CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26639/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Leccevisti gli atti, letti il provvedimento impugnato, il ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]D’Urso e la successiva memoria;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni di cui alla requisitoria del Pubblico ministero nellapersona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.Ricorso trattato con rito cartolareRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso lasentenza in epigrafe indicata con cui è stata confermata la sentenza delTribunale di Brindisi che ha condannato il ricorrente alla pena di giustizia –stabilita in continuazione con altra condanna per analogo reato - in ordine aldelitto di rapina aggravata dall’uso di arma impropria, esclusa la recidivaqualificata contestata.2. La difesa affida il ricorso a due motivi.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 111 Cost., nonchédell’art. 500, comma 4, cod. proc. pen. e inosservanza delle norme processualistabilite a pena di inutilizzabilità. Mancanza della motivazione.Posto che l’affermazione di responsabilità faceva leva sulle dichiarazionipredibattimentali della persona offesa - che il giudice del merito aveva acquistosul rilievo che questa fosse stata esposta a violenza o minaccia - si lamental’assenza di capacità dimostrativa degli elementi in forza dei quali si eranoritenute esistenti le condizioni stabilite dall’art. 500, comma 4, cod. proc. pen.perché venissero acquisite al dibattimento le sommarie informazioni da questarese nel corso delle indagini e contenute nel fascicolo del pubblico ministero; ciòin quanto la “ritrattazione” ad opera della presunta vittima del reato non solo eraintervenuta già qualche mese dopo la denuncia di aver subito le asseriteminacce, ma confermata in sede dibattimentale a notevole distanza di tempo,donde privo di concretezza, ragionevolezza e persuasività era l’argomento cheella fosse stata unicamente indotta dalle minacce che, a suo tempo, avevaricevuto dal ricorrente e da suo fratello. La Corte d’appello avrebbe dovuto, poi,rinnovare l’istruttoria dibattimentale procedendo a nuovo esame del testimone-presunta persona offesa.2.2. Con il secondo motivo lamenta, in relazione all’art. 628 cod. pen.,l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione anche inrelazione all’inosservanza dei criteri di valutazione della prova.Il motivo tende a svalutare, in punto di pregnanza contenutistica, glielementi in forza dei quali i giudici di merito avevano ritenuto credibile la primaversione della vicenda riferita dalla persona offesa, trattandosi di fatti che nonassumevano alcuna valenza indiziaria a carico del ricorrente (il riferimento è allavalenza probatoria - che si sostiene erroneamente assegnata dai giudici di merito- al contenuto del messaggio che l’imputato aveva inoltrato alla persona offesa).3. Con requisitoria dell’8 giugno 2026, il sostituto P.G. ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.4. Con memoria del 23 giugno 2026, la difesa del ricorrente ha replicato alleconclusioni del P.G., insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Ai fini dell'acquisizione alfascicolo del dibattimento delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste, aisensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., la Corte di legittimità haaffermato, con orientamento che il Collegio condivide, che «gli "elementiconcreti", sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto adintimidazione affinché non deponga ovvero deponga il falso, non devononecessariamente consistere in fatti che positivamente dimostrino – con un livellodi certezza necessario per una pronuncia di condanna – l'esistenza di specificidesunti da circostanze sintomatiche dell'intimidazione, emerse anche nello stessodibattimento, secondo parametri correnti di ragionevolezza e persuasività, allaluce di una valutazione complessiva delle emergenze processuali»(Sez. 2, n.29393 del 22/04/2021, Antoniello, Rv. 281808 – 01).Di tale principio le sentenze di merito risultano avere fatto correttaapplicazione, avendo logicamente ricondotto le “ritrattazioni” operate daltestimone-persona offesa Tartarella, sia nel corso delle indagini che al processo,alla condotta minacciosa ripetutamente realizzata ai suoi danni dal ricorrente e,in un’occasione, insieme al fratello. Tale apprezzamento è coerente con lasuccessione logica degli eventi, se si considera che la stessa persona offesa, indue occasioni, aveva messo al corrente i Carabinieri delle minacce ricevute primadi operare la prima ritrattazione avvenuta già in sede di indagini.La circostanza che la prima “ritrattazione” (del 