Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:487
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 6 settembre 2007
1
(
1
)
Causa C‑337/06
[OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] – Gesellschaft für Gebäudereinigung und Wartung mbH
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])]
«Appalti pubblici – Amministrazione aggiudicatrice – Attribuzione di servizi di pulizia da parte di un’associazione di enti radiotelevisivi finanziati indirettamente dallo Stato,
senza il procedimento formale europeo di aggiudicazione degli appalti»
I –
Introduzione
1. Intendere la radiodiffusione come un mezzo di informazione sarebbe ridurla al suo aspetto più caratteristico, trascurandone
altri più importanti, alla luce dell’importanza socioculturale acquisita nel corso della sua storia. Nelle società occidentali,
la congiunzione di tali sistemi di comunicazione con il crescente benessere materiale sembra far rivivere la massima romana
“panem et circenses”, con la quale il poeta latino [OSCURATO:PERSONA] (
2
) si scagliava contro l’ozio accomodante del popolo romano e il suo disinteresse per le vicende politiche (
3
). Tale aforisma potrebbe essere trasposto ai giorni nostri cambiando pane con confort e i giochi del circo romano con la televisione.
2. Nessuno ormai mette in discussione l’enorme forza attrattiva delle immagini, capaci di insinuarsi sino nei recessi più nascosti
della vita privata; pertanto, per evitare che presagi come quello di [OSCURATO:PERSONA] nel suo romanzo 1984 (
4
) convertano la tecnica audiovisiva in una macchina al servizio della propaganda, i governi si sforzano di predisporre precauzioni
che garantiscano un certo grado di obiettività e indipendenza, quantomeno nella radiotelevisione pubblica.
3. Le tre domande che l’[OSCURATO:PERSONA] (tribunale di secondo grado) [OSCURATO:PERSONA] ha rivolto a questa Corte di giustizia si inquadrano
in questo contesto, cioè quello della battaglia per un servizio pubblico di radiodiffusione efficiente e in sintonia con le
esigenze dello Stato di diritto, in particolare, con la sua neutralità, nel rispetto della pluralità di opinioni politiche.
[OSCURATO:PERSONA], da quanto si apprende dall’ordinanza di rinvio, tale garanzia si realizza, in gran misura, concedendo ad enti
di radiodiffusione pubblica il compito di riscuotere e gestire i loro fondi, che provengono dal pagamento obbligatorio di
un certo canone per il semplice fatto di possedere una radio o una televisione.
4. Questo modello di finanziamento, derivato da un indiscusso dovere di servizio pubblico, pone il dilemma se tali enti di radiodiffusione
debbano considerarsi «amministrazioni aggiudicatrici» secondo l’accezione della direttiva comunitaria in materia di pubblici
appalti, ovvero se, al contrario, non rientrino in tale categoria e siano esonerati dall’espletamento dei procedimenti di
aggiudicazione.
II –
Contesto normativo
A –
Normativa comunitaria
5. In limine, il giudice a quo ha richiamato sia l’art. 1, n. 9 per quanto riguarda l’ambito di applicazione ratione personae,
sia l’art. 16, lett. b) per quanto riguarda l’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 2004/18/CE (
5
), che ha codificato le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici sul piano comunitario. Esso aggiunge che, una volta
scaduto il termine entro il quale conformare il diritto nazionale alla direttiva senza che sia stata effettuata la corrispondente
trasposizione, la giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione) lo induce a interpretare le norme nazionali
alla luce di qualsiasi atto legislativo comunitario di recente adozione, anche se non si applica al procedimento di aggiudicazione
controverso.
6. Pur condividendo la motivazione dell’[OSCURATO:PERSONA], ci si deve attenere alla versione originale dell’art. 1, lett. a)
e b), della direttiva 92/50/CE (
6
), per due ragioni: in primo luogo, perché costituisce il principio di base che ha indotto il legislatore tedesco a adeguare
il proprio ordinamento giuridico a quello comunitario e la normativa nazionale si rimette in ultima analisi a tale articolo,
e in secondo luogo per l’assoluta identità delle norme parallele del testo rifuso della direttiva 2004/18.
7. Per delimitare il suo ambito di applicazione ratione personae, l’art. 1, lett. b), della direttiva 92/50, figurante sotto
il titolo I, dedicato ai principi generali, considera amministrazioni aggiudicatrici:
«(...)
lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da detti enti od organismi di diritto
pubblico»
Per organismo di diritto pubblico intende qualsiasi organismo:
«– istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi
carattere non industriale o commerciale, e
– avente personalità giuridica, e
– la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli organismi locali o da organismi di diritto pubblico,
oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di
vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi
di diritto pubblico».
8. Tale disposizione precisa indi che «gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che ottemperano
ai [detti] criteri (…) figurano nell’allegato I della direttiva 71/305/CEE (
7
). Tali elenchi sono il più possibile completi e possono essere riveduti secondo la procedura prevista dall’articolo 30 ter
di detta direttiva; (...)».
9. L’art. 1, lett. a) di detta direttiva, enumera i negozi giuridici che ratione materiae sono contenuti nella direttiva, con
espressa esclusione:
«(...)
iv) dei contratti aventi per oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte
delle emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione;
(...)».
B –
Diritto nazionale
1. La normativa in materia di appalti
10. I procedimenti per le gare di appalto delle pubbliche amministrazioni tedesche sono contenuti nella legge contro le distorsioni
della concorrenza (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (
8
); in prosieguo: il «GWB»); l’art. 1, lett. b), della direttiva, relativo alle amministrazioni aggiudicatrici, è stato trasposto
nella normativa nazionale dall’art. 98, n. 2, del GWB:
«Art. 98 − Amministrazione aggiudicatrice
Sono amministrazioni aggiudicatrici ai sensi di questo capo:
1. Gli organismi locali e i loro patrimoni separati,
2. Altre persone giuridiche di diritto pubblico e privato costituite con lo specifico fine di soddisfare esigenze di interesse
generale non aventi carattere commerciale o industriale, qualora siano finanziate in misura prevalente da organismi rientranti
sotto i nn. 1 o 3, individualmente o congiuntamente, mediante partecipazione o altrimenti, oppure qualora questi ultimi esercitino
il controllo sugli organi di direzione ovvero abbiano nominato oltre la metà dei membri di uno dei loro organi di vigilanza.
Tale disposizione si applica anche qualora l’organismo che, singolarmente o congiuntamente ad altri, concede i finanziamenti
in misura prevalente oppure abbia nominato la maggioranza dei membri di un organo di direzione o di vigilanza, rientri sotto
il n. 1;
3. le associazioni i cui membri rientrino nei nn. 1 e 2;
(...)».
2. La normativa sul canone per la radiotelevisione pubblica
11. Dall’ordinanza di rinvio risulta che il finanziamento degli organismi radiotelevisivi di diritto pubblico in [OSCURATO:PERSONA] è disciplinato
da due convenzioni stipulate tra la Federazione e i Länder. Il canone radiotelevisivo è essenzialmente disciplinato nello
Staatsvertrag über die Regelung des Rundfunkgebührenwesens (convenzione sulla disciplina dei canoni radiotelevisivi; in prosieguo:
«la Convenzione») del 31 agosto 1991, modificato nel 1996.
12. L’art. 2 della convenzione è così formulato:
«1) Il canone radiotelevisivo è composto dal canone di base e dal canone televisivo. Il suo ammontare viene stabilito dalla Convenzione
sul finanziamento del settore radiotelevisivo.
(...)».
13. L’art. 4 della Convenzione dispone:
«1) L’obbligo di versare il canone radiotelevisivo inizia il primo giorno del mese in cui vengono detenuti apparecchi atti alla
ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.
2) (...)».
14. A sua volta, l’art. 7 della Convenzione disciplina la ripartizione degli introiti ottenuti dal canone radiotelevisivo:
«1) Gli introiti derivanti dal canone di base spettano all’ente radiotelevisivo del Land e, nella misura stabilita dalla Convenzione
sul finanziamento degli enti radiotelevisivi, alla [OSCURATO:PERSONA] e alla Landesmedienanstalt (autorità del Land competente
per i media), nel cui territorio è ubicato l’apparecchio atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.
2) Gli introiti derivanti dal canone televisivo spettano all’ente radiotelevisivo del Land nella misura stabilita dalla Convenzione
sul finanziamento degli enti radiotelevisivi, all’autorità competente per i media del Land nel cui ambito territoriale sono
ubicati gli apparecchi atti alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive nonché alla [OSCURATO:PERSONA] (secondo
canale pubblico di televisione; in prosieguo: «ZDF»). (…)
(…)».
15. Il giudice a quo precisa che una seconda convenzione, il Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag (Convenzione sul finanziamento
degli enti radiotelevisivi; in prosieguo: la «Convenzione sul finanziamento») del 26 novembre 1996, stabilisce in concreto
l’ammontare del canone, fissandone l’importo con l’autorizzazione dei Parlamenti dei Länder.
16. L’esame e il calcolo del fabbisogno finanziario degli enti radiotelevisivi è stato delegato, in forza degli artt. 2-6 della
Convenzione sul finanziamento, alla Kommission zur Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs der [OSCURATO:PERSONA] (commissione
per lo studio e il calcolo del fabbisogno finanziario degli organismi radiotelevisivi; in prosieguo: il «KEF»), organismo
di natura indipendente, il quale elabora, almeno ogni due anni, una relazione sulla quale si basa la decisione in materia
di canoni adottata dai Parlamenti e dai governi dei Länder (art. 3, n. 5, in combinato con l’art. 7, n. 2, della Convenzione
sul finanziamento).
17. Con regolamento 18 novembre 1993, relativo al procedimento di pagamento dei canoni della [OSCURATO:PERSONA], approvato
conformemente all’art. 4, n. 7, della Convenzione con l’autorizzazione del governo del Land, gli enti radiotelevisivi dei
rispettivi Länder riscuotono i canoni dai loro cittadini tramite la Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichen [OSCURATO:PERSONA]
in der [OSCURATO:PERSONA] (centrale per la riscossione del canone degli enti pubblici radiotelevisivi tedeschi; in
prosieguo: la «GEZ») nell’esercizio di pubbliche funzioni.
III –
I fatti di cui alla causa a qua e le questioni pregiudiziali
18. I ricorrenti dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] sono gli enti di radiodiffusione dei Länder, membri della Arbeitsgemeinschaft
der [OSCURATO:PERSONA] (raggruppamento degli organismi regionali pubblici di radiodiffusione tedeschi; in prosieguo:
la «ARD») e l’ente radiotelevisivo pubblico ZDF, istituito con Convenzione 6 giugno 1961, nonché la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo,
congiuntamente: gli «organismi di radiodiffusione»).
19. I detti organismi fondarono nel 2002 la GEZ quale ente amministrativo di diritto pubblico, con il compito di riscuotere e
liquidare i canoni corrispondenti a ciascuno degli enti di radiodiffusione dei Länder. La GEZ è priva di personalità giuridica
e opera in nome e per conto dei rispettivi enti di radiodiffusione.
20. Nell’agosto 2005, a seguito di una ricerca di mercato, la GEZ invitò per iscritto undici imprese a presentare offerte vincolanti
di prestazioni di servizi di pulizia nei suoi edifici, come pure nella mensa della [OSCURATO:PERSONA] (uno degli enti
di radiodiffusione integrati nella ARD) a Colonia, per il periodo dal 1° marzo 2006 al 31 dicembre 2008, prorogabile tacitamente
di anno in anno. L’importo del contratto era stimato in oltre EUR 400.000. Non si diede luogo ad un procedimento comunitario
di aggiudicazione conformemente alle disposizioni nazionali e alla direttiva pertinente.
