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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 settembre 2024

Cassazione n. 05628/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P1 n [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 19 settembre 2024 il GIP del Tribunale di Nola, quale giudice dell'esecuzione, ha disposto - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - la revoca del beneficio della pena sospesa di cui alla sentenza ck_Q- Trib.

Noia divenuta irrevocabile il 27 aprile 2017.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non correlati - in diritto - ai contenuti della decisione.

Si invoca una ragione (la mancata annotazione nel casellario della decisione contenente il beneficio) che non solo non è dimostrata ma che è anche ininfluente sulla motivazione del provvedimento impugnato (ove si prende atto del passaggio in giudicato di altra sentenza relativa a fatto commesso durante il periodo di attenzione dei cinque anni).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P1 n [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 19 settembre 2024 il GIP del Tribunale di Nola, quale giudice dell'esecuzione, ha disposto - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - la revoca del beneficio della pena sospesa di cui alla sentenza ck_Q- Trib. Noia divenuta irrevocabile il 27 aprile 2017. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non correlati - in diritto - ai contenuti della decisione. Si invoca una ragione (la mancata annotazione nel casellario della decisione contenente il beneficio) che non solo non è dimostrata ma che è anche ininfluente sulla motivazione del provvedimento impugnato (ove si prende atto del passaggio in giudicato di altra sentenza relativa a fatto commesso durante il periodo di attenzione dei cinque anni). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05628/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris