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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 2024

Cassazione n. 02941/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ha confermato, in qualità di giudice del rinvio, la sentenza del Tribunale di Taranto del 16 giugno 2021, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di danneggiamento seguito da incendio e che, riconosciuta la recidiva reiterata, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; rilevato che con l'unico motivo del ricorso vengono dedotti la violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata; ritenuto che detto motivo sia manifestamente infondato, atteso che esso prospetta un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, avendo la Corte territoriale ritenuto che l'imputato, il quale aveva riportato diverse condanne per reati in materia di sostanze stupefacenti, avesse dato prova di una spiccata inclinazione a delinquere, specie in settori di particolare allarme sociale, tanto più che il relativo motivo di appello era stato formulato in maniera del tutto generica, senza esplicitare le ragioni per cui la recidiva dovesse essere esclusa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ha confermato, in qualità di giudice del rinvio, la sentenza del Tribunale di Taranto del 16 giugno 2021, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di danneggiamento seguito da incendio e che, riconosciuta la recidiva reiterata, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; rilevato che con l'unico motivo del ricorso vengono dedotti la violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata; ritenuto che detto motivo sia manifestamente infondato, atteso che esso prospetta un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, avendo la Corte territoriale ritenuto che l'imputato, il quale aveva riportato diverse condanne per reati in materia di sostanze stupefacenti, avesse dato prova di una spiccata inclinazione a delinquere, specie in settori di particolare allarme sociale, tanto più che il relativo motivo di appello era stato formulato in maniera del tutto generica, senza esplicitare le ragioni per cui la recidiva dovesse essere esclusa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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