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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11576/2026

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almente ex lege;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesadall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata digitalmente ex lege;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 139/2024,depositata il 10 gennaio 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15683/2024Numero sezionale 1343/2026Numero di raccolta generale 11576/2026Data pubblicazione 28/04/20261.

Numerosi medici, tra cui l’odierno ricorrente, convennero davantial Tribunale di Roma, nel 2017, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri,chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti allamancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e82/76/CEE.Esposero a fondamento di aver frequentato vari corsi dispecializzazione post lauream in diverse discipline mediche senzapercepire alcuna remunerazione, nonostante quanto previsto dallanormativa eurounitaria, poiché lo Stato italiano solo con il d.lgs. n. 257del 1991 aveva stabilito una borsa di studio annuale di £ 21.500.000unicamente a favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazionea decorrere dall’anno accademico 1991/1992.Chiesero, pertanto, il riconoscimento del loro diritto a percepireun’adeguata remunerazione e la condanna della [OSCURATO:PERSONA] delConsiglio, in via alternativa, a titolo di risarcimento.2.

L’adito Tribunale, con sentenza n. 13940/2020, rigettò ledomande accogliendo per tutti l’eccezione di prescrizione sollevatadalla amministrazione convenuta.3.

Pronunciando, previa riunione, sui gravami separatamenteinterposti da alcuni degli originari attori, la Corte d’appello di Roma,con sentenza n. 139/2024, resa pubblica il 10 gennaio 2024, li harigettati condannando gli appellanti alle spese del grado, liquidate ineuro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie eaccessori di legge.4.

Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponericorso, articolando sei motivi, cui resiste la [OSCURATO:PERSONA] del Consigliodei ministri depositando controricorso.5.

È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è statada rituale comunicazione alle parti.Numero registro generale 15683/2024Numero sezionale 1343/2026Numero di raccolta generale 11576/2026Data pubblicazione 28/04/2026Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altrimedici nei cui confronti il ricorso non risulta notificato.Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendoapplicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre farluogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di talenorma, essendo ormai l'impugnazione per essi preclusa.2.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione.Lamenta che la Corte d'appello non abbia applicato la legge, ma sisia basata su un'interpretazione giurisprudenziale non pacifica.Ciò per avere ritenuto la prescrizione del diritto aderendo alprincipio affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10813 del2011 e successivamente nella sentenza n. 16452 del 2019, senza peròconsiderare altri orientamenti giurisprudenziali, che avrebbero potutoportare a una conclusione diversa.In tal modo ─ sostiene ─ la Corte di merito ha violato l'art. 101,secondo comma, della Costituzione, che sancisce che i giudici sonosoggetti soltanto alla legge.3.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 2935 cod. civ. in relazione al dies a quo deltermine prescrizionale, a torto, secondo il ricorrente, individuato insentenza nella data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999 (27ottobre 1999), invece che in quella della emanazione dei decretiluglio 2007.Rileva che diverse sentenze di merito hanno individuato il dies aquo per la prescrizione nella data di emanazione dei d.P.C.M. del 2007,ritenendo che solo da quel momento gli interessati hanno acquisito lacertezza che non avrebbero potuto più percepire il compenso previsto.Numero registro generale 15683/2024Numero sezionale 1343/2026Numero di raccolta generale 11576/2026Data pubblicazione 28/04/20264.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia «violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 3 Cost. e 14 CEDU», sul rilievo che la soluzioneadottata determina una discriminazione tra specializzandi ante e post1991, in contrasto con il principio di uguaglianza e il divieto didiscriminazione.5.

Con il quarto motivo ─ rubricato «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma,n. 5 c.p.c.» ─ deduce vizio di motivazione, per avere la Corte d’appelloerroneamente presupposto che gli appellanti avessero percepitosomme inferiori a quelle riconosciute ai medici iscritti dall’a.a.2006/2007, mentre il ricorrente non aveva percepito alcunaremunerazione.6.

Con il quinto motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazionedel combinato disposto dall'artt. 91 e 92 secondo comma cod. proc.civ. in relazione all’art 360 primo comma n 3 cod. proc. civ.», ilricorrente censura la statuizione sulle spese di lite, deducendo che, inpresenza di una materia complessa e di orientamenti giurisprudenzialicontrastanti, la Corte d’appello avrebbe dovuto disporne lacompensazione7.

In un sesto paragrafo del ricorso vengono infine reiterati i motividi gravame rimasti assorbiti.8.

Il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso, congiuntamenteesaminabili, sono inammissibili, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod.proc. civ.8.1.

