Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31207/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente Contratto d'opera SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11501/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via F. Confalonieri n. 2 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 1797/2016, pubblicata il 18 ottobre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 dal Consigliere relatore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassando senza rinvio l'impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società Servizimpresa s.r.I., con domanda di risoluzione del contratto, dava inizio a un giudizio di arbitrato rituale, deducendo l'inadempimento contrattuale della controparte [OSCURATO:PERSONA].

Nell'ambito del procedimento gli arbitri emanavano, in data 17 novembre 2010, un provvedimento di anticipazione delle spese prevedibili ex art. 816 -septies c.p.c., per la somma complessiva di euro 6.000, posta a carico solidale delle parti.

Fogli versava unicamente un acconto di euro 300 e la restante parte veniva versata da Servizimpresa, che adiva il Giudice di pace di Torino per il recupero delle somme anticipate; il Giudice di pace, con decreto n. 8387/2011, condannava Fogli al pagamento di euro 3.231, 97, oltre spese legali.

Con lodo del 6 ottobre 2011, gli arbitri pronunciavano la risoluzione del contratto per inadempimento di Fogli e lo condannavano al pagamento della penale, quantificata in euro 31.632, oltre al pagamento della nota di credito n. 14/2008 per euro 11.346,00; liquidavano le spese di giudizio a carico di Fogli nella quota del 50% delle spese legali sopportate da Servizimpresa s.r.I., quantificate in euro 9.000; liquidavano, poi, in proprio favore spese e onorari per l'importo di euro 18.000, di cui il 50% a carico di Fogli con compensazione per il restante 50%.

2. Servizimpresa, sulla base del lodo, agiva tramite procedimento monitorio e otteneva un nuovo decreto ingiuntivo (n. 4070/2012) per il recupero della somma di euro 9.393,90, pari a quanto spettante a Fogli e dalla stessa versato agli arbitri a titolo di spese e onorari.

Fogli proponeva opposizione al decreto, lamentando la duplicazione dei titoli (lodo e decreto ingiuntivo) e l'errata quantificazione degli importi e degli interessi pretesi, e chiedeva la condanna di controparte ex art.96 c.p.c.

Nelle more del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, la Corte d'appello di Torino, davanti alla quale era stato impugnato il ? provvedimento arbitrale, dichiarava la nullità del lodo, con sentenza 10 luglio 2013, n. 1455.

La sentenza veniva acquisita agli atti del giudizio di opposizione e Fogli modificava le originarie difese, sostenendo che la nullità del lodo aveva travolto ogni condanna al pagamento di somme, a qualunque titolo dovute sulla base della decisione arbitrale stessa.

Servizimpresa rispondeva, asserendo di avere esperito azione di regresso non sulla base del lodo, ma in virtù delle parcelle degli arbitri e delle relative quietanze, dovendosi ritenere irrilevanti, a tal fine, le sorti del lodo.

Con sentenza 24 settembre 2014, n. 6070, il Tribunale di Torino, revocato il decreto ingiuntivo, condannava Fogli a corrispondere euro 9.393,90 in favore di Servizimpresa, a titolo di regresso di quanto anticipato agli arbitri, ai sensi dell'art. 814, comma 1, c.p.c.

3. Fogli impugnava la sentenza n. 6070/2014, sostenendo che la declaratoria di nullità del lodo si estendeva, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., anche alla statuizione relativa alla liquidazione del compenso arbitrale e che, pertanto, a norma dell'articolo 91 c.p.c., il compenso doveva ricadere interamente sulla parte ritenuta soccombente.

La società Servizimpresa si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.

La Corte d'appello di Torino - con la sentenza 18 ottobre 2016, n. 1797 - rigettava l'appello e confermava la sentenza di primo grado.