23/12/2015), susseguentealla denuncia (del 18/05/2015) e alle informazioni relative alle minacce ricevute(in data 17 e 19/08/2015), sia stata presentata alla Polizia di Stato, anziché aiCarabinieri che indagavano sulla vicenda, è un ulteriore elemento che avvaloracome alla base della differente versione vi siano state delle minacce: posto che èla stessa persona offesa ad escludere che le prime dichiarazioni liberatorie sianostate dovute a pressioni di quella p.g. che le ebbe a ricevere, nessuna ragioneaveva il ricorrente di rivolgersi ad una differente autorità di polizia giudiziaria senon quella di evitare di essere sottoposto a puntuali verifiche da parte di chi inquel momento svolgeva le indagini.Inoltre, del tutto sfornita di prova, oltre che di base fattuale logica, èrimasta l’affermazione che le iniziali dichiarazioni accusatorie nei confronti delricorrente siano state frutto delle pressioni esercitate dal titolare del circolo ovesi era verificato il furto, poi trasmodato in rapina.Peraltro, la circostanza che la conferma della versione liberatoria, volta adescludere di avere subito la rapina ad opera dell’imputato, sia stata confermataal dibattimento svoltosi a distanza di tempo dai fatti contestati, non svolgealcuna negativa interferenza nella valutazione di palese inattendibilità del testecui sono pervenuti i giudici di merito, in quanto non si è al cospetto di una primadenuncia a contenuto accusatorio alla quale segue nel tempo una differenteversione dibattimentale, ma di tre denunce aventi il predetto contenuto cui hafatto seguito già nelle indagini preliminari la ritrattazione, con la conseguenzache il dichiarato dibattimentale può essere logicamente letto in continuità con la“scelta” già in precedenza operata di mutare le prime versioni.Inoltre, le sentenze di merito, a conferma della maggiore attendibilità dellaversione inizialmente resa ai Carabinieri, hanno richiamato una pluralità dielementi, con cui il ricorrente omette di confrontarsi, che attengono da un latoall’obiettivo contegno tenuto dal testimone al processo, caratterizzato dall’intentodi sottrarsi all’esame, essendo più volte non comparso benché citato acomparire, nonché alla presenza di un esame indicato come contraddittorio,generico e confusionario e, dall’altro, alla presenza di riscontri, riferiti all’attivitàdi indagine svolta nell’immediatezza dai Carabinieri, unitamente all’assenza diuna ragionevole spiegazione del motivo per cui il titolare del circolo ove èavvenuto il fatto illecito avrebbe dovuto indurre il testimone ad accusarefalsamente il ricorrente.Peraltro, va anche evidenziato che l’operata ritrattazione – effettuata percome precisato sin dalle indagini – risulta del tutto coerente con la primaversione dei fatti resa dal testimone-persone offesa della rapina, laddove laminaccia non solo fu concretizzata con l’uso di un’arma impropria, ma anchenell’intimare al Tartarella di non riferire alcunché sull’identità dell’imputato, daquesti personalmente conosciuto.3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.Quanto alla valenza dei riscontri, che la difesa decisamente contesta inquanto sarebbero privi di valenza individualizzante, va anzitutto precisato che,nel caso in esame, non si è affatto al cospetto di una chiamata in correitàproveniente da un coimputato o imputato in reato connesso o collegato, ma didichiarazioni proveniente da un terzo estraneo ai fatti che assume la veste ditestimone. Di conseguenza, non solo i riscontri non debbono avere lo spessore diuna prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la “chiamata” non avrebbealcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni, maneppure occorre che siano direttamente riferibili alla sfera giuridica soggettivadell’imputato, allorché il giudice del merito, proprio partendo dai riscontri sulfatto, abbia in tal modo saggiato la verosimiglianza del dichiarato del testimonealla cui versione può, di conseguenza, integralmente farsi richiamo.Peraltro, la sentenza impugnata cita anche il dato della messaggistica tral’imputato e la persona offesa, la cui acquisizione, avvenuta a seguito della primaminaccia ricevuta (allorché il Tartarella si recava dai Carabinieri il 17/08/2015),dà ragionevolmente conto, al di là della pregnanza contenutistica – che la Cortedi merito legge in termini accusatori e che la difesa decisamente contesta – delcoinvolgimento nella vicenda dell’imputato.4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento, nonché della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delleammende, così equitativamente fissata in ragione dei profili di inammissibilitàrilevati. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]