricorso alla Corte dicassazione affidato a sei motivi.L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 17,comma 1 bis, d.lgs. n. 165/2001 in relazione art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. Si eccepisce che l’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 stabilisceche gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sonoportati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione diNumero registro generale 28462/2021Numero sezionale 337/2026Numero di raccolta generale 12338/2026Data pubblicazione 03/05/2026avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato dellacarriera direttiva da lui delegato. Tuttavia, nel caso di specie, gliavvisi di accertamento impugnati non risultano essere statisottoscritti dal Capo dell’Ufficio, né risulta che sia stata conferitaspecifica delega per la sottoscrizione degli avvisi.1.1. – Il motivo è inammissibile.In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettatequestioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, ilricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non soloallegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, maanche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in qualespecifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché imotivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel"thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alleparti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi dicontestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabilidi ufficio (Cass. n. 18018/2024; Cass. n. 20694/2018).Nella motivazione non si fa cenno alla questione, né nelrichiamo dei motivi di appello, né nella trattazione in diritto.Nulla è detto in ricorso quando la relativa censura sarebbestata prospettata, risultando altresì carente sul piano dellaspecificità in merito al difetto di conformità rispetto alla previsionenormativa.2. – Col secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione efalsa applicazione del principio del contraddittorio e dell’art. 331c.p.c. in relazione art. 360, comma 1, n. 3 e 4 del c.p.c. Partericorrente ritiene che vada verificato anche d'ufficio, se nelpresente procedimento esista, fin dal primo grado, l'integrità delcontraddittorio. Risulterebbe, infatti, dal processo verbale diconstatazione della Guardia di Finanza, che il Giansanti sarebbeNumero registro generale 28462/2021Numero sezionale 337/2026Numero di raccolta generale 12338/2026Data pubblicazione 03/05/2026stato individuato, insieme anche a [OSCURATO:PERSONA], come ideatore diun sistema che costituiva, gestiva ed estingueva societàcooperative al fine di evadere il fisco. [OSCURATO:PERSONA] ha semprecontestato queste ricostruzioni e le ha impugnate dinanzi allaCommissione tributaria, e tale contestazione costituisce il meritoanche del presente procedimento. Resta il fatto che, in base alprocesso verbale di constatazione e all'avviso di accertamento,egli sembrerebbe aver svolto le attività indicate insieme a taleBinelli. Ne conseguirebbe che anche il Binelli debba ritenersi, inbase all'avviso di accertamento, coautore delle attività contestate,dovendosi dunque valutare se sussista un litisconsorzio necessarioo facoltativo.2.1. – Il motivo è infondato.Il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti sussiste,oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casiin cui, per la particolare natura o configurazione del rapportogiuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmentecomune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possaconseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti(Cass. n. 19636/2025).Nel processo tributario, il litisconsorzio necessario, qualeemergente dall'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, si configura comeuna fattispecie autonoma rispetto a quella di cui all'art. 102 c.p.c.,poiché si individuano i suoi presupposti nell'inscindibilità dellacausa determinata dall'oggetto del ricorso; ne consegue che - incaso di impugnazione di un atto impositivo unitario, proposta dauno o più soggetti, coinvolgente una pluralità di obbligati in unaposizione inscindibilmente comune al rispetto dell'obbligazionededotta nello stesso atto impositivo impugnato - il mancato rispettodel litisconsorzio determina la nullità dell'intero giudizio, in ragioneNumero registro generale 28462/2021Numero sezionale 337/2026Numero di raccolta generale 12338/2026Data pubblicazione 03/05/2026della tutela della parità di trattamento dei coobbligati e del rispettodella loro capacità contributiva, in ossequio ai principi costituzionalidettati dagli art. 3 e 53 della Cost. (Cass. n. 10270/2024)La contestazione riguarda l'attività di amministratore di fatto diun consorzio attribuita al contribuente e si assume la sussistenza diuna responsabilità analoga nei confronti di altra persona fisica (taleValter Binelli).Le due cause sono distinte e quindi scindibili perché non siipotizza una medesima obbligazione tributaria, né alcuna società difatto tra le due parti.Il medesimo avviso di accertamento è stato impugnatoseparatamente dalle due persone fisiche.3. – Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e/oerronea e/o falsa applicazione del d.lgs. n. 300/1999, avendo laCommissione tributaria regionale erroneamente ritenutocompetenti ad effettuare le attività ispettive sul ricorrente leDirezioni regionale del Lazio dell’Agenzia delle entrate (art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.). Secondo il ricorrente, il decreto citato e lerelative norme organizzative distinguono tra le funzioni operative,riservate agli uffici locali dell’Agenzia, e la gestionedell’accertamento, di competenza della Direzione regionale. L’art.7, comma 13, legge n. 358/1991 prevede che le verifiche suicontribuenti spettino esclusivamente agli uffici locali. Anche lacircolare n. 32/E del 2006 conferma che la Direzione regionale nonrientra tra gli organi legittimati a effettuare accessi e verifiche,rendendo quindi illegittimo un avviso di accertamento basato su unverbale di constatazione redatto dalla Direzione regionale.3.1. – Il motivo è inammissibile.Nella motivazione non si fa cenno alla questione, né nelrichiamo dei motivi di appello, né nella trattazione in diritto (Cass.Numero registro generale 28462/2021Numero sezionale 337/2026Numero di raccolta generale 12338/2026Data pubblicazione 03/05/2026n. 18018/2024; Cass. n. 