La Corte d'appello ricordava il principio, desumibile dall'art. 814, comma 1, c.p.c., secondo cui il compenso dovuto agli arbitri per la prestazione svolta è posto ex lege a carico solidale delle parti, a prescindere da ogni considerazione sulla soccombenza, fatta salva la rivalsa ex art. 1299, comma 1, c.c., così che all'arbitro non è riconosciuto il corrispettivo dovuto solo nell'ipotesi di sua diretta responsabilità; peraltro - sottolineava il giudice d'appello - la ripartizione dell'obbligo di rivalsa interna tra le parti stabilita dagli arbitri secundum eventum litis, tale per cui la quota del compenso arbitrale era stata posta per il 75% a carico di Fogli in ragione della sua parziale soccombenza, non avrebbe più potuto opporsi a Fogli, che era uscito vittorioso nel giudizio di nullità del lodo arbitrale; non potendo, però, Fogli sottrarsi alla regola della solidarietà ai sensi dell'art. 814, comma 1 c.p.c., la mancata statuizione sulle spese del processo arbitrale da parte della Corte d'appello, che aveva annullato il lodo, ne faceva presumere la compensazione, così che - ha concluso il giudice d'appello - le spese liquidate dagli arbitri devono mantenersi a carico di entrambe le parti, ciascuna per la quota del 50%.

Avverso la pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione.

Servizimpresa s.r.l. non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in cinque motivi: 1) il primo motivo denuncia, "ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. violazione degli artt. 3 e 111 Cost. e degli artt. 91 e 336 c.p.c. oltre che dell'art. 132 c. 4 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 814 c.p.c.", per avere il giudice d'appello ritenuto applicabile il principio della solidarietà tra le parti per i compensi del collegio arbitrale, enunciato dall'art. 814 c.p.c., a un'ipotesi completamente diversa quale la rivalsa nei rapporti interni tra le parti; 2) il secondo motivo contesta, "ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione degli artt. 91 e 336 c.p.c., oltre che dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., e falsa applicazione dell'art. 814 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione tra le parti, per avere il giudice d'appello ritenuto che la sentenza di annullamento del lodo non abbia statuito sulle spese", presumendone la compensazione, senza tenere conto che la nullità del lodo travolge le deliberazioni in punto di spese in virtù dell'effetto espansivo dell'art. 336 c.p.c. e senza considerare che la parte vittoriosa in sede di impugnazione può chiedere la restituzione di quanto pagato sulla base dello spontaneo adempimento; 3) il terzo motivo lamenta "ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 814 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione tra le parti, per avere il giudice d'appello ritenuto che la fattispecie dell'accettazione dei compensi arbitrali si debba formalizzare nella procedura di cui all'art. 814, comma 2 c.p.c.", ossia che il ricorrente avrebbe dovuto attivare la procedura liquidatoria di cui al secondo comma dell'art. 814 c.p.c.; 4) il quarto motivo fa valere "ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione tra le parti", per avere il giudice d'appello ritenuto tardiva l'eccezione della mancata accettazione della liquidazione dei compensi degli arbitri, senza considerare che tale eccezione era stata sollevata in sede di note conclusive del giudizio di primo grado in risposta alle difese avversarie; 5) il quinto motivo contesta "ex art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132, comma secondo, n.4 c.p.c." per avere il giudice d'appello effettuato una valutazione erronea sulla liquidazione dei compensi, ossia per non avere escluso i compensi già richiesti con l'ordinanza di anticipazione ex art. 816-septies c.p.c. nell'ammontare statuito.

Per ragioni di priorità logica vanno anzitutto esaminati il terzo e il quarto motivo, fra loro strettamente collegati.

I motivi sono fondati.

Ai sensi dell'art. 814, comma secondo c.p.c., qualora gli arbitri - come nel caso in esame - abbiano provveduto direttamente alla liquidazione delle spese dell'onorario, "tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non la accettano".

In relazione all'eccezione formulata dal ricorrente della sua mancata accettazione del compenso arbitrale, la Corte d'appello ha affermato che l'eccezione era stata tardiva e che comunque l'accettazione della liquidazione si ricaverebbe dalla mancata attivazione della procedura liquidatoria prevista dal secondo comma dell'art. 814 c.p.c. (v. pag. 4 della sentenza impugnata).

Al riguardo va anzitutto sottolineato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la liquidazione degli arbitri "costituisce non altro che una semplice proposta rivolta alle parti, per esse non vincolante qualora non l'accettino, e rimessa, in quest'ultimo caso, alla determinazione del presidente del tribunale, ex art. 814, secondo comma, c.p.c. (cfr. Cass.3383/2004, v. anche Cass. 7772/2017).

Se l'accettazione di Servízimpresa può essere ricavata dal pagamento dei compensi, lo stesso non può valere per Fogli, la cui accettazione non può certamente essere dedotta dalla mancata attivazione della procedura di liquidazione da parte del presidente del tribunale, che ovviamente non vi è stata, dato che il compenso degli arbitri è stato interamente pagato da Servizim presa.

Quanto alla non tempestività della eccezione fatta valere da Fogli "nelle note conclusive" del giudizio di opposizione di primo grado e poi ribadita nell'atto dì appello, va rilevato che si tratta dì una mera difesa, volta a contestare il fatto costitutivo della pretesa fatta valere da Servízimpresa con il ricorso per ingiunzione.

In quanto mera difesa, era sottratta alle preclusioni relative alle eccezioni in senso proprio ed è pertanto stata validamente fatta valere al termine del giudizio di primo grado e in appello.

La domanda di regresso fatta valere da Servizimpresa non poteva quindi essere accolta, avendo la medesima pagato in assenza del presupposto stabilito dall'art. 814, comma 2 c.p.c., ossia l'accettazione da parte di Fogli, in mancanza della quale la liquidazione degli arbitri non era vincolante, trattandosi di una mera proposta.

II. L'accoglimento del terzo e del quarto motivo determina l'assorbimento dei restanti, ponendosi le questioni poste dal primo, dal secondo e dal quinto motivo quale posterius rispetto alla questione della stessa proponibilità della domanda di regresso prospettata dai motivi accolti.

La sentenza impugnata va pertanto cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito e la domanda di regresso fatta valere da Servizimpresa è rigettata.Le spese del processo vanno compensate ai sensi del comma 2 dell'art. 92 c.p.c., considerata la novità della questione trattata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda fatta valere da Servízím

