CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 30157/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINO 2:2) visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Odittp il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo é ko? Ps. , L: 1---)-) [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Asti in punto di rideterminazione della pena, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di guida in stato dì ebbrezza alcolica, aggravato dall'orario notturno. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre l'imputato ; a mezzo del difensore che solleva i seguenti motivi: 2.1. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 438, 192 e 530 cod. proc. pen., 186 L. 285/92, 379, n. 6, d.P.R. 495/92, e D.M. 196/90, nonché relativo vizio di motivazione. Spetta alla pubblica accusa provare che lo strumento misuratore sia omologato e che abbia superato le revisioni annuali di idoneità eseguite da un ente accreditato: soltanto la produzione del libretto metrologico dell'etilometro, incombente probatorio a carico dell'accusa, sussistente anche in caso di rito abbreviato, avrebbe potuto convalidare i risultati della rilevata alcolemia. Diversamente da quanto assume la Corte di merito, la difesa non ha mai rinunciato a sottolineare la necessità dell'acquisizione agli atti del libretto metrologico dell'etilometro, vieppiù necessario anche in considerazione dell'identità del tasso alcolemico misurato in entrambe le prove. Nel verbale di accertamento manca l'attestazione sulla omologazione e calibratura dell'apparecchio. Da nessun atto è ricavabile la data di effettuazione dell'ultima revisione né il rispetto del termine annuale di scadenza per la sua esecuzione, non essendo neppure indicato l'ente che l'avrebbe eseguita con la relativa qualifica di ente accreditato. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico, atteso che reitera questioni cui la Corte di appello ha fornito risposta congrua e corretta in diritto. 2. Quanto al primo motivo di ricorso, in tema di funzionamento dell'etilometro, l'omologazione e le verifiche periodiche dello stesso sono espressamente previste dall'art. 379, commi 6, 7 e 8, Reg. esec. cod. strada, approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495. Anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, comma 2, cod. strada, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa, circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest, deve fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032). Il fatto che siano prescritte, dall'art. 379 del citato Regolamento, l'omologazione e la periodica verifica dell'etilometro non significa, dunque, che, a sostegno dell'imputazione, l'accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica con i dati relativi all'esecuzione di tali operazioni: tali dati (in quanto riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico sull'imputato) non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza dell'imputato (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281828 - 01). È del tutto fisiologico, pertanto, che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell'art. 379 Reg. esec. cod. strada sia sollecitata dall'imputato, che ha all'uopo un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito nei suoi confronti, che non può risolversi - come nel caso che occupa - nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento, ma deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far ritenere che tale omologazione e/o revisione possa essere avvenuta (Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, Sciarra, non massimata; Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, Bucciarelli, non massimata). Ciò posto con riguardo al quadro normativo e giurisprudenziale in materia, la dedotta mancata indicazione degli estremi del documento attestante l'avvenuta revisione dell'apparecchio non appare sufficiente al fine di ritenere soddisfatto l'onere di allegazione incombente sulla parte. Di questi principi ha fatto corretta applicazione la sentenza impugnata laddove, richiamata giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. 4, n. 7285 del 09/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280937 - 01), ha ricordato che, nel procedimento per guida in stato di ebbrezza, alla attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest, deve fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, al quale spetta dimostrare la sussistenza di vizi o errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione ovvero vizi correlati all'omologazione dell apparecchioj epdo sufficienteeaugle la tjfetto5tt. - La sentenza impugnata ha, al riguardo, affermato che, nel caso in esame, «il ricorrente non ha richiesto alcuna verifica dell'apparecchio utilizzato (essendo stata accolta la sua richiesta, sia pure subordinata, di rito abbreviato "secco") e non ha allegato alcun elemento indicativo di irregolare funzionalità dell'etilometro», essendosi limitato ad ipotizzare che i risultati dell'alcoltest fossero inattendibili perché le due prove avevano evidenziato lo stesso valore di tasso alcolemico (1,44 g/l), risultati asseritamente incompatibili con i dati scientifici sulla decrescenza dell'alcolemia, argomento disatteso con motivazione adeguata dalla sentenza impugnata, la quale spiega come la curva discendente alla quale faceva riferimento l'imputato «è apprezzabile in "ore", mentre ben può non avere alcuna incidenza a distanza di "minuti", cioè nel breve tempo intercorso tra le due prove cui è stato sottoposto l'Aria», dovendosi altresì aggiungere che non era dato sapere quando l'imputato avesse assunto l'alc61. In ogni caso, la Corte di appello ha rilevato che, nel verbale di accertamento dei Carabinieri di Bra del giorno 11/05/2019, si dà espressamente atto delle modalità con cui è stato eseguito l'alcoltest, della marca e del modello dell'apparecchio, nonché della verifica periodica eseguita, congruamente deducendone che l'apparecchio in questione era omologato ed era stato sottoposto a regolare visita periodica, ancora pienamente valida alla data dell'accertamento. Il primo motivo è, dunque, inammissibile. Analoga valutazione di manifesta infondatezza spetta al secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di merito le ha motivatamente escluse osservando come l'imputato non abbia fornito alcuna collaborazione, non abbia mostrato alcuna resipiscenza e, comunque, presentasse un tasso alcolemico pari quasi al massimo previsto dall'art. 186, lett. b), cod. strada. La valutazione è in linea con l'orientamento prevalente espresso in sede di legittimità in base al quale, in tema di riconoscimento delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi al predetto riconoscimento (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826-01). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen