CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 03550/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2018/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocatoLORENZO GIAMPORCARO -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 946/2019 pubblicatail 21/10/2019 , R.G. n. 448/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 946 del 21.10.2019, la Corte d'appello di Palermo, confermando la pronuncia del giudice di prime cure, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato con lettera del 17.11.2017 da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in esito alla procedura di mobilità avviata ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 4 e la risoluzione del loro rapporto di lavoro, condannando la società datrice al pagamento di un'indennità risarcitoria in misura di sedici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione della data di licenziamento; 2. la Corte territoriale ravvisava l'illegittimità del licenziamento per la violazione delle prescrizioni comportamentali di tempestiva ed esauriente comunicazione all'Ufficio del lavoro, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria dell'elenco dei lavoratori licenziati, con la nota del 7 agosto 2017, anteriore ai primi licenziamenti intimati (42 in data 8 agosto 2017, comunicati con la nota del14 settembre 2017; gli altri 80, destinatari di analoga missiva tra il 31 agosto e il 26 novembre 2017), successivamente integrata e rettificata nella graduatoria con le note del 9 e 20 ottobre 2017 (senza però alcun chiarimento) e con trasmissione, infine, con nota del 4 dicembre 2017, di un elenco di 80 dipendenti (in aggiunta ai 42 indicati nella nota del 14 settembre 2014) posti in mobilità; la comunicazione del 7 agosto 2017 risultava, dunque, inidonea, sotto i profili di trasparenza informativa, completezza contenutistica e di rispetto della rigida scansione procedimentale, a consentire un adeguato controllo alle parti sociali e alle amministrazioni interessate, non costituendo essa reale provvedimento terminale della procedura collettiva; 3. con atto notificato il 19 dicembre 2019, la società ricorreva per cassazione con unico motivo, e il lavoratore resisteva con controricorso; 4. prima dell'odierna adunanza la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso datato 8 giugno 2022 personalmente sottoscritto dalla medesima ed accettato anche personalmente dal controricorrente, con riconoscimento di spese legali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con memoria ex art. 378 c.p.c., la società ha depositato richiesta di rinunzia al giudizio, notificata al controricorrente, nonché dichiarazione del controricorrente di accettazione della suddetta rinuncia. 2. Sussistono, pertanto, i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, in applicazionedell'art. 391 c.p.c., u.c.; 3. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il process