La Corte territoriale ha motivato richiamandosi al consolidatoindirizzo di questa Corte con cui è stato chiarito in modo univoco eripetuto che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompletatrasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE en. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi aicorsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennaledecorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della leggeNumero registro generale 15683/2024Numero sezionale 1343/2026Numero di raccolta generale 11576/2026Data pubblicazione 28/04/202619 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad unaborsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavanobeneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudiceamministrativo, rendendo definitivo l'inadempimento soggettivoresiduo [cfr. Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816;Cass. 31/08/2011, n. 17868; Cass. 20/03/2014, n. 6606; Cass.15/11/2016, n. 23199; indirizzo sempre confermato, da più di seicentosuccessivi arresti, come, ad esempio, per segnalarne solo alcuni tra ipiù recenti: Cass. Sez.

U. n. 30649 del 2018; Sez.

U. n. 17619 del2022; Sez.

U. n. 18640 del 2022; Cass. n. 13758 del 2018; n. 16452del 2019; n. 1589 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 18961 del 2020; n.41677 del 2021; n. 41750 del 2021; n. 39421 del 2021; n. 2201 del2022; n. 4198 del 2022; n. 4202 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 18684del 2022; n. 25363 del 2022; n. 25414 del 2022; n. 29132 del 2022;n. 32957 del 2022; n. 32958 del 2022; n. 32959 del 2022; n. 32960del 2022; n. 3230 del 2023; n. 3284 del 2023; n. 3863 del 2023; n.4069 del 2023; n. 4085 del 2023; n. 4088 del 2023; n. 4089 del 2023;n. 12702 del 2023; n. 12815 del 2023; n. 14478 del 2023; n. 14618del 2023; n. 16365 del 2023; n. 36556 del 2023; n. 29076 del 2024;n. 29334 del 2024; n. 10781 del 2025; n. 10782 del 2025; n. 11318del 2025; n. 18536 del 2025; n. 27932 del 2025; n. 27938 del 2025;n. 30155 del 2025; n. 30156 del 2025; n. 30158 del 2025; n. 33662del 2025; n. 1118 del 2026; n. 1516 del 2026; nn. 5518-5519 del2026; n. 5529 del 2026; n. 7759 del 2026; n. 7794 del 2026; n. 7797del 2026; n. 7800 del 2026].Tale indirizzo, giova rammentare, si è consolidato sulla base delrilievo secondo il quale «a seguito della tardiva ed incompletatrasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE en. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi aicorsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione diNumero registro generale 15683/2024Numero sezionale 1343/2026Numero di raccolta generale 11576/2026Data pubblicazione 28/04/2026inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevanomaturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983al termine dell'anno accademico 1990-1991.

La lacuna è stataparzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, cheha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore deibeneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudiceamministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analogaprestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quelmomento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe piùemanato altri atti di adempimento alla normativa Europea.

Neiconfronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesarisarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entratain vigore del menzionato art. 11».Né potrebbe sostenersi che il leading case del 2011 abbia preso inconsiderazione un termine prudenziale in ottica di conformitàcomunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da esserecomunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione diprescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 lagiurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti ladecorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relativead aspetti quali: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria oamministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale oaquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimatopassivo della domanda, se solo lo Stato o meno.Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto mododi rimarcare ─ sono del tutto infondati e inidonei a indurre a unripensamento della stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per unverso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso taleda non potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione di prescrizioneallora effettuato.È appena il caso di osservare che la questione della giurisdizioneNumero registro generale 15683/2024Numero sezionale 1343/2026Numero di raccolta generale 11576/2026Data pubblicazione 28/04/2026non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione dellalesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere lasua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come noto,non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben esserestragiudiziale.Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione dellanatura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennaledella stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbiaavuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa.Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è dello Stato inpersona della [OSCURATO:PERSONA] del consiglio dei Ministri, mentre l'evocazionein giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestualealla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapportoprocessuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensidell'art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez.

U., 27/11/2018, n.30649), sicché solo se diretta nei confronti della sola Universitàl'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n.20099) ─ nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un'eventualefermo restando che dalla stessa normativa del 1999 dovevaragionevolmente desumersi che il destinatario del credito eraindividuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomiauniversitaria.È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a séguitodell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge19 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una aestimatio del danno, allaprecedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delledirettive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura didebito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nellaquale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, nésono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito -Numero registro generale 15683/2024Numero sezionale 1343/2026Numero di raccolta generale 11576/2026Data pubblicazione 28/04/2026ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà della quantificazionenazionale - anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, della Corte digiustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (Cass., 24/01/2020,n. 1641, cui si rimanda per una più ampia ricostruzionegiurisprudenziale).Questa pronuncia per un verso ribadisce che non vi è mai stataalcuna indicazione unionale sulla quantificazione della «adeguataremunerazione», per altro verso non affronta il tema qui discusso delladecorrenza prescrizionale.Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina deltrattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 deld.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti,in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorreredall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anniantecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale direcepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, inparticolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo conriguardo alla misura della borsa di studio (Cass., 14/03/2018, n. 6355,e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo,Cass., 24/05/2019, n. 14168).Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si èstabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la solarecettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche intesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrerela prescrizione.Non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, e alcunairragionevolezza o disparità di trattamento posto che l'incrementoprevisto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi dispecializzazione collocati in tempi successivi, non escludendoNumero registro generale 15683/2024Numero sezionale 1343/2026Numero di raccolta generale 11576/2026Data pubblicazione 28/04/2026l'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione diuna scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamentesituazioni successive nel tempo (cfr. Cass. 19/02/2019, n. 4809;18/02/2021, n. 4307).8.2.

