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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 9 aprile 2024

Cassazione n. 35002/2025

Testo disponibile della fonte

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso iscritto al n. r.g. 15711/2024 proposto da: I.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edESTER [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D’ORO 184/190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 119/2024 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] D’APPELLO -ROMA, depositata il 09/04/2024.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte rigetti il ricorso.

Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per le Marche, chiedendo di accertare il suo diritto a percepire il trattamento pensionistico e, previo annullamento della nota del 5.2.21 (rectius: 5.2.2020) a firma dei direttori provinciali dell’Inps di Macerata e Ancona, di condannare l’Inps al ripristino del trattamento medesimo (VOCTPS certificato n. 09404733) e al pagamento degli arretrati illegittimamente trattenuti da marzo 2021, oltre accessori di legge.

2. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per le Marche, con sentenza n. 365/2021, ha accolto il ricorso ed ha condannato l’Istituto a corrispondere al Mazziniil trattamento pensionistico e gli arretrati da marzo 2021.

La sentenza n. 365/2021 dà atto che, con la citata nota, l’Inps ha disposto la sospensione in via cautelativa della pensione di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA]; che la sospensione è stata decisa dall’Inps a seguito di condanna del predetto, nel separato giudizio per responsabilità amministrativo-contabile definito con sentenza irrevocabile n. 225/2019 della medesima Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, al risarcimento del danno in favore del M.I.U.R. per avere abusivamente esercitato la professione di docente a tempo indeterminato, per circa venti anni, in assenza del necessario diploma di laurea; che il danno è stato liquidato in misura pari ad euro 688.972,40, corrispondente alle retribuzioni percepite e ai contributi previdenziali versati nel periodo dal 1996 al 31.8.2017.

3. Avverso la sentenza 365/2021 l’Inps ha proposto appello deducendo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice ordinario.

4. La Corte dei conti, prima sezione giurisdizionale centrale d'appello, con sentenza n. 119/2024 resa pubblica mediante deposito in segreteria il 9.4.2024, ha rigettato l’impugnazione anche quanto al denunciato difetto di giurisdizione.

Nel ritenere sussistente la propria giurisdizione, la Corte dei conti ha premesso di dover considerare il petitum sostanziale e non quello formale, quest’ultimo relativo all’annullamento di un atto del rapporto pensionistico pubblico rappresentato dalla citata nota Inps del 5.2.2021 (rectius5.1.2020).

Ha statuito, richiamando la sentenza di legittimità n. 10426 del 2014, che lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato con il M.I.U.R., per i fini istituzionali dello stesso, anche se qualificabile come prestazione di fatto, ai sensi dell’art. 2126 c.c., per via della sua nullità genetica, determina comunque l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione del lavoratore alla corrispondente Cassa statale nella quale devono essere versati i contributi, con la conseguenza che la giurisdizione sulla verifica della posizione assicurativa che ha dato luogo al trattamento pensionistico pubblico, sospeso dall'Inps, appartiene al giudice contabile.

5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Inps con un unico motivo concernente l’affermata giurisdizione della Corte dei conti. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

È stata depositata memoria nell’interesse del controricorrente.

Ragioni della decisione

1. Con il motivo di ricorso l’Inps deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 24, 25, 103, 111 e 113 Cost. e dell’art. 207, d.lgs. n. 174 del 2016.

A parere dell’Istituto, poiché lo svolgimento di mansioni di fatto ex art. 2126 c.c. non è qualificabile come attività di pubblico impiego e non può giustificare l’accredito di contribuzione presso la gestione pubblica (ex Inpdap e ora gestione pubblica presso Inps), ma unicamente l’accredito presso la gestione dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO), il petitumsostanziale deve essere identificato nel diritto ad una prestazione pensionistica erogata dall’AGO.

Da ciò discende l’assenza dei presupposti atti a radicare la giurisdizione della Corte dei conti che, ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. 1214/1934, riguarda esclusivamente le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali, appartenendo invece la giurisdizione al giudice ordinario.

2. Il motivo di ricorso non è fondato.

2.1. Ai sensi dell'art. 386 c.p.c., lagiurisdizione si determina dall'oggetto della domanda, secondo il criterio del petitumsostanziale, ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione della parte (Cass., Sez.

