CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 aprile 2026
Cassazione n. 30708/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
carico di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo la Corte di appello di Bari, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza formulata nell’interesse di MarioPartipilo intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod.proc. pen., in relazione ai reati separatamente giudicati in sede di cognizionedalle sentenze di cui ai n. 18) e 20) del certificato del casellario giudiziale in atti,e ha rideterminato la pena unitaria inflitta in quattro anni di reclusione ed euro5.000,00 di multa.A ragione della decisione ha posto l’omogeneità dei reati (violazioni dell’art.73 d.P.R. n. 309 del 1990, tutte di lieve entità), l’identità del luogo dicommissione (Adelfia) oltre alla medesimezza del luogo di custodia dellostupefacente e degli strumenti per il confezionamento delle dosi.2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello diBari e denuncia la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e ilcorrelato vizio di motivazione.Lamenta l’illogicità del provvedimento nella parte in cui ha affermato che lecondotte delittuose «sono state commesse in un ristretto fazzoletto temporale(giugno 2018 - agosto 2020)» e ha ritenuto sussistente una «conseguenzialitàcronologica» tra gli episodi.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 13 aprile 2026, ha chiestol'annullamentocon rinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha ritenuto sussistente l’unitaria e anticipatadeliberazione criminosa tra i fatti giudicati con sentenza della Corte di appello diBari in data 1.6.2021, irrevocabile l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], di condanna per più violazionidell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, commesse in Adelfia da giugno 2018al 13.1.2019 e quelli giudicati con sentenza della stessa Corte di appello in data15.7.2021, irrevocabile il 2.3.2022, di condanna per il reato di cui all’art. 73,comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Adelfia il 27.8.2020. Ciò ha fatto– come detto – motivando sulla scorta dell’omogeneità delle violazioni dellanormativa sugli stupefacenti e della loro natura di fatti di lieve entità),dell’identità del luogo di commissione, infine, del luogo di custodia dellostupefacente e degli strumenti per il confezionamento delle dosi.3. Tale motivazione è errata in diritto perché trascura l’evidente cesuratemporale tra i fatti giudicati, quam minime di un anno e sei mesi (se siconsidera il 13 gennaio 2019, ossia la data dell’ultima delle violazioni unificate aisensi dell’art. 81 cod. pen. e giudicate con la prima delle due sentenze) e quelli,commessi in data 27 agosto 2020, oggetto della seconda sentenza.Non è superfluo ribadire, in questa sede, che l'unicità di disegno criminoso,richiesta dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. non può identificarsi con unascelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o,comunque, con una generale tendenza a realizzare determinati reati. D'altrocanto, la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singolireati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al lorograduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte,giacché siffatta definizione di dettaglio, oltre a non apparire conforme al dettatonormativo (che parla soltanto di «disegno», e a non risultare necessaria perl'attenuazione del trattamento sanzionatorio), porrebbe l'istituto fuori dalla realtàconcreta, data la variabilità delle situazioni di fatto, sicché la loro prevedibilità ènormalmente possibile solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. Laprogrammazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reatida compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di"adattamento" all’eventualità del caso, come mezzo al conseguimento di ununico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico. Ed è in relazioneall’unitarietà del fine che la coerenza modale degli episodi e la loro contiguitàtemporale degli episodi fungono da indizio della assenza di interruzioni osoluzioni di continuità della deliberazione originaria, dell'impossibilità diaffermare cioè che gli episodi successivi siano frutto dell'insorgenza di autonomerisoluzioni antidoverose.Se, dunque, può escludersi che una programmazione e deliberazione unitariapossa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati per come inconcreto realizzati o dell'unitarietà del contesto, ovvero ancora della identitàdella spinta a delinquere o della brevità del lasso temporale che separa losvolgimento dei diversi episodi, neppure può dubitarsi che ciascuno di codestifattori, nessuno di per sé "indizio necessario", aggiunto ad altro, incrementa lapossibilità che debba riconoscersi l'esistenza del medesimo disegno criminoso, inproporzione logica corrispondente all'aumento delle coincidenze indiziariefavorevoli.Soccorre, in materia, il diritto vivente secondo cui il riconoscimento dellacontinuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nelprocesso di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare seeffettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074-01).Si è inoltre chiarito che l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto,nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcunidegli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinatascelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illecitistessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione difondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094). Quanto poi all’elemento cronologico, questa Corte ha condivisibilmentechiarito che «nel caso di reati commessi a distanza temporale l'uno dell'altro, sideve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti,anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettataspecificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindinegarsi la sussistenza della continuazione» (Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012,Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 242537). Intema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo su cuifondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art.81 cod. pen., posto che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lassodi tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di unaprogrammazione unitaria e predeterminata, almeno nelle linee fondamentali(Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, Diana, Rv. 287193 – 01).4. Venendo ora al caso in scrutinio, come evidenziato dal Procuratoregenerale ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione non ha fatto buon governo degliindicati principi e ha reso una motivazione manifestamente illogica laddove haritenuto che i fatti fossero stati commessi in un ristretto arco temporale,omettendo così di indicare sulla scorta di quali elementi obiettivi fosse possibilesuperare l’indicata, obiettiva cesura e, comunque, ritenere sussistente una nonmeglio specificata «conseguenzialità cronologica» tra gli stessi.Pertinente al riguardo si reputa l’arresto secondo cui, in tema dicontinuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo su cui fondarela valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod.pen., posto che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempofra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di unaprogrammazione unitaria e predeterminata, almeno nelle linee fondamentali(Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, Diana, Rv. 287193 – 01).5. I rilievi svolti impongono, dunque, di annullare l'ordinanza impugnatacon rinvio al giudice a quo, in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183del 2013), per il corrispondente nuovo esame, nel rispetto dei principi di dirittoindicati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Bari.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]