Nessun valore argomentativo può riconoscersi al richiamo allaordinanza della (ora soppressa) Sesta Sezione di questa Corte n. 9101del 21/03/2022 ─ che, nel delibare ricorso avente ad oggetto lamedesima questione, ha ritenuto di rimettere gli atti alla sezioneordinaria, per una opportuna rivalutazione della materia, sul rilievoche «le argomentazioni poste dai ricorrenti hanno carattere di novitàrispetto al tralatizio orientamento di questa Corte e che esse trovanofondamento in diversi arresti della Corte di Giustizia, cui i giudici delmerito danno seguito con pronunce che non si conformano alrichiamato indirizzo giurisprudenziale».Quella espressa in tale ordinanza interinale è infatti valutazione perdefinizione del tutto sommaria e, comunque, priva di specificiargomenti e come tale in nessun modo vincolante, neppure sul pianologico.Né da essa né da quanto esposto in ricorso è dato trarre qualifossero gli argomenti che, spesi in quella sede dai ricorrenti,dovrebbero palesarsi come innovativi e tali da giustificare non solo latrattazione in pubblica udienza ma addirittura un ripensamentodell’orientamento che, come visto, è più che consolidato in argomento.8.3.

Varrà comunque rilevare che, con la sentenza resa sul ricorsoche ne era stato ad oggetto (iscritto al n. 20545/2020 R.G.), questaCorte ─ e parte ricorrente lo ignora ─ lo ha dichiarato inammissibile,ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ., sulla base delle medesimeconsiderazioni sopra espresse, alla luce delle quali — ha soggiunto —«si rivela destituita di ogni fondamento la pur sommaria valutazioneespressa nella ricordata ordinanza interinale della Sesta sezione.«Diversamente da quanto in quella sede opinato, invero, leNumero registro generale 15683/2024Numero sezionale 1343/2026Numero di raccolta generale 11576/2026Data pubblicazione 28/04/2026argomentazioni poste dai ricorrenti non hanno carattere di novità,trovano tutte confutazione nei rilievi sopra esposti e non può ravvisarsiragione alcuna che possa indurre, per essi, ad un ripensamento» (Cass.sent. n. 28130 del 27/09/2022).8.4.

È stato in quella occasione anche affermato ─ e va anche quiribadito trattandosi di argomento utilizzato anche nel ricorso in esame─ che «[non] può giovare il richiamo a pronunce di merito che non siconformano all’univoco indirizzo della S.C., sulla base di argomenti che,come s’è visto, risultano però da questa esaminati e confutati ocomunque con essa incompatibili.«Non è pensabile, invero, che l'art. 360-bis num. 1 cod. proc. civ.abbia come presupposto che i precedenti della Corte di cassazione – eciò ancorché si tratti di un solo precedente, ma non è questo, comedetto, il caso in esame − si debbano considerare rilevanti ai fini dellasua applicazione solo a condizione che abbiano riscosso “successo”univoco nella giurisprudenza di merito e non invece se non abbianodispiegato efficacia persuasiva in modo univoco, cioè se abbianoincontrato “resistenze” nella giurisprudenza di merito: invero, se neldibattito insorto nella giurisprudenza di merito sono emersi argomentiper superare i precedenti della Corte, il ricorrente in Cassazione li dovràprospettare sempre per postulare il superamento dei medesimi; se,invece, nella giurisprudenza di merito i precedenti siano staticontraddetti in spregio della nomofilachia sulla base di argomenti giàdiscussi e disattesi dai precedenti di legittimità, il ricorrente non potràpretendere di formulare il suo ricorso semplicemente adducendo talesituazione, che, pur non essendo il nostro ordinamento improntato alregime c.d. dello stare decisis, si pone - senza argomenti - in manifestocontrasto con la funzione nomofilattica attribuita alla Corte dicassazione (cfr., in motivazione, Cass. 29/09/2015, n. 19231 e, neglistessi termini, da ultimo, sempre in motivazione, Cass. 11/02/2022,nn. 4580-4582)» (Cass. n. 28130 del 2022, cit.; v. anche, in termini,Numero registro generale 15683/2024Numero sezionale 1343/2026Numero di raccolta generale 11576/2026Data pubblicazione 28/04/2026Cass. n. 31320 del 24/10/2022; n. 14618 del 25/05/2023; n. 14478del 24/05/2023; n. 12815 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; n. 3284 del 02/02/2023).9.