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente Contratto d'opera SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11501/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via F. Confalonieri n. 2 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 1797/2016, pubblicata il 18 ottobre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 dal Consigliere relatore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassando senza rinvio l'impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società Servizimpresa s.r.I., con domanda di risoluzione del contratto, dava inizio a un giudizio di arbitrato rituale, deducendo l'inadempimento contrattuale della controparte [OSCURATO:PERSONA]. Nell'ambito del procedimento gli arbitri emanavano, in data 17 novembre 2010, un provvedimento di anticipazione delle spese prevedibili ex art. 816 -septies c.p.c., per la somma complessiva di euro 6.000, posta a carico solidale delle parti. Fogli versava unicamente un acconto di euro 300 e la restante parte veniva versata da Servizimpresa, che adiva il Giudice di pace di Torino per il recupero delle somme anticipate; il Giudice di pace, con decreto n. 8387/2011, condannava Fogli al pagamento di euro 3.231, 97, oltre spese legali. Con lodo del 6 ottobre 2011, gli arbitri pronunciavano la risoluzione del contratto per inadempimento di Fogli e lo condannavano al pagamento della penale, quantificata in euro 31.632, oltre al pagamento della nota di credito n. 14/2008 per euro 11.346,00; liquidavano le spese di giudizio a carico di Fogli nella quota del 50% delle spese legali sopportate da Servizimpresa s.r.I., quantificate in euro 9.000; liquidavano, poi, in proprio favore spese e onorari per l'importo di euro 18.000, di cui il 50% a carico di Fogli con compensazione per il restante 50%. 2. Servizimpresa, sulla base del lodo, agiva tramite procedimento monitorio e otteneva un nuovo decreto ingiuntivo (n. 4070/2012) per il recupero della somma di euro 9.393,90, pari a quanto spettante a Fogli e dalla stessa versato agli arbitri a titolo di spese e onorari. Fogli proponeva opposizione al decreto, lamentando la duplicazione dei titoli (lodo e decreto ingiuntivo) e l'errata quantificazione degli importi e degli interessi pretesi, e chiedeva la condanna di controparte ex art.96 c.p.c. Nelle more del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, la Corte d'appello di Torino, davanti alla quale era stato impugnato il ? provvedimento arbitrale, dichiarava la nullità del lodo, con sentenza 10 luglio 2013, n. 1455. La sentenza veniva acquisita agli atti del giudizio di opposizione e Fogli modificava le originarie difese, sostenendo che la nullità del lodo aveva travolto ogni condanna al pagamento di somme, a qualunque titolo dovute sulla base della decisione arbitrale stessa. Servizimpresa rispondeva, asserendo di avere esperito azione di regresso non sulla base del lodo, ma in virtù delle parcelle degli arbitri e delle relative quietanze, dovendosi ritenere irrilevanti, a tal fine, le sorti del lodo. Con sentenza 24 settembre 2014, n. 6070, il Tribunale di Torino, revocato il decreto ingiuntivo, condannava Fogli a corrispondere euro 9.393,90 in favore di Servizimpresa, a titolo di regresso di quanto anticipato agli arbitri, ai sensi dell'art. 814, comma 1, c.p.c. 3. Fogli impugnava la sentenza n. 6070/2014, sostenendo che la declaratoria di nullità del lodo si estendeva, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., anche alla statuizione relativa alla liquidazione del compenso arbitrale e che, pertanto, a norma dell'articolo 91 c.p.c., il compenso doveva ricadere interamente sulla parte ritenuta soccombente. La società Servizimpresa si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado. La Corte d'appello di Torino - con la sentenza 18 ottobre 2016, n. 1797 - rigettava l'appello e confermava la sentenza di primo grado. La Corte d'appello ricordava il principio, desumibile dall'art. 814, comma 1, c.p.c., secondo cui il compenso dovuto agli arbitri per la prestazione svolta è posto ex lege a carico solidale delle parti, a prescindere da ogni considerazione sulla soccombenza, fatta salva la rivalsa ex art. 1299, comma 1, c.c., così che all'arbitro non è riconosciuto il corrispettivo dovuto solo nell'ipotesi di sua diretta responsabilità; peraltro - sottolineava il giudice d'appello - la ripartizione dell'obbligo di rivalsa interna tra le parti stabilita dagli arbitri secundum eventum litis, tale per cui la quota del compenso arbitrale era stata posta per il 75% a carico di Fogli in ragione della sua parziale soccombenza, non avrebbe più potuto opporsi a Fogli, che era uscito vittorioso nel giudizio di nullità del lodo arbitrale; non potendo, però, Fogli sottrarsi alla regola della solidarietà ai sensi dell'art. 814, comma 1 c.p.c., la mancata statuizione sulle spese del processo arbitrale da parte della Corte d'appello, che aveva annullato il lodo, ne faceva presumere la compensazione, così che - ha concluso il giudice d'appello - le spese liquidate dagli arbitri devono mantenersi a carico di entrambe le parti, ciascuna per la quota del 50%. Avverso la pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Servizimpresa s.r.l. non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in cinque motivi: 1) il primo motivo denuncia, "ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. violazione degli artt. 3 e 111 Cost. e degli artt. 