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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2025

Cassazione n. 08837/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorso, in tutti ì motivi nei quali sì articola, è privo dì specificità, perché meramente reìterativo di identiche doglìanze proposte con ì motivi dì gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che deve essere ribadito che, «in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. quando la sottrazione dell'energia avviene mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, in quanto tale attività comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, per distacco dei fili conduttori» (Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012, camerino, Rv. 256190); che deve essere ribadito che, «in tema di furto, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., in caso di sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete esterna» (Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Cagnassone, Rv. 266229; Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv, 285422); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorso, in tutti ì motivi nei quali sì articola, è privo dì specificità, perché meramente reìterativo di identiche doglìanze proposte con ì motivi dì gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che deve essere ribadito che, «in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. quando la sottrazione dell'energia avviene mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, in quanto tale attività comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, per distacco dei fili conduttori» (Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012, camerino, Rv. 256190); che deve essere ribadito che, «in tema di furto, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., in caso di sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete esterna» (Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Cagnassone, Rv. 266229; Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv, 285422); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore
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