Palesemente incongruo ed eccentrico, ed inidoneo pertanto aconfigurare, sia pure in astratto, un vizio cassatorio, è poi ipotizzare —con il primo motivo — la violazione dell’art. 101 Cost. per il solo fattodi avere, il giudice a quo, deciso conformemente alla giurisprudenzadella S.C.: uniformandosi al consolidato orientamento dellagiurisprudenza la Corte d’appello ha, infatti, per ciò stesso reso unapronuncia conforme alla legge, quale costantemente interpretata dallaS.C..La decisione richiama evidentemente i precedenti non in termini distare decisis ma quale cornice nomofilattica all'ermeneutica legalepositiva.In ogni caso il motivo è inammissibile perché in sostanza si risolvein una pura tautologia: vi si sostiene, infatti, che la Corte d'appelloavrebbe violato la legge perché ne ha adottata una interpretazionescorretta, e ne avrebbe adottata una interpretazione scorretta perchéha violato la legge.10.

È inammissibile anche il quarto motivo, appuntandosi esso suuna affermazione incidentale contenuta in motivazione, con la quale siaccenna (sbagliando), in funzione della descrizione della relativapretesa risarcitoria, a una condizione di partenza degli appellanticontemplante una remunerazione sia pur inferiore a quella poiriconosciuta ai medici iscritti dall’a.a. 2006/2007, laddove è invecepacifico che essi non abbiano ricevuto alcuna remunerazione.Tale incidentale affermazione, bensì erronea, è però palesementepriva di alcuna incidenza sulla ratio decidendi, rappresentata dal rilievodella maturata prescrizione decennale (idoneo a monte a privare difondamento quella pretesa, quale che ne fosse la effettiva consistenzaeconomica) e certamente non impedisce la piena comprensione dellastessa, come dimostrato del resto dal contenuto degli altri motivi diNumero registro generale 15683/2024Numero sezionale 1343/2026Numero di raccolta generale 11576/2026Data pubblicazione 28/04/2026impugnazione.11.

Analoga valutazione di inammissibilità deve esprimersi conriferimento al quinto motivo, con il quale ci si duole della mancatacompensazione delle spese.Costituisce invero jus receptum nella giurisprudenza della Corte dicassazione il principio secondo cui esula dal sindacato di legittimità erientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dellaopportunità della compensazione, totale o parziale, delle speseprocessuali, essendo la statuizione sulle spese adottata dal giudice dimerito sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione deldivieto, posto dall'art. 91 cod. proc. civ., di porre anche parzialmentele spese a carico della parte vittoriosa — ipotesi nella specie nonricorrente — o nel caso di compensazione delle spese stesse fra le partiadottata con motivazione illogica o erronea (Cass. Sez.

U. n. 14989 del15/07/2005; Cass. n. 3272 del 07/03/2001 e successive numeroseconformi).12.

Non è poi un vero motivo di ricorso quello al quale in ricorso sidedica un sesto paragrafo finale, ivi non prospettandosi alcuna censurama solo facendosi generico rimando alle questioni rimaste assorbitenella decisione della Corte d’appello e che, come tali, avrebbero dovutoessere riproposte al giudice di rinvio in caso di accoglimento delpresente ricorso, evenienza evidentemente non verificatasi.Né peraltro è censurata in sé la statuizione di assorbimento,peraltro pienamente corretta stante la portata definitoria della rilevataprescrizione dei crediti azionati.13.

Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favoredell’Amministrazione controricorrente, delle spese del presente giudiziodi legittimità, liquidate come da dispositivo.14.

Poiché la parte vittoriosa è una amministrazione dello Stato,nei confronti della quale vige il sistema della prenotazione a debitoNumero registro generale 15683/2024Numero sezionale 1343/2026Numero di raccolta generale 11576/2026Data pubblicazione 28/04/2026dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleriae di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deveessere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come giàritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass. 18/04/2000, n.5028; Cass. n. 1058 del 2019).15.