U., 25.3.2005, n. 6404; da ultimo v.

Cass., Sez.

U., 26.9.2022, n. 28020; Cass., Sez.

U., 6.6.2024, n. 15848).

2.2. Spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenzadella pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato (cfr. tra le tante Cass., Sez.

Un., 27 marzo 2017, n. 7755; Cass., Sez.

Un., 9 giugno 2016, n. 11869) e, in tal caso, la giurisdizione del giudice contabile è estesa al merito, disponendo tale giudice degli stessi poteri - anche istruttori -del giudice ordinario per l'accertamento e la valutazione dei fatti. .3.

È al giudice contabile che deve essere devoluta pertanto la domanda relativa all'anzianità contributiva e alla misura della pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (cfr. Cass., Sez.

Un., 15 novembre 2018, n. 29396; Cass., Sez.

Un., 19 dicembre 2014, n. 26935; Cass., Sez.

Un., 24 luglio 2013, n. 17927; Cass., Sez.

Un., 7 agosto 2009, n. 18076; Cass., Sez.

Un., 29 aprile 2009, n. 9942; Cass., Sez.

Un., 14 febbraio 2007, n. 3195; Cass., Sez.

Un., 19 gennaio 2007, n. 1134; Cass., Sez.

Un., 10 gennaio 2007, n. 221).

2.4. La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto quali, ad esempio, le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione; quelle relativealla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quantoafferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione (cfr. Cass., Sez.

Un., 18 ottobre 2018, n. 26252), ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono, determinandone l'importo (cfr., tra altre, Cass., Sez.

Un., 27 marzo 2017, n. 7755; Cass., Sez.

Un., 9 giugno 2016, n. 11849; Cass., Sez.

Un., 27 febbraio 2013, n.4853; Cass., Sez.

Un., 16 gennaio 2003, n. 573).

2.5. In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti si è sottolineata la necessità di distinguere tra la domanda proposta nel corso del rapporto e che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, del datore di lavoro e la domanda, formulata dal dipendente già in quiescenza, diretta ad incidere esclusivamente sul rapporto previdenziale, dovendosi ritenere che mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro, -e, quindi, al giudice amministrativo per le vicende anteriori al 30 giugno 1998 e al giudice ordinario per quelle successive -nel secondo caso la lite appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti (Cass., Sez.

U., 19.6.2017, n. 15057; Cass., Sez.

U., 20.6.2012, n. 10131).

2.6. Nella fattispecie oggetto di causa, il petitumsostanziale, come desumibile dalla domanda introduttiva del giudizio riportata in narrativa, attiene al riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico, già goduto dal Mazzini e la cui erogazione è stata sospesa con la citata nota dell’Inps; diritto rivendicato sulla base del rapporto previdenziale alimentato dalla contribuzione versata dal M.I.U.R. per tutto il tempo in cui il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione e senza che fosse intervenuta, sulla posizione assicurativa, alcuna rettifica (nonostante la richiesta formulata in tal senso dall’Inps al M.I.U.R.).

La situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio riguarda esclusivamente la prestazione pensionistica che si assume dovuta per effetto dei contributi previdenziali versati che, come statuito nella sentenza irrevocabile n. 225/2019 pronunciata nel procedimento per responsabilità amministrativo-contabile del Mazzini, “restano comunque a vantaggio del lavoratore” (sentenza d’appello, p. 4).

La controversia rientra, pertanto, nella sfera giurisdizionale dellaCorte dei Conti.

Il petitumsostanziale comprende la denuncia di illegittimità della nota Inps di sospensione del trattamento pensionistico, ma unicamente quale conseguenza dell’invocato diritto al trattamento pensionistico e al suo ripristino; deve quindi escludersi ogni sconfinamento dallo spazio di giurisdizione contabile (v.

Cass., Sez.

U., 7.8.2009, n. 18076).

2.7. L’Istituto ricorrente contesta la giurisdizione del giudice contabile, a favore di quello ordinario, assumendo l’insussistenza del diritto del Mazzini ad una posizione assicurativa presso la gestione pubblica, e quindi all’erogazione del relativo trattamento pensionistico, a causa della nullità della nomina per il contrasto con norme imperative; sostiene che il predetto poteva vantare unicamente, in base al principio di automatismo delle prestazioni, di cui all’art.2116 c.c., in ipotesi di svolgimento di mansioni di fatto ex art. 2126 c.c., la costituzione di una posizione assicurativa presso l’AGO e il diritto al trattamento pensionistico presso tale gestione (posto che “il diritto all’accredito (trova) fonte nell’esercizio di prestazioni di fatto chenon ineriscono al rapporto di lavoro per cui sorge l’obbligo di assicurazione presso la cd. gestione pubblica, l’elemento identificativo del petitum sostanziale avrebbe dovuto essere il diritto ad una prestazione pensionistica erogata dall’AGO”, ricorso, p. 17, ultimo cpv.).

Il difetto di giurisdizione del giudice contabile è dedotto dall’Istituto non sul presupposto di una errata interpretazione e qualificazione della domanda (sul punto v.

Cass., Sez.

U., 27.1.2016, n. 1513, secondo cui la ricostruzione del tenore della domanda in funzione della conseguente qualificazione operata dal giudice di merito, ai fini della individuazione della giurisdizione , si riverbera sempre sull'applicazione delle norme regolatrici dellagiurisdizione, sicché è riconducibile ai motivi di cui al n. 1 dell'art. 360 c.p.c.), bensì sul rilievo della sua infondatezza, potendo il Mazzini in concreto ambire, secondo la prospettazione dell’Inps, solo ad una pensione erogata dall’AGO.

Tale rilievo, tuttavia, non attiene alla giurisdizione bensì al merito della causa, cioè all’esistenza o meno del diritto al trattamento pensionistico presso la gestione pubblica, ed esula quindi dai confini di cui all’art. 360, comma 1, n. 1 .c.p.c.

Risulta pertanto inconferente l’eccezione, sollevata nella memoria depositata nell’interesse del Mazzini, sulla novità della domanda subordinata, formulata per la prima volta in appello dall’Istituto e non preceduta da alcuna domanda riconvenzionale in primo grado, di «valutare i presupposti per un trattamento pensionistico a carico dell’AGO e/o comunque ricalcolare il trattamento pensionistico già erogato».

2.8. In conclusione, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice contabile con rigetto del ricorso.

La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo e distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione della Corte dei conti.

Condanna l’Inps alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 12.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso iscritto al n. r.g. 15711/2024 proposto da: I.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edESTER [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D’ORO 184/190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 119/2024 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] D’APPELLO -ROMA, depositata il 09/04/2024. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte rigetti il ricorso. Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per le Marche, chiedendo di accertare il suo diritto a percepire il trattamento pensionistico e, previo annullamento della nota del 5.2.21 (rectius: 5.2.2020) a firma dei direttori provinciali dell’Inps di Macerata e Ancona, di condannare l’Inps al ripristino del trattamento medesimo (VOCTPS certificato n. 09404733) e al pagamento degli arretrati illegittimamente trattenuti da marzo 2021, oltre accessori di legge. 2. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per le Marche, con sentenza n. 365/2021, ha accolto il ricorso ed ha condannato l’Istituto a corrispondere al Mazziniil trattamento pensionistico e gli arretrati da marzo 2021. La sentenza n. 365/2021 dà atto che, con la citata nota, l’Inps ha disposto la sospensione in via cautelativa della pensione di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA]; che la sospensione è stata decisa dall’Inps a seguito di condanna del predetto, nel separato giudizio per responsabilità amministrativo-contabile definito con sentenza irrevocabile n. 225/2019 della medesima Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, al risarcimento del danno in favore del M.I.U.R. per avere abusivamente esercitato la professione di docente a tempo indeterminato, per circa venti anni, in assenza del necessario diploma di laurea; che il danno è stato liquidato in misura pari ad euro 688.972,40, corrispondente alle retribuzioni percepite e ai contributi previdenziali versati nel periodo dal 1996 al 31.8.2017. 3. Avverso la sentenza 365/2021 l’Inps ha proposto appello deducendo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice ordinario. 4. La Corte dei conti, prima sezione giurisdizionale centrale d'appello, con sentenza n. 119/2024 resa pubblica mediante deposito in segreteria il 9.4.2024, ha rigettato l’impugnazione anche quanto al denunciato difetto di giurisdizione. Nel ritenere sussistente la propria giurisdizione, la Corte dei conti ha premesso di dover considerare il petitum sostanziale e non quello formale, quest’ultimo relativo all’annullamento di un atto del rapporto pensionistico pubblico rappresentato dalla citata nota Inps del 5.2.2021 (rectius5.1.2020). Ha statuito, richiamando la sentenza di legittimità n. 10426 del 2014, che lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato con il M.I.U.R., per i fini istituzionali dello stesso, anche se qualificabile come prestazione di fatto, ai sensi dell’art. 2126 c.c., per via della sua nullità genetica, determina comunque l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione del lavoratore alla corrispondente Cassa statale nella quale devono essere versati i contributi, con la conseguenza che la giurisdizione sulla verifica della posizione assicurativa che ha dato luogo al trattamento pensionistico pubblico, sospeso dall'Inps, appartiene al giudice contabile. 5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Inps con un unico motivo concernente l’affermata giurisdizione della Corte dei conti. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. È stata depositata memoria nell’interesse del controricorrente. Ragioni della decisione 1. Con il motivo di ricorso l’Inps deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 24, 25, 103, 111 e 113 Cost. e dell’art. 207, d.lgs. n. 174 del 2016. A parere dell’Istituto, poiché lo svolgimento di mansioni di fatto ex art. 2126 c.c. non è qualificabile come attività di pubblico impiego e non può giustificare l’accredito di contribuzione presso la gestione pubblica (ex Inpdap e ora gestione pubblica presso Inps), ma unicamente l’accredito presso la gestione dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO), il petitumsostanziale deve essere identificato nel diritto ad una prestazione pensionistica erogata dall’AGO. Da ciò discende l’assenza dei presupposti atti a radicare la giurisdizione della Corte dei conti che, ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. 1214/1934, riguarda esclusivamente le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali, appartenendo invece la giurisdizione al giudice ordinario. 2. Il motivo di ricorso non è fondato. 2.1. Ai sensi dell'art. 386 c.p.c., lagiurisdizione si determina dall'oggetto della domanda, secondo il criterio del petitumsostanziale, ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione della parte (Cass., Sez. U., 25.3.2005, n. 6404; da ultimo v. Cass., Sez. U., 26.9.2022, n. 28020; Cass., Sez. U., 6.6.2024, n. 15848). 2.2. Spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenzadella pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato (cfr. tra le tante Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7755; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11869) e, in tal caso, la giurisdizione del giudice contabile è estesa al merito, disponendo tale giudice degli stessi poteri - anche istruttori -del giudice ordinario per l'accertamento e la valutazione dei fatti. .3. È al giudice contabile che deve essere devoluta pertanto la domanda relativa all'anzianità contributiva e alla misura della pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (cfr. Cass., Sez. Un., 15 novembre 2018, n. 29396; Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2014, n. 26935; Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013, n. 17927; Cass., Sez. Un., 7 agosto 2009, n. 18076; Cass., Sez. Un., 29 aprile 2009, n. 9942; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2007, n. 3195; Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2007, n. 1134; Cass., Sez. Un., 10 gennaio 2007, n. 221). 