20694/2018). Difetta anche questomotivo di specificità rispetto al momento in cui sarebbe statosollevato.4. – Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003 convertito in l. n.326/2003, nella misura in cui pone a carico del ricorrente unaresponsabilità di tipo solidale nella violazione tributaria contestata.Si ricorda che, con l'art. 7 del d.l. n. 269/2003. il legislatore haintrodotto nel nostro sistema tributario il c.d. “criterio distintivo” diirrogazione della sanzione fiscale amministrativa, in base al qualela sanzione deve essere irrogata soltanto nei confronti del soggettoche risulta essere il diretto beneficiario della violazione commessa.In base a tale criterio, secondo quanto prospettato, una forma disolidarietà nella sanzione amministrativa si può avere solo tracoloro che abbiano effettivamente tratto vantaggio dall'illecitocommesso. In questo caso, l’atto di irrogazione della sanzione,però, dovrà essere adeguatamente motivato, indicando, i vantaggi(eventualmente tratti da ciascun coautore della violazione.L’odierno ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazionedell'art. 7 del d.l. n. 269/2003, degli artt. 5, 9 e 11 del d.lgs.n.472/1997, nonché dell'art. 2697 c.c.; e comunque l’inapplicabilitàe non duplicabilità in capo allo stesso delle sanzioni in quantoesclusivamente imputabili alla società e ai suoi legalirappresentanti.Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’ art. 2697 c.c. in relazione art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. Si eccepisce, altresì, la violazione e/o erronea e/o falsaapplicazione dell'art. 2697 c.c. in quanto l'onere della prova gravasu colui che allega i fatti posti a fondamento della propria domandae/o comunque pretesa, conseguentemente l'Agenzia che intima ilNumero registro generale 28462/2021Numero sezionale 337/2026Numero di raccolta generale 12338/2026Data pubblicazione 03/05/2026pagamento con l'avviso impugnato è tenuta a dimostrare i fattifondanti la sua pretesa. Nel caso che ci riguarda si rileva che tuttele risultanze dedotte dall'Ufficio non assurgono né a prova nétantomeno a indizi gravi, precisi e concordanti. Si rileva, altresì,che tutte le supposizioni ricondotte in capo ai Giansanti nontrovano alcun riscontro probatorio né tantomeno indiziario. Inspecie non sarebbe stato in alcun modo dimostrato che il ricorrenteavesse la disponibilità dei conti correnti intestati al consorzio;sarebbe altresì priva di ogni fondamento la supposizione in meritoal fatto che la scelta di costituire la società, oggi in liquidazione,fosse avvenuta per una precisa decisione del ricorrente.4.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sonoinammissibili.In tema di sanzioni amministrative tributarie, il principio dellaresponsabilità personale dell'autore della violazione, stabilitodall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, è derogato dallaprevisione eccezionale di esclusiva riferibilità della sanzione allapersona giuridica, di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 269 del2003 (conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003), soltanto se lapersona fisica commette la violazione nell'interesse dell'ente,mentre se persegue unicamente un interesse proprio, o comunquediverso da quello societario, si riespande la regola generale dellaresponsabilità personale dell'autore materiale (Cass. n.28296/2025).Pertanto, per affermare la responsabilità dell'amministratore,la società di capitali o l’ente dotato di personalità giuridica devonocostituire un mero schermo e quindi un'entità fittizia, o comunqueutilizzato come mero soggetto interposto dall'amministratore e ingenerale dall'intraneus per scopi suoi propri, (Cass. n.16454/2025).Numero registro generale 28462/2021Numero sezionale 337/2026Numero di raccolta generale 12338/2026Data pubblicazione 03/05/2026Nel caso di specie, con valutazione di fatto del compendioistruttorio, non censurabile in sede di legittimità a fronte di una“doppia conforme”, è stato ritenuto che la società sia statastrumentalmente utilizzata al fine di evasione fiscale, quindi qualemero schermo, facendo invero capo al ricorrente il complesso dicooperative e consorzi da lui costituiti e riconducibili a un'unicasede amministrativa. Parte ricorrente, invero, mira a conseguireuna inammissibile rivalutazione del merito. In tema di ricorso percassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazionecon cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzionedella vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli attiprocessuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione,essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti aun nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme(Cass. n. 10927/2024).5. – Con il sesto motivo di ricorso si deduce la nullità-illegittimità e/o inesistenza giuridica dell'avviso di presa in caricoper la violazione del procedimento notificatorio. Ciò in quanto lanotifica degli atti tributari sostanziali e processuali effettuata daPoste private è inesistente, come tale insuscettibile di sanatoria,anche dopo l’entrata in vigore (10 settembre 2017) delle modificheapportate dal Decreto concorrenza (l. n. 124/2017) in merito allapossibilità di notificazione attribuita anche agli operatori privati. Glioperatori privati saranno legittimati alla notificazione degli attitributari e sostanziali soltanto dopo il rilascio delle nuove licenzeindividuali ad opera dell’AGCOM, ad oggi ancora non rilasciatenonostante l’AGCOM abbia trasmesso (12 ottobre 2017) alMinistero della Giustizia lo schema di regolamento sulle notificazioniper acquisirne il parere. In conclusione, tutte le notifiche di attitributari sostanziali e processuali effettuate da Poste private, e sinoNumero registro generale 28462/2021Numero sezionale 337/2026Numero di raccolta generale 12338/2026Data pubblicazione 03/05/2026a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali daparte dell’AGCOM, sono inesistenti e come tali insuscettibili disanatoria.5.1. – Il motivo è inammissibile.Nel caso di specie si impugna non l'avviso di presa in caricoma l'avviso di accertamento, ritualmente notificato tramite ilservizio [OSCURATO:PERSONA], come testualmente evidenziato nelcontroricorso con la riproduzione della copia fotostatica dell'avvisodi ricevimento.6. – Il ricorso va dunque respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.Il PresidenteLucio Luciotti