Ritiene il Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processualiper la condanna del ricorrente al pagamento di ulteriore somma ─liquidata come da dispositivo ─ ex art. 96, terzo comma, c.p.c., tenutoconto del carattere largamente consolidato della giurisprudenza sulpunto formatasi in sede di legittimità sulle questioni trattate.16.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per ilricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delleamministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio dilegittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle speseprenotate a debito.Condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore dellaamministrazione controricorrente, ex art. 96, comma terzo, cod. proc.civ., della ulteriore somma di euro 1.500,00.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaNumero registro generale 15683/2024Numero sezionale 1343/2026Numero di raccolta generale 11576/2026Data pubblicazione 28/04/2026Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 aprile 2026.Il PresidenteRaffaele Frasca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
almente ex lege;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesadall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata digitalmente ex lege;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 139/2024,depositata il 10 gennaio 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15683/2024Numero sezionale 1343/2026Numero di raccolta generale 11576/2026Data pubblicazione 28/04/20261. Numerosi medici, tra cui l’odierno ricorrente, convennero davantial Tribunale di Roma, nel 2017, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri,chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti allamancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e82/76/CEE.Esposero a fondamento di aver frequentato vari corsi dispecializzazione post lauream in diverse discipline mediche senzapercepire alcuna remunerazione, nonostante quanto previsto dallanormativa eurounitaria, poiché lo Stato italiano solo con il d.lgs. n. 257del 1991 aveva stabilito una borsa di studio annuale di £ 21.500.000unicamente a favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazionea decorrere dall’anno accademico 1991/1992.Chiesero, pertanto, il riconoscimento del loro diritto a percepireun’adeguata remunerazione e la condanna della [OSCURATO:PERSONA] delConsiglio, in via alternativa, a titolo di risarcimento.2. L’adito Tribunale, con sentenza n. 13940/2020, rigettò ledomande accogliendo per tutti l’eccezione di prescrizione sollevatadalla amministrazione convenuta.3. Pronunciando, previa riunione, sui gravami separatamenteinterposti da alcuni degli originari attori, la Corte d’appello di Roma,con sentenza n. 139/2024, resa pubblica il 10 gennaio 2024, li harigettati condannando gli appellanti alle spese del grado, liquidate ineuro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie eaccessori di legge.4. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponericorso, articolando sei motivi, cui resiste la [OSCURATO:PERSONA] del Consigliodei ministri depositando controricorso.5. È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è statada rituale comunicazione alle parti.Numero registro generale 15683/2024Numero sezionale 1343/2026Numero di raccolta generale 11576/2026Data pubblicazione 28/04/2026Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altrimedici nei cui confronti il ricorso non risulta notificato.Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendoapplicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre farluogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di talenorma, essendo ormai l'impugnazione per essi preclusa.2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione.Lamenta che la Corte d'appello non abbia applicato la legge, ma sisia basata su un'interpretazione giurisprudenziale non pacifica.Ciò per avere ritenuto la prescrizione del diritto aderendo alprincipio affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10813 del2011 e successivamente nella sentenza n. 16452 del 2019, senza peròconsiderare altri orientamenti giurisprudenziali, che avrebbero potutoportare a una conclusione diversa.In tal modo ─ sostiene ─ la Corte di merito ha violato l'art. 101,secondo comma, della Costituzione, che sancisce che i giudici sonosoggetti soltanto alla legge.3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 2935 cod. civ. in relazione al dies a quo deltermine prescrizionale, a torto, secondo il ricorrente, individuato insentenza nella data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999 (27ottobre 1999), invece che in quella della emanazione dei decretiluglio 2007.Rileva che diverse sentenze di merito hanno individuato il dies aquo per la prescrizione nella data di emanazione dei d.P.C.M. del 2007,ritenendo che solo da quel momento gli interessati hanno acquisito lacertezza che non avrebbero potuto più percepire il compenso previsto.Numero registro generale 15683/2024Numero sezionale 1343/2026Numero di raccolta generale 11576/2026Data pubblicazione 28/04/20264. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia «violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 3 Cost. e 14 CEDU», sul rilievo che la soluzioneadottata determina una discriminazione tra specializzandi ante e post1991, in contrasto con il principio di uguaglianza e il divieto didiscriminazione.5. Con il quarto motivo ─ rubricato «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma,n. 5 c.p.c.» ─ deduce vizio di motivazione, per avere la Corte d’appelloerroneamente presupposto che gli appellanti avessero percepitosomme inferiori a quelle riconosciute ai medici iscritti dall’a.a.2006/2007, mentre il ricorrente non aveva percepito alcunaremunerazione.6. Con il quinto motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazionedel combinato disposto dall'artt. 91 e 92 secondo comma cod. proc.civ. in relazione all’art 360 primo comma n 3 cod. proc. civ.», ilricorrente censura la statuizione sulle spese di lite, deducendo che, inpresenza di una materia complessa e di orientamenti giurisprudenzialicontrastanti, la Corte d’appello avrebbe dovuto disporne lacompensazione7. In un sesto paragrafo del ricorso vengono infine reiterati i motividi gravame rimasti assorbiti.8. Il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso, congiuntamenteesaminabili, sono inammissibili, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod.proc. civ.8.1. La Corte territoriale ha motivato richiamandosi al consolidatoindirizzo di questa Corte con cui è stato chiarito in modo univoco eripetuto che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompletatrasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE en. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi aicorsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennaledecorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della leggeNumero registro generale 15683/2024Numero sezionale 1343/2026Numero di raccolta generale 11576/2026Data pubblicazione 28/04/202619 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad unaborsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavanobeneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudiceamministrativo, rendendo definitivo l'inadempimento soggettivoresiduo [cfr. Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816;Cass. 31/08/2011, n. 17868; Cass. 20/03/2014, n. 6606; Cass.15/11/2016, n. 23199; indirizzo sempre confermato, da più di seicentosuccessivi arresti, come, ad esempio, per segnalarne solo alcuni tra ipiù recenti: Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018; Sez. U. n. 17619 del2022; Sez. U. n. 18640 del 2022; Cass. n. 13758 del 2018; n. 16452del 2019; n. 1589 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 18961 del 2020; n.41677 del 2021; n. 41750 del 2021; n. 39421 del 2021; n. 2201 del2022; n. 4198 del 2022; n. 4202 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 18684del 2022; n. 25363 del 2022; n. 25414 del 2022; n. 29132 del 2022;n. 32957 del 2022; n. 32958 del 2022; n. 32959 del 2022; n. 32960del 2022; n. 3230 del 2023; n. 3284 del 2023; n. 3863 del 2023; n.4069 del 2023; n. 4085 del 2023; n. 4088 del 2023; n. 4089 del 2023;n. 12702 del 2023; n. 12815 del 2023; n. 14478 del 2023; n. 14618del 2023; n. 16365 del 2023; n. 36556 del 2023; n. 29076 del 2024;n. 29334 del 2024; n. 10781 del 2025; n. 10782 del 2025; n. 11318del 2025; n. 18536 del 2025; n. 27932 del 2025; n. 27938 del 2025;n. 30155 del 2025; n. 30156 del 2025; n. 30158 del 2025; n. 33662del 2025; n. 1118 del 2026; n. 1516 del 2026; nn. 5518-5519 del2026; n. 5529 del 2026; n. 7759 del 2026; n. 7794 del 2026; n. 7797del 2026; n. 7800 del 2026].Tale indirizzo, giova rammentare, si è consolidato sulla base delrilievo secondo il quale «a seguito della tardiva ed incompletatrasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE en. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi aicorsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione diNumero registro generale 15683/2024Numero sezionale 1343/2026Numero di raccolta generale 11576/2026Data pubblicazione 28/04/2026inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevanomaturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacuna è stataparzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, cheha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore deibeneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudiceamministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analogaprestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quelmomento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe piùemanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Neiconfronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesarisarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entratain vigore del menzionato art. 11».Né potrebbe sostenersi che il leading case del 2011 abbia preso inconsiderazione un termine prudenziale in ottica di conformitàcomunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da esserecomunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione diprescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 lagiurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti ladecorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relativead aspetti quali: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria oamministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale oaquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimatopassivo della domanda, se solo lo Stato o meno.Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto mododi rimarcare ─ sono del tutto infondati e inidonei a indurre a unripensamento della stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per unverso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso taleda non potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione di prescrizioneallora effettuato.È appena il caso di osservare che la questione della giurisdizioneNumero registro generale 15683/2024Numero sezionale 1343/2026Numero di raccolta generale 11576/2026Data pubblicazione 28/04/2026non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione dellalesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere lasua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come noto,non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben esserestragiudiziale.Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione dellanatura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennaledella stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbiaavuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa.Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è dello Stato inpersona della [OSCURATO:PERSONA] del consiglio dei Ministri, mentre l'evocazionein giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestualealla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapportoprocessuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensidell'art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n.30649), sicché solo se diretta nei confronti della sola Universitàl'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n.20099) ─ nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un'eventualefermo restando che dalla stessa normativa del 1999 dovevaragionevolmente desumersi che il destinatario del credito eraindividuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomiauniversitaria.È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a séguitodell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge19 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una aestimatio del danno, allaprecedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delledirettive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura didebito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nellaquale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, nésono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito -Numero registro generale 15683/2024Numero sezionale 1343/2026Numero di raccolta generale 11576/2026Data pubblicazione 28/04/2026ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà della quantificazionenazionale - anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, della Corte digiustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (Cass., 24/01/2020,n. 1641, cui si rimanda per una più ampia ricostruzionegiurisprudenziale).Questa pronuncia per un verso ribadisce che non vi è mai stataalcuna indicazione unionale sulla quantificazione della «adeguataremunerazione», per altro verso non affronta il tema qui discusso delladecorrenza prescrizionale.Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina deltrattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 deld.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti,in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorreredall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anniantecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale direcepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, inparticolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo conriguardo alla misura della borsa di studio (Cass., 14/03/2018, n. 6355,e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo,Cass., 24/05/2019, n. 14168).Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si èstabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la solarecettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche intesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrerela prescrizione.Non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, e alcunairragionevolezza o disparità di trattamento posto che l'incrementoprevisto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi dispecializzazione collocati in tempi successivi, non escludendoNumero registro generale 15683/2024Numero sezionale 1343/2026Numero di raccolta generale 11576/2026Data pubblicazione 28/04/2026l'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione diuna scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamentesituazioni successive nel tempo (cfr. Cass. 19/02/2019, n. 4809;18/02/2021, n. 4307).8.2. Nessun valore argomentativo può riconoscersi al richiamo allaordinanza della (ora soppressa) Sesta Sezione di questa Corte n. 9101del 21/03/2022 ─ che, nel delibare ricorso avente ad oggetto lamedesima questione, ha ritenuto di rimettere gli atti alla sezioneordinaria, per una opportuna rivalutazione della materia, sul rilievoche «le argomentazioni poste dai ricorrenti hanno carattere di novitàrispetto al tralatizio orientamento di questa Corte e che esse trovanofondamento in diversi arresti della Corte di Giustizia, cui i giudici delmerito danno seguito con pronunce che non si conformano alrichiamato indirizzo giurisprudenziale».Quella espressa in tale ordinanza interinale è infatti valutazione perdefinizione del tutto sommaria e, comunque, priva di specificiargomenti e come tale in nessun modo vincolante, neppure sul pianologico.Né da essa né da quanto esposto in ricorso è dato trarre qualifossero gli argomenti che, spesi in quella sede dai ricorrenti,dovrebbero palesarsi come innovativi e tali da giustificare non solo latrattazione in pubblica udienza ma addirittura un ripensamentodell’orientamento che, come visto, è più che consolidato in argomento.8.3. Varrà comunque rilevare che, con la sentenza resa sul ricorsoche ne era stato ad oggetto (iscritto al n. 20545/2020 R.G.), questaCorte ─ e parte ricorrente lo ignora ─ lo ha dichiarato inammissibile,ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ., sulla base delle medesimeconsiderazioni sopra espresse, alla luce delle quali — ha soggiunto —«si rivela destituita di ogni fondamento la pur sommaria valutazioneespressa nella ricordata ordinanza interinale della Sesta sezione.«Diversamente da quanto in quella sede opinato, invero, leNumero registro generale 15683/2024Numero sezionale 1343/2026Numero di raccolta generale 11576/2026Data pubblicazione 28/04/2026argomentazioni poste dai ricorrenti non hanno carattere di novità,trovano tutte confutazione nei rilievi sopra esposti e non può ravvisarsiragione alcuna che possa indurre, per essi, ad un ripensamento» (Cass.sent. n. 28130 del 27/09/2022).8.4. È stato in quella occasione anche affermato ─ e va anche quiribadito trattandosi di argomento utilizzato anche nel ricorso in esame─ che «[non] può giovare il richiamo a pronunce di merito che non siconformano all’univoco indirizzo della S.C., sulla base di argomenti che,come s’è visto, risultano però da questa esaminati e confutati ocomunque con essa incompatibili.«Non è pensabile, invero, che l'art. 360-bis num. 1 cod. proc. civ.abbia come presupposto che i precedenti della Corte di cassazione – eciò ancorché si tratti di un solo precedente, ma non è questo, comedetto, il caso in esame − si debbano considerare rilevanti ai fini dellasua applicazione solo a condizione che abbiano riscosso “successo”univoco nella giurisprudenza di merito e non invece se non abbianodispiegato efficacia persuasiva in modo univoco, cioè se abbianoincontrato “resistenze” nella giurisprudenza di merito: invero, se neldibattito insorto nella giurisprudenza di merito sono emersi argomentiper superare i precedenti della Corte, il ricorrente in Cassazione li dovràprospettare sempre per postulare il superamento dei medesimi; se,invece, nella giurisprudenza di merito i precedenti siano staticontraddetti in spregio della nomofilachia sulla base di argomenti giàdiscussi e disattesi dai precedenti di legittimità, il ricorrente non potràpretendere di formulare il suo ricorso semplicemente adducendo talesituazione, che, pur non essendo il nostro ordinamento improntato alregime c.d. dello stare decisis, si pone - senza argomenti - in manifestocontrasto con la funzione nomofilattica attribuita alla Corte dicassazione (cfr., in motivazione, Cass. 29/09/2015, n. 19231 e, neglistessi termini, da ultimo, sempre in motivazione, Cass. 11/02/2022,nn. 4580-4582)» (Cass. n. 28130 del 2022, cit.; v. anche, in termini,Numero registro generale 15683/2024Numero sezionale 1343/2026Numero di raccolta generale 11576/2026Data pubblicazione 28/04/2026Cass. n. 31320 del 24/10/2022; n. 14618 del 25/05/2023; n. 14478del 24/05/2023; n. 12815 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; n. 3284 del 02/02/2023).9. Palesemente incongruo ed eccentrico, ed inidoneo pertanto aconfigurare, sia pure in astratto, un vizio cassatorio, è poi ipotizzare —con il primo motivo — la violazione dell’art. 101 Cost. per il solo fattodi avere, il giudice a quo, deciso conformemente alla giurisprudenzadella S.C.: uniformandosi al consolidato orientamento dellagiurisprudenza la Corte d’appello ha, infatti, per ciò stesso reso unapronuncia conforme alla legge, quale costantemente interpretata dallaS.C..La decisione richiama evidentemente i precedenti non in termini distare decisis ma quale cornice nomofilattica all'ermeneutica legalepositiva.In ogni caso il motivo è inammissibile perché in sostanza si risolvein una pura tautologia: vi si sostiene, infatti, che la Corte d'appelloavrebbe violato la legge perché ne ha adottata una interpretazionescorretta, e ne avrebbe adottata una interpretazione scorretta perchéha violato la legge.10. È inammissibile anche il quarto motivo, appuntandosi esso suuna affermazione incidentale contenuta in motivazione, con la quale siaccenna (sbagliando), in funzione della descrizione della relativapretesa risarcitoria, a una condizione di partenza degli appellanticontemplante una remunerazione sia pur inferiore a quella poiriconosciuta ai medici iscritti dall’a.a. 2006/2007, laddove è invecepacifico che essi non abbiano ricevuto alcuna remunerazione.Tale incidentale affermazione, bensì erronea, è però palesementepriva di alcuna incidenza sulla ratio decidendi, rappresentata dal rilievodella maturata prescrizione decennale (idoneo a monte a privare difondamento quella pretesa, quale che ne fosse la effettiva consistenzaeconomica) e certamente non impedisce la piena comprensione dellastessa, come dimostrato del resto dal contenuto degli altri motivi diNumero registro generale 15683/2024Numero sezionale 1343/2026Numero di raccolta generale 11576/2026Data pubblicazione 28/04/2026impugnazione.11. Analoga valutazione di inammissibilità deve esprimersi conriferimento al quinto motivo, con il quale ci si duole della mancatacompensazione delle spese.Costituisce invero jus receptum nella giurisprudenza della Corte dicassazione il principio secondo cui esula dal sindacato di legittimità erientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dellaopportunità della compensazione, totale o parziale, delle speseprocessuali, essendo la statuizione sulle spese adottata dal giudice dimerito sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione deldivieto, posto dall'art. 91 cod. proc. civ., di porre anche parzialmentele spese a carico della parte vittoriosa — ipotesi nella specie nonricorrente — o nel caso di compensazione delle spese stesse fra le partiadottata con motivazione illogica o erronea (Cass. Sez. U. n. 14989 del15/07/2005; Cass. n. 3272 del 07/03/2001 e successive numeroseconformi).12. Non è poi un vero motivo di ricorso quello al quale in ricorso sidedica un sesto paragrafo finale, ivi non prospettandosi alcuna censurama solo facendosi generico rimando alle questioni rimaste assorbitenella decisione della Corte d’appello e che, come tali, avrebbero dovutoessere riproposte al giudice di rinvio in caso di accoglimento delpresente ricorso, evenienza evidentemente non verificatasi.Né peraltro è censurata in sé la statuizione di assorbimento,peraltro pienamente corretta stante la portata definitoria della rilevataprescrizione dei crediti azionati.13. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favoredell’Amministrazione controricorrente, delle spese del presente giudiziodi legittimità, liquidate come da dispositivo.14. Poiché la parte vittoriosa è una amministrazione dello Stato,nei confronti della quale vige il sistema della prenotazione a debitoNumero registro generale 15683/2024Numero sezionale 1343/2026Numero di raccolta generale 11576/2026Data pubblicazione 28/04/2026dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleriae di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deveessere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come giàritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass. 18/04/2000, n.5028; Cass. n. 1058 del 2019).15. Ritiene il Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processualiper la condanna del ricorrente al pagamento di ulteriore somma ─liquidata come da dispositivo ─ ex art. 96, terzo comma, c.p.c., tenutoconto del carattere largamente consolidato della giurisprudenza sulpunto formatasi in sede di legittimità sulle questioni trattate.16. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per ilricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delleamministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio dilegittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle speseprenotate a debito.Condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore dellaamministrazione controricorrente, ex art. 96, comma terzo, cod. proc.civ., della ulteriore somma di euro 1.500,00.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaNumero registro generale 15683/2024Numero sezionale 1343/2026Numero di raccolta generale 11576/2026Data pubblicazione 28/04/2026Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 aprile 2026.Il PresidenteRaffaele Frasca