21. La società Gesellschaft für Gebäudereinigung und Wartung mbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), convenuta dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], e l’interveniente, il sig. [OSCURATO:PERSONA], risposero all’invito della GEZ presentando offerte. La prima spuntava il
prezzo più basso di tutte. Con decisione 9 novembre 2005, il consiglio di amministrazione della GEZ decise di avviare trattative
con quattro offerenti, tra cui figuravano la ricorrente e l’interveniente. Essa decise inoltre di sottoporre le offerte ad
un’analisi economica approfondita utilizzando il metodo Kepner‑Tregoe, che fissa determinati valori per i criteri specifici
di valutazione tecnica, commerciale e di rischio. Secondo tale valutazione, l’offerta della convenuta occupava il terzo posto
e quella dell’interveniente il primo.
22. La GEZ comunicò per telefono alla [OSCURATO:PERSONA] che non le era stato aggiudicato l’appalto. Quest’ultima, con reclamo 14 novembre 2001,
sostenne che la GEZ, nella sua qualità di amministrazione aggiudicatrice, aveva violato la normativa sui pubblici appalti
non avendo pubblicato a livello comunitario una gara d’appalto per il contratto di pulizia. La GEZ respingeva il reclamo.
23. La [OSCURATO:PERSONA] adì quindi la Vergabekammer (ufficio competente in materia di aggiudicazione di appalti pubblici) del Bezirksregierung
(governo distrettuale) di Colonia, con un atto di opposizione nei confronti della GEZ. Con tale opposizione chiedeva che l’ente
esattore procedesse alla stipula dei contratti d’appalto dei lavori di pulizia nell’ambito del procedimento formale del capitolo
quarto del GWB, e, in subordine, che procedesse ad una nuova valutazione, sulla base degli orientamenti giuridici della Vergabekammer.
24. Essa sosteneva che la GEZ, in quanto ente di radiodiffusione, era un’amministrazione aggiudicatrice secondo l’accezione dell’art. 98,
n. 2, del GWB, dal momento che tali organismi si finanziano essenzialmente con canoni di abbonamenti dei cittadini e che la
prestazione di base dei servizi di radiotelevisione, di evidente carattere pubblico, costituisce una necessità di interesse
generale priva di qualsiasi valore industriale o commerciale.
25. Essa affermava altresì che l’art. 1, lett. a), sub iv), della direttiva 92/50 esclude solo i contratti aventi per oggetto
l’acquisto, lo sviluppo, la produzione e la coproduzione di programmi da parte degli enti di radiotelevisione e i contratti
di acquisto di tempo di trasmissione, chiaramente distinti dall’oggetto della prestazione controversa nella causa a qua.
26. Con decisione 13 febbraio 2006, la detta Vergabekammer accolse il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e impose alla GEZ e agli organismi di
radiodiffusione, qualora intendessero persistere nella loro offerta, di attenersi alla normativa sugli appalti pubblici, ai
principi di parità di trattamento e di trasparenza, nonché di pubblicare il bando di gara a livello europeo.
27. Gli organismi di radiodiffusione dei Länder adirono il giudice amministrativo avverso tale decisione per chiederne la revoca,
sostenendo che la domanda della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della GEZ era inammissibile e, comunque, infondata. A loro avviso, in quanto
enti pubblici di radiodiffusione, essi non rivestono poteri di amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 98, n. 2,
del GWB, dal momento che il finanziamento della radiodiffusione pubblica è essenzialmente a carico degli utenti.
28. Aggiungono che fa difetto il controllo statale, di cui all’art. 98, n. 2, del GWB, dal momento che si pone in essere soltanto
una supervisione giuridica sussidiaria e limitata. Inoltre, i membri del consiglio di amministrazione degli enti di radiodiffusione
rappresentano diversi gruppi socialmente rilevanti. L’assenza di maggioranze in seno al loro consiglio di direzione esclude
qualsiasi influenza dello Stato nell’aggiudicazione dell’appalto pubblico.
29. La [OSCURATO:PERSONA], per contro, difende la decisione della Vergabekammer.
30. Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall’interpretazione dell’art. 1 della direttiva [92/50], il Vergabesenat
(sezione competente per l’aggiudicazione dei pubblici appalti) dell’[OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento
e di sottoporre alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell’art. 234, n. 1, CE, le seguenti questioni pregiudiziali:
1) «Se il requisito del “finanziamento statale” previsto [dall’art. 1, lett. b), n. 2, terzo trattino, prima alternativa, della
direttiva 92/50], vada interpretato nel senso che, sulla base dell’obbligo costituzionale incombente allo Stato di garantire
il finanziamento e la sussistenza indipendenti di determinati organismi, un finanziamento indiretto di tali organismi mediante
il pagamento dei canoni imposti dallo Stato ai soggetti che abbiano a disposizione apparecchi radiotelevisivi costituisca
un finanziamento ai sensi di tale requisito.
2) Nel caso in cui si debba risolvere in senso affermativo la prima questione, se [l’art. 1, lett. b), n. 2, terzo trattino,
prima alternativa della direttiva 92/50] vada interpretato nel senso che il requisito del “finanziamento statale” richieda
che lo Stato eserciti un’influenza diretta sull’aggiudicazione di appalti da parte dell’organismo finanziato dallo Stato.
3) Nel caso in cui la seconda questione pregiudiziale debba essere risolta in senso negativo, se [l’art. 1, lett. b), n. 2, terzo
trattino, prima alternativa, della direttiva 92/50] vada interpretato, alla luce dell’art. 1, lett. a) sub iv), nel senso
che solo i servizi menzionati in quest’ultima disposizione sono sottratti all’ambito di applicazione della direttiva e altri
servizi non specificamente relativi alla programmazione ma che abbiano carattere ausiliario o di sostegno, rientrino nell’ambito
di applicazione della direttiva (argomento a contrario)».
IV –
Il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
31. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata registrata nella cancelleria della Corte il 7 agosto 2006.
32. Hanno presentato osservazioni scritte la [OSCURATO:PERSONA], gli enti di radiodiffusione, i governi tedesco, polacco e austriaco, nonché
l’Autorità di vigilanza dell’Associazione europea di libero scambio (in prosieguo: «EFTA») e la Commissione europea.
33. Nel corso dell’udienza del 14 giugno 2007 hanno presentato oralmente le loro osservazioni i rappresentanti legali degli enti
di radiodiffusione, della [OSCURATO:PERSONA], come pure gli agenti del governo tedesco, dell’Autorità di vigilanza dell’EFTA e della Commissione
europea.
V –
Analisi delle questioni pregiudiziali
A –
Precisazioni preliminari
34. Per quanto il giudice a quo abbia formulato tre questioni, è opportuno trattare congiuntamente le prime due (
9
), poiché l’una e l’altra vertono sull’ambito di applicazione ratione personae e sull’art. 1, lett. b), n. 2, terzo trattino,
prima alternativa della direttiva 92/50 (
10
).
35. Gli enti di radiodiffusione tedeschi ritengono di non finanziarsi con fondi pubblici e deducono un’asserita analogia tra la
normativa in materia di appalti pubblici, oggetto di questa controversia, e gli artt. 87 e 88 CE, relativi agli aiuti di Stato,
che presuppongono il pagamento «mediante risorse statali».
36. Tuttavia, come giustamente deduce la Commissione, non credo che la distinta natura dei due regimi né l’obiettivo che essi
perseguono autorizzino un confronto tanto audace, dal momento che, mentre in materia di aiuti il Trattato vuole evitare qualsiasi
distorsione della concorrenza non giustificata in un determinato mercato cagionata con l’impiego di pubblico denaro, in materia
di appalti pubblici va accertato se un determinato ente rientri nel concetto di amministrazione aggiudicatrice al fine di
determinare se è assoggettato ai procedimenti di gara d’appalto.
37. Va pertanto rilevato che fa difetto in tali due settori giuridici l’«identità di ratio», per cui non è possibile un confronto
analogico.
38. Da ultimo, l’analisi della terza domanda, per quanto irrilevante ai fini della qualificazione degli enti di radiodiffusione
tedeschi come amministrazioni aggiudicatrici, come da essi stessi affermato nelle osservazioni scritte, presenta una certa
utilità in caso di soluzione affermativa della prima e negativa della seconda questione, dal momento che, chiedendo l’interpretazione
dell’art. 1, lett. a), sub iv), della direttiva 92/50, l’[OSCURATO:PERSONA] intende metterne in luce l’ambito di applicazione
ratione materiae, il che risulta logico ancorché evidente.
B –
Sulla prima e sulla seconda questione pregiudiziale
39. La controversia verte sul sistema tedesco di dotazione di risorse economiche degli enti di radiodiffusione. Si tratta pertanto
di esaminare le caratteristiche primordiali del sistema, per chiarire se i proventi di tali organismi siano «statali», conformemente
alla direttiva 92/50 e alla giurisprudenza della Corte di giustizia.
1. Obbligo di pagamento disciplinato da norme di diritto pubblico
40. Gli enti di radiodiffusione sostengono che il pagamento del canone è rimesso alla libera determinazione dell’utente, il quale
può evitare il canone di abbonamento, rinunciando ad ogni apparecchio ricevente. [OSCURATO:PERSONA] tedesco condivide questa idea
e ritiene che sussista un’obbligazione diretta tra gli organismi e il consumatore, che non si ripercuote sul bilancio dello
Stato, dal momento che la GEZ riscuote il canone ma non versa il denaro raccolto nelle casse del Tesoro. Nel caso di specie,
pertanto, entrambi negano il finanziamento «da parte dello Stato».
41. Però le alternative di cui all’art. 1, lett. b), n. 2, terzo trattino, della direttiva 92/50 sono concepite come una presunzione,
subordinata all’esistenza di un finanziamento maggioritariamente pubblico. Una volta constatata questa premessa, si suppone
la dipendenza, ragion per cui non vengono richiesti altri requisiti di applicazione come, per esempio, che il finanziamento
provochi un’influenza diretta dello Stato nell’aggiudicazione di pubblici appalti. L’esame di questa condizione si colloca
nella seconda alternativa, quella del controllo, poiché consente di soppesarne l’intensità (
11
).
42. Inoltre, questa considerazione è corroborata dalla distinzione operata nella sentenza University of Cambridge tra le somme
versate con o senza controprestazione (
12
), dal momento che il giudice a quo in tale controversia voleva solo ottenere un criterio per stabilire se ricorreva la detta
premessa della presunzione, cioè, il finanziamento maggioritariamente pubblico.
43. Dai due paragrafi di cui sopra si deduce la non pertinenza della seconda questione pregiudiziale così come formulata dall’[OSCURATO:PERSONA]
e l’opportunità di trattarla congiuntamente con la prima.
44. Tornando al merito della causa, non è qui in discussione il fatto che il canone sia stato istituito mediante convenzioni di
diritto pubblico («Staatsverträge»), cioè la Convenzione e la Convenzione di finanziamento (
13
).
45. Non è neanche in discussione che uno «Staatsvertrag» sia un atto di diritto pubblico dell’ordinamento giuridico tedesco (
14
).
46. Di conseguenza, il rapporto giuridico che lega il possessore di un televisore o di una radio agli enti di radiodiffusione
si inquadra nel diritto pubblico, configurandosi quasi come un tributo, dal momento che il debito sorge con la semplice detenzione
di un apparecchio ricevente di onde radio o di televisione, vero e proprio «fatto generatore di imposta» tipico di ogni esazione
tributaria, in cui l’utente televisivo si converte in soggetto passivo. Poco conta, per il resto, la denominazione che viene
attribuita all’onere tributario nel diritto nazionale (
15
).
47. In tal modo, sia il funzionamento come pure l’esistenza degli enti di radiodiffusione si connettono con l’azione del legislatore,
espressione massima dell’assoggettamento allo Stato, per cui la menzione, come prima alternativa, del finanziamento da parte
dello Stato in modo maggioritario, nella disposizione analizzata, non è casuale, ma corrisponde alla logica secondo cui la
subordinazione economica riflette per antonomasia tale «stretta dipendenza di un organismo nei confronti dello Stato» cui
ha fatto allusione la Corte di giustizia (
16
). Trova qui giusta collocazione la famosa frase del giurista tedesco von [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il diritto non è una scienza,
dal momento che bastano «tre parole di rettifica del legislatore» perché «intere biblioteche diventino carta straccia» (
17
), il che mette anche in risalto la forza del potere legislativo.
48. Considerato quanto sopra esposto, si profila il carattere pubblico delle risorse degli enti di radiodiffusione per i quali
la GEZ funziona da esattore; ad abundantiam, vi è chi riconosce a tale ente esattore la qualifica di ente statale, nonostante
la mancanza di personalità giuridica, adducendo il potere di liquidare il canone e di imporne il pagamento (
18
), prerogative proprie dell’esercizio di funzioni connesse con la sovranità nazionale che ne intensificherebbero l’aspetto
pubblico.
49. Tuttavia tale aspetto, per quanto comporti un indizio importante per accreditare il sostegno economico da parte dello Stato,
non ne dà una dimostrazione esauriente, come lasciano intendere gli enti di radiodiffusione. Per questa ragione si rende necessario
esaminare altre peculiarità del sistema tedesco di sovvenzione della radiodiffusione statale.
2. Finanziamento indiretto
50. Gli enti di radiodiffusione e il [OSCURATO:PERSONA] tedesco concordano sul fatto che la direttiva 92/50 si riferisce soltanto a quei
pagamenti effettuati
direttamente
a valere sul bilancio dello Stato (
19
) e non ai trasferimenti indiretti di risorse finanziarie a un qualsiasi ente pubblico o altra amministrazione aggiudicatrice.
Sostengono altresì che nella presente fattispecie il profitto derivante dal canone si trasmette unicamente dall’utente agli
enti di radiotelevisione, senza alcun intervento dello Stato, il quale non prende parte a questo flusso di capitali.
51. Dissento profondamente da siffatta interpretazione.
52. In primo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] tedesco pone l’accento su un’accezione «traslativa» e semplicistica del finanziamento, che comprenderebbe
soltanto il trasferimento, l’assegno, il giroconto o il trasferimento materiale di sacchi di denaro in un veicolo blindato
dall’erario sino alla sede dell’ente sovvenzionato.
53. A parte il fatto che non vi è differenza sostanziale tra la circostanza che lo Stato introiti il canone per reintegrarlo agli
enti finanziati e che invece attribuisca loro il potere esattoriale (
20
), non va dimenticato che proprio lo Stato crea la struttura per imporre l’onere, poiché determina l’obbligo di pagamento e
ne fissa l’ammontare tramite una commissione indipendente, la KEF, subordinandolo alla ratifica e a un’eventuale modifica
da parte dei Länder, cui spetta l’ultima parola (
21
).
54. In secondo luogo, l’art. 1, lett. b), n. 2, terzo trattino, prima alternativa, della direttiva 92/50 non si riduce alle modalità
di finanziamento diretto, poiché l’unica modulazione del verbo finanziare è «in modo maggioritario» («überwiegend», in tedesco;
«majoritairement» in francese; e «for the most part» in inglese), senza che vi sia alcuna allusione circa la forma, diretta
o indiretta, per procedere all’apporto di denaro agli enti sovvenzionati.
55. Infine, la possibilità che si produca un sostegno economico indiretto dello Stato riceve un certo conforto giurisprudenziale
implicito, dal momento che la Corte di giustizia ha riconosciuto, per quanto riguarda la seconda alternativa di cui al terzo
trattino della disposizione, il controllo
indiretto
dello Stato (
22
), il quale potrebbe estendersi anche alla prima alternativa, tenuto specialmente conto dell’equivalenza delle tre alternative (
23
), come giustamente ricordato dal [OSCURATO:PERSONA] tedesco.
3. Finanziamento senza contropartita
56. La sentenza University of Cambridge, già citata, nel definire il finanziamento pubblico, ha aggiunto una distinzione fondamentale,
a seconda che l’ente che riceve l’aiuto sia obbligato ad una specifica controprestazione, dato che solo se dovesse mancare
siffatto sinallagma sarebbe integrata la condizione del finanziamento pubblico (
24
).
57. Avvalendosi di tale precedente, e richiamandosi alla tesi secondo cui il consumatore paga senza intermediari agli enti di
radiodiffusione, tali organismi e il governo tedesco sostengono che per la detta retribuzione l’utente ottiene come «controprestazione
specifica» il diritto di captare le immagini e le onde della televisione e della radio pubbliche tedesche e si basano su tale
tesi per negare il carattere pubblico del finanziamento controverso (
25
).
58. Per respingere tale argomentazione, sarebbe sufficiente considerare che, con riferimento alla loro origine normativa, le risorse
prodotte dal canone televisivo non sono risorse private. Si potrebbe però replicare che, se fosse vero che la disciplina normativa
degli importi degli abbonamenti per il consumatore determina la natura pubblica dei fondi riscossi, gli onorari degli architetti,
degli avvocati e dei medici andrebbero considerati esborsi pubblici e indiretti secondo l’accezione della direttiva sui pubblici
appalti. Ma applicando tale sillogismo, e se l’esame dell’alternativa al pubblico finanziamento si attenesse unicamente all’origine
privata del denaro, né i pagamenti agli uffici di marchi e brevetti, né ai catasti, né ai registri della proprietà immobiliare,
per citare solo alcuni enti dove l’interessato paga direttamente il servizio che la pubblica autorità gli fornisce, nessun
tributo insomma meriterebbe la qualifica di fondo pubblico ai sensi della direttiva 92/50.
59. A tale argomentazione non verrebbe attribuito maggiore rilievo quand’anche si facesse valere che vengono forniti capitali
pubblici in cambio della programmazione emessa sui canali radio e televisivi statali. Le somme (pubbliche) versate agli enti
di radiodiffusione non istituiscono né rafforzano una dipendenza simile a quella dei rapporti commerciali normali, poiché
rappresentano una misura complementare (
26
) su cui si basa il funzionamento dei detti organismi, senza che lo Stato debba attendersi o percepire il controvalore sotto
forma di prestazione concreta.
60. Riepilogando, non solo respingo la teoria secondo cui il canone di abbonamento è a carico dell’utente quale controprestazione
per l’accesso ad una programmazione pubblica, ma anche l’idea che il servizio di radiodiffusione pubblica costituisca la contropartita
del sostegno economico dello Stato.
4. Attività libera dalla concorrenza
61. [OSCURATO:PERSONA] se non si rende necessario precisare cosa si intende per «organismo di diritto pubblico istituito per soddisfare specificatamente
bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale» (
27
), il governo austriaco e l’Autorità di vigilanza dell’EFTA non errano se nel contesto della presente questione pregiudiziale
inseriscono lo studio della posizione concorrenziale degli enti di radiodiffusione.
62. Sulla base della struttura della esazione del canone radiotelevisivo organizzata da una legge speciale e con le prerogative
di diritto pubblico di cui si è detto (liquidazione e possibile esecuzione forzata), non si può sostenere validamente che
le risorse finanziarie destinate a soddisfare la necessità di interesse generale di una programmazione pubblica, che gli enti
di radiodiffusione indiscutibilmente prestano, non siano generate indipendentemente dalle condizioni di mercato. Gli strumenti
pecuniari di cui tali enti si dotano mediante l’onere imposto non provengono quindi dall’esercizio di un’attività in competizione
con i concorrenti, ma vengono forniti dalla collettività (
28
), indipendentemente dall’uso effettivo che il consumatore fa dell’offerta di programmi televisivi.
63. Questa forma protetta di operare nel commercio libera gli enti di radiodiffusione dall’incertezza circa le loro entrate, poiché
godono della garanzia statale, realizzata tramite i bilanci elaborati dalla KEF. Pertanto, anche dando ragione alla tesi che
sostiene l’origine privata dei fondi, il modo in cui tali organismi si assicurano la certezza dell’afflusso delle risorse
pecuniarie non è diverso dal modo in cui il capitale viene posto direttamente dallo Stato a loro disposizione.
64. Al quesito posto in udienza se tale garanzia di finanziamento degli enti di radiotelevisione che lo Stato tedesco è costituzionalmente
obbligato a prestare si estenda ai debiti contratti (
29
), il governo tedesco ha risposto negando categoricamente tale eventualità. Tuttavia, come segnalato dalla Commissione, tale
questione neanche si pone, dal momento che la KEF verifica regolarmente il fabbisogno pecuniario degli organismi di radiodiffusione,
coprendolo ampiamente; pertanto, li preserva anche dalla necessità di ricorrere al credito privato nel caso critico di insolvenza,
rendendo così più marcato l’aspetto pubblico della sovvenzione.
5. Altri elementi di giudizio
65. Da tutto quanto sopra considerato, è dato dedurre il carattere pubblico dei mezzi economici che sostengono l’attività degli
enti di radiodiffusione. Ciononostante, occorre aggiungere alcune considerazioni.
66. In primo luogo, la costante giurisprudenza di questa Corte di giustizia richiede che al concetto comunitario autonomo di «amministrazione
aggiudicatrice» venga data interpretazione funzionale (
30
) e ampia (
31
), tenuto conto dell’obiettivo di evitare il rischio di dare preferenza agli offerenti o candidati nazionali in qualsiasi gara
di appalto promossa dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché della possibilità che un organismo finanziato o controllato
dallo Stato sia guidato da motivazioni estranee al suo carattere economico (
32
).
67. In questo contesto, rispondendo ad un quesito loro rivolto in udienza, gli enti di radiodiffusione hanno affermato che nessuna
delle undici imprese contattate dalla GEZ per presentare offerte vincolanti era ubicata in un altro Stato membro. Questo dato,
di per sé, è rivelatore del fatto che i timori del legislatore comunitario non erano infondati.
68. In secondo luogo, gli enti di radiodiffusione, sostenuti da una parte della dottrina tedesca (
33
), fanno leva sul mandato costituzionale di imparzialità che li protegge da qualsiasi ingerenza dei poteri pubblici sulla loro
gestione
33
.
69. Senza che si renda necessario commentare i pregi dell’art. 5, n. 1, della legge fondamentale tedesca, che è riuscito ad istituire
un servizio pubblico di radiotelevisione di qualità, non vi è alcuna incompatibilità tra questo mandato e l’obbligo di cui
qui trattasi, a carico di siffatti enti, di rispettare e di attenersi ai procedimenti per gli appalti indicati dalle direttive
comunitarie.
70. Nelle osservazioni relative al presente procedimento pregiudiziale non è stata fornita alcuna motivazione atta a dimostrare
che l’assoggettamento degli enti di radiodiffusione alle modalità della direttiva possa mettere a repentaglio la loro neutralità.
Inoltre, la libertà di stampa della radiodiffusione e la sua imparzialità non hanno mai costituito criteri per esaminare la
qualità di autorità aggiudicatrice degli enti di diritto pubblico (
34
).
71. Infine, è fuori discussione il predominio assoluto del finanziamento degli enti di radiodiffusione tramite il canone rispetto
ad altre fonti di introiti, in particolare la pubblicità, per cui, alla luce delle precisazioni fornite, si perviene alla
conclusione che la forma nella quale gli enti televisivi finanziano le proprie spese integra il presupposto del finanziamento
in misura maggioritaria da parte dello Stato di cui all’art. 1, lett. b), n. 2, terzo trattino, prima alternativa, della direttiva
92/50.
6. Soluzione della prima e della seconda questione pregiudiziale
72. Alla luce di quanto sopra considerato, suggerisco alla Corte di giustizia di risolvere la prima e la seconda questione sollevate
dall’[OSCURATO:PERSONA] nei seguenti termini: il finanziamento indiretto di enti mediante il pagamento di canoni
da parte di chi possiede apparecchi riceventi di radiodiffusione costituisce un finanziamento secondo l’accezione della disposizione
controversa, la cui analisi non consente di esigere altri criteri integrativi come, per esempio, un’influenza diretta dello
Stato nell’aggiudicazione di appalti pubblici da parte degli enti da questo finanziati.
C –
Sulla terza questione pregiudiziale
73. Con tale questione il giudice a quo vuole verificare se l’art. 1, lett. a), sub iv), della direttiva 92/50 comprenda nel suo
ambito di applicazione i servizi di carattere accessorio e ausiliario, che non siano specifici della programmazione.
74. Come ho già fatto presente, la soluzione della questione è utile se agli enti di radiodiffusione viene conferita la qualifica
di «amministrazione aggiudicatrice». Nel chiedere l’interpretazione della detta disposizione, l’[OSCURATO:PERSONA] cerca di
precisarne l’ambito di applicazione ratione materiae onde risolvere la questione se escluda i servizi di pulizia dei locali
di tali enti.
75. Il testo della disposizione è talmente chiaro che basterebbe fare richiamo all’adagio «in claris non fit interpretatio»
.
La norma libera dall’obbligo delle procedure di appalto i contratti strettamente connessi con il contenuto dei programmi
di radio e di televisione (acquisto, sviluppo, produzioni, coproduzioni e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione).
76. Trattandosi di una deroga alla norma generale, se ne deve dare un’interpretazione restrittiva, per cui qualsiasi altra attività
accessoria a quelle espressamente enunciate deve essere formalizzata con un negozio giuridico previa gara di pubblico appalto.
77. Tale interpretazione pare confermata dall’evoluzione della normativa comunitaria, come è dato rilevare dal confronto delle
rispettive motivazioni delle direttive 92/50 e 2004/18. In tal senso, il venticinquesimo ‘considerando’ della direttiva 2004/18
ha arricchito lo scarno undicesimo ‘considerando’ della direttiva 92/50, contemplando «altri servizi preparatori, quali quelli
relativi alle sceneggiature o alle prestazioni artistiche necessarie alla realizzazione del programma». Per contro non vi
ricomprende la «fornitura del materiale tecnico» necessario all’elaborazione di tali programmi.
78. Di conseguenza, se sotto tale accezione non sono considerati gli strumenti specializzati, tantomeno lo sono i servizi di pulizia
degli edifici degli enti di radiodiffusione.
79. In conclusione, sia l’interpretazione letterale come pure quella autentica depongono per l’utilizzo dell’argomento a contrario
all’atto della definizione dell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 92/50 circa i contratti stipulati
con gli enti di radiodiffusione tedeschi.
80. Mi consento ancora un’ultima considerazione, poiché il rispetto della garanzia costituzionale dell’imparzialità degli enti
televisivi tedeschi va rinvenuto nel contesto di tale disposizione piuttosto che nelle loro modalità di finanziamento (
35
); per tale motivo il legislatore comunitario ha previsto l’eccezione relativa ai programmi al fine di tener conto di considerazioni
di rilievo culturale e sociale, come è dato di leggere nel suddetto venticinquesimo ‘considerando’ della direttiva 2004/18.
VI –
Conclusione
81. Conformemente a quanto sopra considerato, suggerisco alla Corte di giustizia di risolvere come segue le questioni pregiudiziali
sollevate dall’[OSCURATO:PERSONA]:
«1) Il requisito del “finanziamento da parte dello Stato” di cui all’art. 1, lett. b), n. 2, terzo trattino, prima alternativa,
della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici
di servizi, va interpretato nel senso che in esso rientra il finanziamento operato indirettamente a favore di taluni enti
mediante il pagamento di canoni da parte di chi possiede apparecchi riceventi di radiodiffusione, senza che debbano ricorrere
ulteriori requisiti, come, per esempio, l’influenza diretta dello Stato nell’aggiudicazione degli appalti di pubblici servizi
da parte dell’ente che esso finanzia.
2) L’art. 1, lett. a), sub iv), della direttiva 92/50 esclude dall’ambito di applicazione della stessa soltanto i servizi ivi
menzionati, facendovi rientrare tutti gli altri aventi carattere accessorio e ausiliario, che non siano specifici della programmazione».
1
– Lingua originale: lo spagnolo.
2
– [OSCURATO:PERSONA] (nato probabilmente tra il 55 e il 60 ad Aquino e morto con certezza dopo il 127), autore delle
«[OSCURATO:PERSONA]», del quale non si hanno altri riferimenti biografici se non quelli sporadici e confidenziali risultanti dalla sua
opera. Per le sue critiche alle autorità dovette subire un esilio sul finire della sua vita, forse per aver alluso in una
delle sue composizioni poetiche a [OSCURATO:PERSONA], un maggiordomo dell’imperatore Adriano; [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]; traduzione, studio introduttivo e note di B. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1996,
pag. XIV..
3
– «(…) [Il medesimo popolo], (…)/ ormai, da quando non si vendono più i voti, ha perso ogni interesse; un tempo / attribuiva
tutto lui, potere, / fasci, legioni; adesso lascia fare, / spasima solo per due cose: pane e giochi. / (…)» Satira X, versi 74-81.
4
– È un luogo comune considerare questo romanzo, scritto nel 1948 sotto il trauma della seconda guerra mondiale, non tanto
come una diatriba contro il totalitarismo, bensì come una messa in guardia sul modo subdolo con cui può installarsi un regime
di questo tipo, avvalendosi della manipolazione dei mezzi di comunicazione. G. [OSCURATO:PERSONA],
1984
, Destino S.A., [OSCURATO:PERSONA] 1997.
5
– Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).
6
– Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di pubblici servizi (GU L
209, pag. 1).
7
– Direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU L 185,
pag. 5).
8
– A partire dal 1° gennaio 1999, tale legge è in vigore nella versione risultante dalla sua sesta modifica, operata con legge
703-4/1 del 26 agosto 1998 (BGBl. I pag. 358).
9
– Su questa linea si collocano il governo austriaco e, per quanto le affronti separatamente, anche il governo polacco.
10
– Nei paragrafi 5 e 6 di queste conclusioni viene data spiegazione di tale opzione.
11
– Sentenza 1° febbraio 2001, causa C‑237/99, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑939, punti 48 e segg.).
12
– Sentenza 3 ottobre 2000, causa C-380/98, University of Cambridge (Racc. pag. I–8035, punti 22-25).
13
– Paragrafi 11 e segg. delle presenti conclusioni.
14
– V., per la dottrina tedesca, Maurer, H.,
[OSCURATO:PERSONA],
12ª ed. rivista e ampliata, Ed. C.H. Beck, Monaco, 1999, pag. 352 e segg.
15
– Mentre il governo tedesco osserva che la parola «Gebühr» (tassa o canone) non è adeguata per designare l'obbligo di pagamento,
parte della dottrina la ascrive al diritto tributario come «Abgabe» (diritto o onere); [OSCURATO:PERSONA], A.,
Vergaberecht: Kommentar zum 4. Teil des GWB,
Edizioni del Bundesanzeiger, 1ª ed., Colonia, 2000, pag. 151, n. 73.
16
– Sentenze, cit., University of Cambridge, punto 20, e Commissione/Francia, punto 44.
17
– [OSCURATO:PERSONA], J.-H.,
[OSCURATO:PERSONA] der Jurisprudenz als Wissenschaft.
18
– Frenz, W., «[OSCURATO:PERSONA] als Beihilfeempfänger und öffentliche Auftraggeber», in
WRP – Wettbewerb in [OSCURATO:PERSONA] und Praxis,
3/2007, pag. 269.
19
– Dreher, M. «[OSCURATO:PERSONA] und Körperschaften im Kartellvergaberecht»,
NZBau – [OSCURATO:PERSONA] für Baurecht und Vergabe,
6/2005, pag. 302.
20
– Opitz, M., «[OSCURATO:PERSONA] des öffentlichen Rundfunks?»,
NVwZ – [OSCURATO:PERSONA] für [OSCURATO:PERSONA]
, n.9/2003, pag. 1090.
21
– Frenz, W., op. cit., pag. 272. Gli enti di radiodiffusione, nelle loro osservazioni, fanno menzione di un ricorso di incostituzionalità
pendente dinanzi al Bundesverfassungsgericht (corte costituzionale tedesca) avverso la revisione al ribasso introdotta dai
Länder nella proposta di aumento di tariffa del canone.
22
– Sentenza 17 dicembre 1998, causa C‑306/97, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑8761, punto 34).
23
– Sentenza Commissione/Francia, cit., punto 49.
24
– Punto 21 della sentenza.
25
– Hailbronner, K., «[OSCURATO:PERSONA]», in Grabitz, E./Hilf, M.,
[OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA],
Ed. C.H. Beck, Monaco, 2006, B 4, pag. 22, n. 121.
26
– Secondo la sentenza University of Cambridge, cit., punto 25.
27
– Sentenza 10 novembre 1998, causa C‑360/96, BFI Holding (Racc. pag. I‑6821, punti 48-50).
28
– Seidel, I., «[OSCURATO:PERSONA]», in Dauses, M.,
Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts,
Editorial C.H. Beck, Monaco, 2006, pag. 27, n. 82; [OSCURATO:PERSONA], A, op. cit., pag. 152.
29
– Sinora, l'esigenza di un meccanismo pubblico di compensazione di debiti è stato menzionato unicamente nell'ambito dell'esame
del primo trattino dell'art. 1, lett. b), n. 2, delle direttive comunitarie sulle gare di pubblico appalto, relativo alla
soddisfazione dell'interesse generale; sentenza 10 maggio 2001, cause riunite C–223/99 e C–260/99, Agorà e Excelsior (Racc. pag. I‑3605,
punto 40).
30
– Sentenze BFI Holding, cit., punto 62; 17 dicembre 1998, causa C‑353/96, Commissione/Irlanda (Racc. pag. I‑8565, punto 36);
12 dicembre 2002, causa C‑470/99, Universale-Bau, (Racc. pag. I‑11617, punto 53); 27 febbraio 2003, causa C‑373/00, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1931, punto 41), e 16 ottobre 2003, causa C‑283/00, Commissione/Spagna (Racc. pag. I‑11697, punto 73).
31
– Wolleschlänger, F., «[OSCURATO:PERSONA] des “öffentliches Auftraggebers” im Lichte der neuesten Rechtspreschung des [OSCURATO:PERSONA]»,
EWS ([OSCURATO:PERSONA]),
n. 8/2005, pag. 345
32
– Sentenze già citate, University of Cambridge, punto 17; Universale-Bau, punto 52; e [OSCURATO:PERSONA], punto 42.
33
– Dreher, M., v. op. cit.
,
pag. 303; Hailbronner, K., op. cit., pag. 22, n. 123.
34
– Seidel, I., op. cit.
,
pag. 27, n. 82.
35
– [OSCURATO:PERSONA], A., op. cit., pag. 152, n. 75.