CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48161/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 18 giugno 2021, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Tribunale di Rimini, in data 30 maggio 2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. proc. pen., è manifestamente infondato. I giudici di appello, con motivazione coerente, priva di illogicità e conforme dei dati probatori e, quindi, non censurabile in sede di legittimità, hanno escluso la sussistenza della speciale tenuità del danno sulla base di una valutazione complessiva del pregiudizio arrecato alla persona offesa, non limitato al solo danno economico in ragione delle lesioni subite in occasione della rapina, valutazione necessaria in considerazione della natura plurioffensiva del delitto contestato (vedi Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173 e n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottobre