CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40029/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 03/01/2022 del TRIBUNALE del RIESAME di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Luigi GIORDANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - I [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Bari ha riget .:ato il ricorso avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di quella stessa città, che aveva applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura coercitiva degli arresti dorniciliari, perché gravemente indiziato del delitto di cui agli art. 512 bis - 416bis.1 cod. pen. contestato al capo D) della provvisoria contestazione, per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], gestore di fatto, attribuito fittiziamente a sé medesimo la titolarità dell'azienda di commercio all'ingrosso di pesce denominata Marittica soc. coop. di Manfredonia, e della relativa concessione demaniale obbligatoria per esercitare l'attività di impresa. Con l'aggravante finalistica dell'agevolazione dell'associazione mafiosa contestata al capo A) della rubrica cautelare. 1.1. Secondo l'impostazione accusatoria, accolta dai giudici della cautela, [OSCURATO:PERSONA] - figlio del capo della stessa, [OSCURATO:PERSONA] - è un partecipe della associazione "di stampo mafioso," operante nel territorio garganico, dedita alla commissione di innumerevoli delitti (in materia di stupefacenti, porto e detenzione di armi da fuoco, anche da guerra, delitti contro la persona, estorsioni, intestazioni fittizie, rapine e furti, attività fraudolente ai danni dell'INPS) presente sui territori di Manfredonia, [OSCURATO:PERSONA]Angelo, Mattinata e Vieste, e figura di spicco nella dimostrazione della capacità dell'associazione di ottenere, con la forza di intimidazione del vincolo associativo, il controllo di importanti attività economiche nel territorio di competenza, in particolare quella del commercio ittico. Per quanto emerso, in particolare, dall'attività di intercettazione, Lombardi, infatti, gestisce di fatto la società Marittica soc.coop - formalmente intestata all'incensurato [OSCURATO:PERSONA]. La stessa Marittica soc. coop. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., costituiscono gli strumenti attraverso cui la consorteria controlla tale importante settore economico a Manfredonia. 1.2. Con specifico riguardo ai fatti compendiati nel capo D), per quanto riferito dalla vittima del connesso reato rubricato reato sub G5, ( [OSCURATO:PERSONA]) ed emerso dall'attività captativa, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe costretto, con minacce, [OSCURATO:PERSONA] a cedere alla neo costituita società Marittica soc. coop. l'attività commerciale svolta dalla sua famiglia, denominata Markittica s.r.I., dalla quale veniva del tutto estromesso, in tal modo consentendo al Lombardi, e alla associazione di cui fa parte, di acquisire, dietro lo schermo di una società formalmente legale, attraverso una diffusa azione intimidatoria, il monopolio della commercializzazione dei frutti di mare nel comparto territoriale di Manfredonia. 1.3. Il Tribunale - , che ha ravvisato i gravi indizi di colpevolezza per il delitto contestato al Coccia, anche relativamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen - ha individuato a suo carico le esigenze di special prevenzione di cui all'art. 274 lett. c) cod, proc. pen. superando le obiezioni difensive che avevano posto in luce lo stato di incensuratezza dell'indagato e la circostanza - incidente in specie sul profilo dell'attua ità delle esigenze - che il contributo del Coccia alla Marittica soc. coop. sarebbe cessato nel gennaio 2020, quando la società era stata raggiunta da interdittiva antimafia, prima di fallire nel novembre 2021. Secondo il Tribunale distrettuale, infatti, il Coccia è contiguo al circuito criminale mafioso in esame, per gli strettissimi legami con alcun esponenti anche di vertice della associazione sub A; per la reiterata messa a disposizione del sodalizio - scelta condivisa, peraltro, ca alcuni sui parenti ( il padre e la compagna di questi) -, e per l'assenza di elementi significativi della rescissione dei legami con tale ambiente mafioso. Cosicchè - si legge nell'ordinanza - la presunzione relativa di cui all'art. 275 co. 3 cod. proc. pen. non può dirsi superata dal decorso di un lasso temporale, neppure particolarmente rilevante, in virtù dei consolidati legami che rendono concreto il pericolo che egli possa nuovamente rendersi disponibile verso esponenti del clan, che risulta dedito a molteplici attività economiche. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si affida a un unico motivo, che attinge le esigenze cautelari, denunciando violazione degli artt. 272 2 274 lett. cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione, con riguardo alla valutazione dei profili della concretezza ed attualità. Si duole la Difesa ricorrente che il Tribunale ha tratto la concretezza e attualità del pericolo esclusivamente dalla gravità del titolo di reato, omettendo uno specifico esame della personalità dell'indagato, incensurato. D'altro canto, il tribunale non ha formulato una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, in presenza di una sola contestazione non preceduta da altre manifestazioni di inclinazione delinquenziale, e in relazione a fatti risalenti al 2016. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Non trova riscontro nell'ordinanza impugnata la deduzione difensiva che lamenta la valorizzazione, ai fini cautelari, della sola gravità del reato, poiché, invece, il Tribunale ha adeguatamente esaminato anche il profilo soggettivo, evidenziando come il ricorrente si sia posto a disposizione, reiteratamente, del sodalizio, giovandosi della sua incensuratezza. 2. Posto che la Difesa non contesta la sussistenza del presupposto della gravità indiziaria del reato ascritto all'indagato, il Tribunale distrettuale, nel condividere il giudizio del Gip in tema di esigenze cautelari, ravvisando il pericolo concreto ed attuale di reiterazione delle condotte delittuose, ha posto l'accento sulla necessità di uscire dall'equivoco secondo cui l'attenzione all'attualità ed alla concretezza delle esigenze di cautela, per effetto della riforma introdotta con la novella legislativa n. 47 del 2015, implichi che la mera distanza temporale dai fatti precluderebbe, a priori, l'applicazione di una misura cautelare. Se è vero, infatti, che l'intensità del pericolo di reiterazione del crimine diminuisce, naturalmente, con l'incremento dell'intervallo temporale che divide i fatti contestati dall'emissione dell'ordinanza cautelare, è parimenti indubbio che il c.d. "tempo silente", anche alla luce della novella legislativa, non esclude automaticamente l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione dei reati. Invero, il requisito dell'attualità, lungi dall'assumere significato equivalente a quello di vicinanza dei fatti ascritti e di imminenza del pericolo di commissione di un altro reato, indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (cfr. tra le più recenti, Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021,Rv. 280566 -01). Si richiede, dunque, che il relativo giudizio riposi sulla valutazione del rapporto esistente fra la tipologia alla quale appartiene il reato contestato e il contesto ambientale in cui possono svilupparsi le possibilità di azione dell'indagato. 3. Nel provvedimento impugnato, con motivazione precisa, attraverso l'illustrazione del tenore di una conversazione nella quale è sottolineato lo status di incensurato dell'indagato, quale condizione che lo rendeva soggetto utile ad assumere l'intestazione fittizia di beni, è stato evidenziato proprio questo profilo, concernente i contatti e la professionalità acquisita dall'indagato, da cui è stata tratta la certezza della sussistenza di occasioni di reiterare il crimine, anche in considerazione della circostanza, parimenti emersa dalla già richiamata intercettazione, che il Coccia si sia reso disponibile anche in altre occasioni, a schermare, con la sua incensuratezza, illecite attività del gruppo. 3. Dunque, il Tribunale ha condotto l'esame del profilo qui attinto dal ricorso, partendo dall'analisi delle condotte delittuose poste in essere e dalla valutazione della loro gravità, a cui ha aggiunto la considerazione della particolare condizione dell'indagato, soggetto "legato da rapporti strettissimi con esponenti, anche di vertice, dell'associazione mafiosa oggetto di indagine", sottolineando che, "come lui, anche i suoi più stretti congiunti ( padre e compagna) si siano messi a disposizione del sodalizio", oltre al fatto che "ha già dimostrato di essere ricorrentemente a "disposizione" del sodalizio", offrendo un contributo non occasionale, che si inserisce nell'ambito più ampia e stabile disponibilità a favorire gli interessi del sodalizio che, anche in virtù del rapporto di amicizia che lo lega a [OSCURATO:PERSONA], "ha riconosciuto in lui un soggetto fiduciario del quale avvalersi nell'avvio di un'iniziativa imprenditoriale portante nell'economia del sodalizio"(pg. 10). 4. E' stata accertata, quindi, con ampia e corretta motivazione, la presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020,Rv. 279122 -01). 5. La motivazione dell'ordinanza impugnata resiste, pertanto, alle censure difensive, ancor più ove si consideri che, come il Tribunale ha anche chiarito, nel caso in esame, in ragione della contestazione provvisoria, debbono trovare applicazione le presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. . Ora, sono note le indicazioni provenienti dall'orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari si riflette sulla motivazione del provvedimento cautelare semplificando l'onere dimostrativo che grava sull'accusa, giacchè determina la necessità, non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzare la sussistenza di eventuali ragioni di esclusione delle esigenze di cautela, con necessità che tali ragioni siano state evidenziate dalla parte, o siano direttamente evincibili dagli atti (Sez. 5, 8/03/2016, n. 33051, Rv. 268664; Sez. 1, 21/10/2015, n. 5787, dep. 2016, Rv. 265986.). Nel caso di specie, il Tribunale, soffermandosi sul presupposto dell'attualità e della concretezza delle esigenze di cautela, non si è limitato, come avrebbe potuto, a rilevare l'assenza di circostanze di segno contrario alla ravvisata sussistenza del pericolo di recidiva, ma, per quanto si è già osservato, ha dato conto, positivamente, della concreta sussistenza del pericolo di recidiva. Parimenti incensurabile la valutazione con la quale il Tribunale, poi, in applicazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha ritenuto adeguata una misura cautelare meno afflittiva della custodia in carcere. 6.AI rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e conda