2.4. La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto quali, ad esempio, le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione; quelle relativealla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quantoafferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione (cfr. Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2018, n. 26252), ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono, determinandone l'importo (cfr., tra altre, Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7755; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11849; Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2013, n.4853; Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2003, n. 573). 2.5. In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti si è sottolineata la necessità di distinguere tra la domanda proposta nel corso del rapporto e che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, del datore di lavoro e la domanda, formulata dal dipendente già in quiescenza, diretta ad incidere esclusivamente sul rapporto previdenziale, dovendosi ritenere che mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro, -e, quindi, al giudice amministrativo per le vicende anteriori al 30 giugno 1998 e al giudice ordinario per quelle successive -nel secondo caso la lite appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti (Cass., Sez. U., 19.6.2017, n. 15057; Cass., Sez. U., 20.6.2012, n. 10131). 2.6. Nella fattispecie oggetto di causa, il petitumsostanziale, come desumibile dalla domanda introduttiva del giudizio riportata in narrativa, attiene al riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico, già goduto dal Mazzini e la cui erogazione è stata sospesa con la citata nota dell’Inps; diritto rivendicato sulla base del rapporto previdenziale alimentato dalla contribuzione versata dal M.I.U.R. per tutto il tempo in cui il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione e senza che fosse intervenuta, sulla posizione assicurativa, alcuna rettifica (nonostante la richiesta formulata in tal senso dall’Inps al M.I.U.R.). La situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio riguarda esclusivamente la prestazione pensionistica che si assume dovuta per effetto dei contributi previdenziali versati che, come statuito nella sentenza irrevocabile n. 225/2019 pronunciata nel procedimento per responsabilità amministrativo-contabile del Mazzini, “restano comunque a vantaggio del lavoratore” (sentenza d’appello, p. 4). La controversia rientra, pertanto, nella sfera giurisdizionale dellaCorte dei Conti. Il petitumsostanziale comprende la denuncia di illegittimità della nota Inps di sospensione del trattamento pensionistico, ma unicamente quale conseguenza dell’invocato diritto al trattamento pensionistico e al suo ripristino; deve quindi escludersi ogni sconfinamento dallo spazio di giurisdizione contabile (v. Cass., Sez. U., 7.8.2009, n. 18076). 2.7. L’Istituto ricorrente contesta la giurisdizione del giudice contabile, a favore di quello ordinario, assumendo l’insussistenza del diritto del Mazzini ad una posizione assicurativa presso la gestione pubblica, e quindi all’erogazione del relativo trattamento pensionistico, a causa della nullità della nomina per il contrasto con norme imperative; sostiene che il predetto poteva vantare unicamente, in base al principio di automatismo delle prestazioni, di cui all’art.2116 c.c., in ipotesi di svolgimento di mansioni di fatto ex art. 2126 c.c., la costituzione di una posizione assicurativa presso l’AGO e il diritto al trattamento pensionistico presso tale gestione (posto che “il diritto all’accredito (trova) fonte nell’esercizio di prestazioni di fatto chenon ineriscono al rapporto di lavoro per cui sorge l’obbligo di assicurazione presso la cd. gestione pubblica, l’elemento identificativo del petitum sostanziale avrebbe dovuto essere il diritto ad una prestazione pensionistica erogata dall’AGO”, ricorso, p. 17, ultimo cpv.). Il difetto di giurisdizione del giudice contabile è dedotto dall’Istituto non sul presupposto di una errata interpretazione e qualificazione della domanda (sul punto v. Cass., Sez. U., 27.1.2016, n. 1513, secondo cui la ricostruzione del tenore della domanda in funzione della conseguente qualificazione operata dal giudice di merito, ai fini della individuazione della giurisdizione , si riverbera sempre sull'applicazione delle norme regolatrici dellagiurisdizione, sicché è riconducibile ai motivi di cui al n. 1 dell'art. 360 c.p.c.), bensì sul rilievo della sua infondatezza, potendo il Mazzini in concreto ambire, secondo la prospettazione dell’Inps, solo ad una pensione erogata dall’AGO. Tale rilievo, tuttavia, non attiene alla giurisdizione bensì al merito della causa, cioè all’esistenza o meno del diritto al trattamento pensionistico presso la gestione pubblica, ed esula quindi dai confini di cui all’art. 360, comma 1, n. 1 .c.p.c. Risulta pertanto inconferente l’eccezione, sollevata nella memoria depositata nell’interesse del Mazzini, sulla novità della domanda subordinata, formulata per la prima volta in appello dall’Istituto e non preceduta da alcuna domanda riconvenzionale in primo grado, di «valutare i presupposti per un trattamento pensionistico a carico dell’AGO e/o comunque ricalcolare il trattamento pensionistico già erogato». 2.8. In conclusione, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice contabile con rigetto del ricorso. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo e distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione della Corte dei conti. Condanna l’Inps alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 12.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente
Sentenza Cassazione n. 35002/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris