CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09433/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Moimacco avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte d'appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso l'annullamento con rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Trieste confermava la condanna in primo grado di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.). 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha presentato ricorso l'imputata, per il tramite dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un motivo unico, nullità della sentenza a causa del mancato avviso dell'udienza fissata per il dibattimento. Dapprima, fu avvisato un difensore diverso da quello di fiducia e, successivamente, si è provveduto alla nomina di un difensore di ufficio, sebbene, come risulta anche dalla prima pagina dei motivi di gravame, l'enunciazione del difensore di fiducia fosse chiara (vi appare il suo logo) e nel fascicolo processuale fossero depositati sia il mandato rilasciato originariamente sia quello unito ai motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che, in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e che, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), nel caso di specie, dagli atti processuali risulta che le notifiche furono eseguite all'indirizzo di un Avvocato che ha lo stesso cognome del difensore di fiducia dell'imputato, ma un nome di battesimo diverso. Difetta, dunque, la prova della conoscenza dell'inizio del giudizio in capo al ricorrente, e si versa, pertanto, in un'ipotesi di lesione del diritto di difesa foriera di nullità assoluta, suscettibile di essere dedotta e rilevata anche in Cassazione (art. 179 cod. proc. pen.), tale da travolgere gli atti successivi, compresa la sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Trieste per il giudizio.