91 e 336 c.p.c. oltre che dell'art. 132 c. 4 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 814 c.p.c.", per avere il giudice d'appello ritenuto applicabile il principio della solidarietà tra le parti per i compensi del collegio arbitrale, enunciato dall'art. 814 c.p.c., a un'ipotesi completamente diversa quale la rivalsa nei rapporti interni tra le parti; 2) il secondo motivo contesta, "ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione degli artt. 91 e 336 c.p.c., oltre che dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., e falsa applicazione dell'art. 814 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione tra le parti, per avere il giudice d'appello ritenuto che la sentenza di annullamento del lodo non abbia statuito sulle spese", presumendone la compensazione, senza tenere conto che la nullità del lodo travolge le deliberazioni in punto di spese in virtù dell'effetto espansivo dell'art. 336 c.p.c. e senza considerare che la parte vittoriosa in sede di impugnazione può chiedere la restituzione di quanto pagato sulla base dello spontaneo adempimento; 3) il terzo motivo lamenta "ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 814 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione tra le parti, per avere il giudice d'appello ritenuto che la fattispecie dell'accettazione dei compensi arbitrali si debba formalizzare nella procedura di cui all'art. 814, comma 2 c.p.c.", ossia che il ricorrente avrebbe dovuto attivare la procedura liquidatoria di cui al secondo comma dell'art. 814 c.p.c.; 4) il quarto motivo fa valere "ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione tra le parti", per avere il giudice d'appello ritenuto tardiva l'eccezione della mancata accettazione della liquidazione dei compensi degli arbitri, senza considerare che tale eccezione era stata sollevata in sede di note conclusive del giudizio di primo grado in risposta alle difese avversarie; 5) il quinto motivo contesta "ex art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132, comma secondo, n.4 c.p.c." per avere il giudice d'appello effettuato una valutazione erronea sulla liquidazione dei compensi, ossia per non avere escluso i compensi già richiesti con l'ordinanza di anticipazione ex art. 816-septies c.p.c. nell'ammontare statuito. Per ragioni di priorità logica vanno anzitutto esaminati il terzo e il quarto motivo, fra loro strettamente collegati. I motivi sono fondati. Ai sensi dell'art. 814, comma secondo c.p.c., qualora gli arbitri - come nel caso in esame - abbiano provveduto direttamente alla liquidazione delle spese dell'onorario, "tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non la accettano". In relazione all'eccezione formulata dal ricorrente della sua mancata accettazione del compenso arbitrale, la Corte d'appello ha affermato che l'eccezione era stata tardiva e che comunque l'accettazione della liquidazione si ricaverebbe dalla mancata attivazione della procedura liquidatoria prevista dal secondo comma dell'art. 814 c.p.c. (v. pag. 4 della sentenza impugnata). Al riguardo va anzitutto sottolineato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la liquidazione degli arbitri "costituisce non altro che una semplice proposta rivolta alle parti, per esse non vincolante qualora non l'accettino, e rimessa, in quest'ultimo caso, alla determinazione del presidente del tribunale, ex art. 814, secondo comma, c.p.c. (cfr. Cass.3383/2004, v. anche Cass. 7772/2017). Se l'accettazione di Servízimpresa può essere ricavata dal pagamento dei compensi, lo stesso non può valere per Fogli, la cui accettazione non può certamente essere dedotta dalla mancata attivazione della procedura di liquidazione da parte del presidente del tribunale, che ovviamente non vi è stata, dato che il compenso degli arbitri è stato interamente pagato da Servizim presa. Quanto alla non tempestività della eccezione fatta valere da Fogli "nelle note conclusive" del giudizio di opposizione di primo grado e poi ribadita nell'atto dì appello, va rilevato che si tratta dì una mera difesa, volta a contestare il fatto costitutivo della pretesa fatta valere da Servízimpresa con il ricorso per ingiunzione. In quanto mera difesa, era sottratta alle preclusioni relative alle eccezioni in senso proprio ed è pertanto stata validamente fatta valere al termine del giudizio di primo grado e in appello. La domanda di regresso fatta valere da Servizimpresa non poteva quindi essere accolta, avendo la medesima pagato in assenza del presupposto stabilito dall'art. 814, comma 2 c.p.c., ossia l'accettazione da parte di Fogli, in mancanza della quale la liquidazione degli arbitri non era vincolante, trattandosi di una mera proposta. II. L'accoglimento del terzo e del quarto motivo determina l'assorbimento dei restanti, ponendosi le questioni poste dal primo, dal secondo e dal quinto motivo quale posterius rispetto alla questione della stessa proponibilità della domanda di regresso prospettata dai motivi accolti. La sentenza impugnata va pertanto cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito e la domanda di regresso fatta valere da Servizimpresa è rigettata.Le spese del processo vanno compensate ai sensi del comma 2 dell'art. 92 c.p.c., considerata la novità della questione trattata. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda fatta valere da Servízím
Sentenza Cassazione n. 31207/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris